Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/03/2026, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01932/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2024, proposto da
TO RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’assenso implicitamente formatosi sull’istanza presentata in data 24.11.2022 e acquisita al protocollo comunale n. 62440, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio abilitativo (CILA-S con contestuale richiesta di permesso di costruire), con conseguente condanna del Comune al rilascio del correlato titolo;
in via gradata,
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla medesima istanza e la condanna dell’Amministrazione a provvedere con determinazione espressa;
per la condanna al pagamento del giusto indennizzo da ritardo, ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. CA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto, in via principale, l’accertamento dell’assenso implicitamente formatosi sull’istanza presentata in data 24.11.2022 e acquisita al protocollo comunale n. 62440, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio abilitativo (CILA-S con contestuale richiesta di permesso di costruire), con conseguente condanna del Comune al rilascio del correlato titolo; in via gradata, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla medesima istanza e la condanna dell’Amministrazione a provvedere con determinazione espressa; ha inoltre domandato la condanna al pagamento del giusto indennizzo da ritardo, ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990.
L’istanza riguarda un intervento edilizio su un compendio immobiliare sito nel Comune di Marcianise, alla via RT n. 11, catastalmente censito al Foglio 500, particella n. 5295, subalterni nn. 1, 3, 5, 7, 9 e 10, ricadente nel perimetro del centro storico comunale e, in particolare, nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di Recupero del Centro Storico; per l’intervento in questione la parte ricorrente rappresenta la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, secondo la disciplina urbanistica richiamata negli atti.
La parte ricorrente espone di essere proprietaria del compendio immobiliare e deduce che l’immobile ricade nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di Recupero del centro storico, richiamando, in particolare, la disciplina di cui all’art. 15, che distinguerebbe tra “fedele ricostruzione” e altre ipotesi di demolizione e ricostruzione assoggettate a permesso di costruire.
In data 24.11.2022, la parte ricorrente ha presentato l’istanza (prot. n. 62440) per l’esecuzione di un intervento consistente nella demolizione e ricostruzione del manufatto, dichiarando che la richiesta era finalizzata anche all’accesso ai benefici fiscali (c.d. eco e sisma bonus) e che veniva presentata congiuntamente alla prevista CILA-S.
In ordine al coinvolgimento dell’Autorità preposta alla tutela, la parte ricorrente richiama una nota della Soprintendenza (prot. n. 12755 del 19.06.2023) con cui sarebbe stata rilevata l’insussistenza di vincoli sul bene e l’inammissibilità della richiesta di parere, perché l’immobile non rientrerebbe tra quelli inventariati dall’Autorità. La difesa comunale conferma che il progetto definitivo sarebbe stato trasmesso alla Soprintendenza competente e che questa, con comunicazione dell’11.08.2023, avrebbe dichiarato la richiesta inammissibile, sul presupposto che l’immobile non risultava assoggettato a tutela culturale o paesaggistica, restituendo gli atti al Comune.
A fronte del protrarsi dell’inerzia, in data 13.10.2023, la parte ricorrente ha inoltrato una diffida al Comune, al fine di sollecitare la conclusione del procedimento e il rilascio del titolo.
Persistendo il mancato provvedimento espresso, la parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, azionando il duplice rimedio di cui sopra (accertamento del silenzio-assenso e, in subordine, silenzio-inadempimento), con domanda di indennizzo.
1.2. In sintesi, si riportano le censure esposte nel ricorso.
I) Sulla sussistenza dei presupposti ai fini dell’implicito assenso sull’istanza di PdC e il consequenziale obbligo di rilascio del titolo abilitativo edilizio, in applicazione dell’art. 20 DPR 380/2001.
La parte ricorrente sostiene che l’istanza fosse corredata di documentazione sufficiente e che l’Amministrazione non avrebbe concluso il procedimento nei termini; richiama, inoltre, la circostanza che la sola integrazione richiesta avrebbe riguardato la trasmissione dei grafici progettuali in formato digitale e che non sarebbero emerse ragioni ostative al rilascio del titolo.
II) Sull’inerzia serbata e, subordinatamente alla domanda principale volta all’accertamento dell’assenso implicito sull’istanza di PdC, sull’illegittimità del silenzio inadempimento con conseguente condanna all’obbligo di determinarsi in ordine all’istanza.
In via subordinata, la parte ricorrente deduce che, anche ove non si ritenesse perfezionato l’assenso tacito, l’inerzia protrattasi oltre ogni ragionevole termine integrerebbe un illegittimo inadempimento, specie alla luce della diffida inoltrata, con conseguente obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso.
Quanto alla domanda economica, la parte ricorrente invoca il giusto indennizzo da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990, riservandosi la proposizione di ulteriori pretese risarcitorie per pregiudizi patrimoniali (tra cui, secondo l’atto, la perdita di chance rispetto al regime fiscale agevolato).
1.3. Il Comune si è costituito in giudizio (costituzione indicata come del 22.03.2024) e, con memoria difensiva, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In rito, il Comune eccepisce l’inammissibilità della domanda principale di accertamento della formazione del silenzio-assenso, richiamando il principio di tipicità delle azioni.
Si evidenzia, in particolare, che il processo amministrativo è informato al principio della tipicità delle azioni, in forza del quale risultano proponibili esclusivamente le domande espressamente previste e disciplinate dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). Nella specie, secondo la prospettazione difensiva, il ricorso introduttivo avrebbe invece dato ingresso a un’azione atipica di mero accertamento della formazione del silenzio-assenso.
Pur dando atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali che, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ammettono in via eccezionale azioni parzialmente atipiche, la difesa resistente osserva che tali ipotesi ricorrono soltanto quando l’azione rappresenti l’unico strumento idoneo a consentire al privato la soddisfazione della propria pretesa. Tale evenienza, ad avviso del Comune, non ricorrerebbe nel caso di specie.
In proposito, viene richiamato il quadro normativo di riferimento e, segnatamente, l’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, il quale prevede la possibilità per l’interessato di ottenere, mediante apposita istanza rivolta allo sportello unico per l’edilizia, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste istruttorie inevase o di provvedimenti di diniego. La difesa dell’ente locale rafforza la propria conclusione in base al comma 2-bis dell’art. 20 della L. 241/1990 (non quindi del medesimo art. 20 del d.P.R. n. 380/2001), che disciplina il rilascio dell’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda nei casi di silenzio-assenso, nonché la possibilità di sostituire tale attestazione con una dichiarazione sostitutiva del privato decorso inutilmente il termine previsto.
Alla luce di tali disposizioni, la difesa resistente sostiene che la posizione della parte ricorrente non dovrebbe essere tutelata mediante un accertamento di natura giudiziale, essendo lo stesso legislatore ad aver previsto uno specifico rimedio di carattere stragiudiziale per far valere il titolo edilizio formatosi per silentium .
In via subordinata, l’ente locale deduce altresì l’irricevibilità per tardività, assumendo che l’azione di accertamento (ove ammessa) sarebbe soggetta a un termine decadenziale computato con riferimento alla data di formazione del titolo per silentium .
Il Comune deduce, inoltre, l’inammissibilità della domanda subordinata ex artt. 31 e 117 c.p.a., sul rilievo che, in materia di permesso di costruire, l’inerzia sarebbe qualificata ex lege e non integrerebbe silenzio-inadempimento nelle ipotesi di silenzio significativo.
Nel merito, il Comune sostiene che il silenzio-assenso non si formerebbe in difetto di completezza documentale e che la parte ricorrente non avrebbe fornito prova idonea dell’avvenuta integrazione della pratica.
1.4. La difesa comunale rappresenta, in proposito, che, successivamente all’introduzione del giudizio, l’ente ha adottato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, datato 09.10.2024, recante plurimi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; e che, in data 19.10.2024, sarebbe pervenuto un riscontro contenente controdeduzioni ai rilievi formulati.
Nella memoria di discussione depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente dichiara di aver riscontrato puntualmente tale preavviso di diniego, comunque tardivo, mediante deposito di documentazione; la parte espone che, peraltro, non risulta essere intervenuta alcuna determinazione espressa conclusiva del procedimento.
1.5. All’esito dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. La parte ricorrente, come esposto più analiticamente nella parte in fatto, chiede – in via principale - che si accerti l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire depositata al Comune di Marcianise in data 24 novembre 2022 (allegata, con i relativi allegati, al ricorso).
3.1. Preliminarmente, occorre occuparsi delle eccezioni in rito sollevate dall’ente intimato.
Il Comune di Marcianise sostiene, in particolare, che l’azione di accertamento sarebbe inammissibile poiché l’ultimo periodo dell’art. 20 co. 8 del TUE, D.P.R. n. 380/2001 conferisce all’istante la facoltà di chiedere al Comune un’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio (« fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti »).
La parte corrobora la propria prospettazione menzionando (“ sempre ”) l’art. 20 co. 2 bis, ma riferendosi all’art. 20 della L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), che, all’epoca dei fatti, prevedeva che « decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 » (tale possibilità è stata poi esclusa dalla riformulazione dell’articolo operata dall’art. 5 del Decreto legge 19/02/2026, n. 19); la parte avrebbe, quindi, potuto attestare da sé l’avvenuta formazione del silenzio assenso.
3.2. Tali argomentazioni vanno disattese.
Difatti, da un lato, non v’è dubbio che la possibilità di richiedere l’attestazione non incida sulla formazione del silenzio («… fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio …») che, quindi, ove sussistano margini di incertezza, può essere accertata giudizialmente – come meglio si dirà in seguito - e, dall’altro, è acclarato che la parte ha rivolto una specifica istanza al Comune volta alla definizione della pratica.
In particolare, la parte, con atto di diffida assunto a prot. n. 53999 del 13 ottobre 2023, ha rappresentato l’avvenuta presentazione dell’istanza di permesso di costruire, l’avvenuto riscontro (di improcedibilità per assenza di vincoli) da parte della Soprintendenza (su cui si veda, supra , la parte in fatto) chiedendo al Comune di “pronunciarsi” entro sette giorni poiché «nulla è dato sapere riguardo al parere positivo o negativo che sia». Una simile istanza, sebbene non espressamente articolata ai sensi dell’art. 20 co. 8 ult. periodo, cit., è senz’altro idonea ad avviare un’interlocuzione procedimentale circa la formazione del silenzio assenso di tal che il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi in merito.
3.3. A ben vedere, poi, l’ente locale non ha inteso in alcun modo prendere atto della formazione del silenzio-assenso neppure all’esito della presentazione del ricorso; difatti, il Comune di Marcianise sostiene, nelle proprie difese, che l’istanza non presentasse i “requisiti sostanziali” per il suo accoglimento e che, pertanto, il silenzio non si sarebbe formato.
Su tali argomentazioni, pertinenti al merito della questione sollevata, si tornerà in seguito; eppure, esse rivelano come sussista un’obiettiva incertezza sulla formazione del titolo per silentium indotta dal comportamento dell’ente locale che è, per un verso, rimasto inerte nella fase procedimentale non fornendo alcun tempestivo riscontro alla menzionata diffida e che, per altro verso, contesta la formazione del silenzio assenso, come da preavviso di rigetto del 9 ottobre 2024, successivo all’introduzione del presente giudizio.
Tale tesi, secondo cui non si sarebbe formato il silenzio assenso, rivela la contraddittorietà dell’eccezione nella misura in cui si sostiene che la parte avrebbe potuto attestare la formazione del silenzio ai sensi dell’abrogato secondo periodo del comma 2 bis dell’art. 20 della L. 241, 1990 e, nello stesso tempo, che l’istanza non presentasse i requisiti necessari al perfezionamento della fattispecie per silentium ; si invoca, in sostanza, la possibilità che la parte rendesse un’attestazione che lo stesso Comune avrebbe ritenuto inesatta se non falsa.
3.4. Passando all’ammissibilità dell’azione di accertamento nel processo amministrativo, essa è ammissibile qualora sussista un apprezzabile interesse e in conformità a quanto stabilito dall’art. 34 co. 2 c.p.a. (« in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati »).
In particolare, sin dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, si è affermato che l’azione atipica di accertamento sia ammissibile « con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente ».
Nel caso specifico, è evidente che non vi sia alcun provvedimento impugnabile in quanto l’amministrazione si è limitata a restare inerte nella fase procedimentale salvo, poi, contestare l’avvenuta formazione del silenzio in giudizio e, dopo l’introduzione del giudizio medesimo, con il preavviso di diniego del 9 ottobre 2024; tale contegno ha dato corpo proprio a quella situazione di incertezza che radica l’interesse a proporre un’azione siffatta, la cui ammissione nel processo amministrativo è necessitata dall’esigenza costituzionale di una piena protezione dell’interesse legittimo (v. Consiglio di Stato sez. IV, 7/01/2019, n. 113; T.A.R. Basilicata, Potenza, Sent. n. 140/2023).
3.5. Va disattesa anche l’argomentazione relativa alla pretesa tardività dell’azione e ciò sia per l’assenza di termini decadenziali - stante la mancanza di un provvedimento espresso - sia perché il ricorso è stato notificato il 6 febbraio 2024 ossia meno di quattro mesi dopo la presentazione della menzionata diffida a pronunciarsi di tal che anche l’azione, proposta in via gradata, relativa al silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. risulta ampiamente tempestiva.
Non v’è dubbio, peraltro, che l’interesse sotteso all’azione di accertamento qui proposta conservi la propria attualità anche in rapporto al descritto contegno dell’ente locale (che ne nega l’avvenuto perfezionamento e ha inviato un preavviso di diniego, ad oggi, non seguito da alcun provvedimento espresso).
4.1. Chiarita l’ammissibilità dell’azione di accertamento nel caso di specie, è possibile passare alla questione di merito relativa alla formazione del silenzio assenso.
In merito, è astrattamente corretta l’impostazione del Comune secondo cui esso si forma qualora l’istanza sia completa di tutti i documenti previsti, ma l’analisi dei documenti versati in atti evidenzia, all’opposto, la presenza di tutti i presupposti per il perfezionamento del provvedimento tacito.
4.2. In primo luogo, va considerato che non risulta alcuna richiesta di integrazione documentale in senso tecnico; risulta, invece, che il Comune abbia richiesto il deposito, in formato digitale, dei grafici già depositati in formato analogico. La richiesta di deposito digitale è menzionata con gli estremi n. prot. 11366/2023 del 28 febbraio 2023 nella risposta fornita dalla parte ricorrente che è stata resa il 31 marzo 2023 (doc. 12 depositato il 27.12.2025).
Tale interlocuzione procedimentale non rivela alcuna mancanza tale da impedire la formazione del silenzio trattandosi di una richiesta relativa al solo formato dei grafici e non alla loro mancata allegazione. La richiesta del Comune è stata, comunque, ottemperata.
4.3. In secondo luogo, va affrontata la questione delle carenze documentali, ritenute dall’ente impeditive della formazione del silenzio-assenso, che, come si è detto, il Comune ha rappresentato nel preavviso di rigetto del 9 ottobre 2024; giova rappresentare che esso è successivo di oltre 22 mesi rispetto alla richiesta di permesso di costruire, di oltre 17 mesi rispetto all’avvenuto deposito dei grafici in formato digitale e di oltre 7 mesi rispetto alla introduzione del presente giudizio.
La nota di riscontro (doc. 15, dep. del 27 dicembre 2025) al preavviso di rigetto evidenzia che: in data 13 aprile 2023, il Comune ha comunicato che l’istruttoria sarebbe stata completata all’esito del nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio; in data 11 agosto 2023, come già riferito, la Soprintendenza ha comunicato che non era necessario alcun parere per essere l’immobile non soggetto a tutela.
La lettura della medesima nota di riscontro, unitamente a quella dei documenti allegati al ricorso (CILAS con permesso di costruire e relativi allegati, doc. 3 e 3.a allegati al ricorso), evidenzia che l’istanza si presentava completa degli elementi richiesti dalla legge e, in particolare: dei grafici di progetto; della relazione tecnica recante le informazioni richieste con il preavviso di rigetto; delle previste asseverazioni; dell’inquadramento urbanistico; di tutte le dichiarazioni necessarie; del titolo di proprietà. Ciò è reso plasticamente evidente dall’avvenuta esaustiva compilazione del modulo all’uopo predisposto per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire (in atti, come detto).
Va aggiunto che le integrazioni fornite dalla parte in risposta al preavviso di rigetto neppure evidenziano pregresse mancanze tali da impedire la formazione del silenzio-assenso.
In particolare (v. le risposte dalla pagina 3 in poi del riscontro con particolare riferimento alle risposte al punto 5), va osservato che: la presentazione della relazione geologica è, nello stesso modulo, ritenuta producibile in uno alla comunicazione di avvio dei lavori; la presentazione di grafici in diversa scala non è un elemento dirimente e, in ogni caso, non è richiesto dalla legislazione di settore; nei grafici e dal calcolo planovolumetrico depositati originariamente si evincono tutte le informazioni ritenute mancanti dal Comune; è presente la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti e il contratto con la ditta incaricata dello smaltimento. Inoltre, si tratta di intervento di demolizione e ricostruzione a parità di volume che non determina alcuna variazione delle distanze esistenti tra i confini rispetto allo stato di fatto.
5.1. In punto di diritto, va rammentato che il silenzio assenso si perfeziona qualora l’istanza presenti gli elementi e i presupposti richiesti dalla legge, non dovendosi confondere i requisiti di esistenza della fattispecie con quelli di legittimità della stessa che se mancanti, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti espressi, possono determinare l’annullamento in via di autotutela o giurisdizionale del provvedimento formatosi per silentium .
5.2. Con maggiore impegno esplicativo, la giurisprudenza ha chiarito che l’istituto del silenzio-assenso costituisce una tipica qualificazione normativa dell’inerzia amministrativa, alla quale l’ordinamento attribuisce valore equivalente a un provvedimento di accoglimento. Tale ricostruzione – che si fonda su una valutazione legale espressa – appare preferibile rispetto alla concezione che configura il silenzio come un atto implicito, impostazione ritenuta una fictio non necessaria.
L’equiparazione tra silenzio e provvedimento comporta che gli effetti prodotti dalla fattispecie siano assoggettati al medesimo regime giuridico dell’atto amministrativo. Ne consegue che, ricorrendo i presupposti per la formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche laddove la domanda presenti profili di non conformità alla disciplina sostanziale.
Diversamente opinando – e cioè ritenendo che gli effetti si producano solo in presenza di una piena conformità alla normativa sostanziale – si finirebbe per sottrarre i titoli formatisi per silentium al regime dell’annullabilità. Inoltre, tale differenziazione non discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, ancorata al tipo di procedimento o di materia, ma dipenderebbe in modo meramente eventuale dal comportamento, attivo o inerte, dell’amministrazione.
In merito, è stato considerato che trasformare i requisiti di validità del silenzio-assenso in condizioni costitutive imprescindibili per la sua stessa formazione comprometterebbe la ratio di semplificazione dell’istituto. In tal caso, infatti, l’amministrazione potrebbe in ogni momento disconoscere gli effetti maturati, senza dover rispettare vincoli o oneri procedimentali, con evidente svuotamento delle garanzie per il privato.
La finalità di semplificazione perseguita dal legislatore – ossia favorire una più celere definizione dei rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’azione amministrativa al controllo pubblico – si realizza stabilendo che, decorso il termine procedimentale, l’amministrazione perde il potere primario di provvedere, residuando soltanto la possibilità di incidere sull’assetto di interessi formatosi per silentium mediante l’esercizio dei poteri di autotutela (v., tra le altre, Consiglio di Stato sez. VII, 09/04/2025 n. 3051; Consiglio di Stato sez. VI, 8/07/2022, n. 5746; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 3/04/2025, n. 2776).
6. Secondo quanto esposto al capo 4, deve, quindi, ritenersi che l’istanza fosse corredata dei documenti e di ogni altro elemento richiesto dalla legge per il perfezionamento della fattispecie per silentium una volta decorsi i termini di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, non rilevando, ai fini di tale perfezionamento, eventuali profili di non piena conformità dell’intervento alla normativa urbanistica.
7. Stante l’ampissimo decorso dei termini previsti dall’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, in accoglimento della domanda principale, va, quindi, dichiarata l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 24 novembre 2022 e acquisita al protocollo comunale n. 62440.
Alla luce di tale statuizione, risultano improcedibili le ulteriori richieste relative all’obbligo di provvedere e all’indennizzo per il ritardo che, evidentemente, non v’è stato essendosi formato il provvedimento nei tempi previsti.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
I) lo accoglie;
per l’effetto:
II) dichiara l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 24 novembre 2022 e acquisita al protocollo comunale n. 62440;
III) condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila) oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura versata, il tutto con attribuzione ai procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
IV) ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IU, Presidente
CA CE, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA CE | PA IU |
IL SEGRETARIO