Sentenza 9 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2018, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AI HA, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza in data 30.3.2017 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 30.3.2017 il Tribunale di Sassari, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro probatorio di vari medicinali, tra cui 2940 compresse e 6 confezioni liquide, etichettati in lingua cinese e privi di certificazione sanitaria, disposto nei confronti di AI LI cui era stata contestata la contravvenzione di cui all'art.147 d. Igs. 219/2006. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi afferenti al vizio di motivazione omessa o comunque apparente. Con il primo motivo contesta la motivazione resa in relazione al fumus venendo impiegato un modello argomentativo proprio del sequestro preventivo stante il riferimento al pericolo per la salute pubblica, laddove il sequestro probatorio non assolve a finalità preventive né può essere sotteso a tutela della salute pubblica.
2. Con il secondo motivo deduce la mancata distinzione tra il corpo del reato, che non implica necessariamente un'efficacia probatoria in relazione all'avvenuta commissione del reato ed alla sua ascrivibilità, e cosa pertinente al reato, la quale è invece funzionale all'accertamento del reato e censura in ogni caso la contraddittorietà della motivazione che, ritenendo necessario un accertamento che avrebbe dovuto essere stato già effettuato perché potesse essere ipotizzato il reato contestato all'imputata, nega sia il corpo del reato che la cosa pertinente al reato. Sottolinea al riguardo che la motivazione resa debba essere idonea a dar conto del rapporto di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine e non già della funzione di accertamento dei fatti perché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa.
3. Con il terzo motivo contesta la presunzione inversa effettuata in relazione alla conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente. Mentre la conoscenza dell'idioma nazionale è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano, non può presumersene invece la conoscenza da parte dell'indagata, cittadina cinese, sulla base dei documenti di identità in suo possesso e del fatto che nella carta di identità fosse indicata come titolare di un esercizio commerciale comportante contatti con il pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti entrambi alla mancanza di motivazione idonea a giustificare il sequestro probatorio, si risolvono in doglianze generiche e confuse, riproduttive di massime giurisprudenziali senza concreti riferimenti alla fattispecie in contestazione e non correlate alle puntuali argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame. Premesso che correttamente i medicinali oggetto della disposta misura cautelare sono stati definiti dall'ordinanza impugnata come corpo del reato, trattandosi delle cose mediante le quali il reato è stato commesso ("sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo" secondo la previsione testuale della norma), deve rilevarsi che il decreto di sequestro emesso ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen. deve contenere, a pena di nullità, idonea motivazione in ordine alle esigenze probatorie che rendono necessario assicurare la cosa al procedimento, posto che le stesse non possono ritenersi intrinseche nella natura di "corpo del reato" del bene sottratto.
Considerato che
il reato ipotizzato è costituito dall'art. 147 d.lgs 219/2006 che punisce la condotta di chi importa medicinali o sostanze attive in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 55 ovvero non effettua o non fa effettuare sui medicinali i controlli di qualita' di cui all'articolo 52, comma 8, lettera b) del medesimo decreto legislativo, la circostanza che si trattasse di sostanze provenienti dalla Cina, etichettate in lingua cinese, consente di ritenere coerente con le finalità del sequestro probatorio, malgrado il riferimento improprio al pericolo per la salute pubblica, la necessità degli accertamenti diretti a verificarne la composizione e dunque la loro qualificabilità, così come dichiarato dall'indagata nel corso dei controlli eseguiti all'aeroporto, come medicinali.
2.Con riferimento al terzo motivo è sufficiente rilevare che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, richiedendosi l'ulteriore presupposto dell'accertata ignoranza della lingua italiana in capo a quest'ultimo (Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013 - dep. 23/09/2013, Burkhart, Rv. 25638901). Risultando che nella specie sia stato puntualmente accertato che l'indagata parla e comprende perfettamente la lingua italiana, circostanza questa di cui viene dato atto nel verbale di sequestro e rispetto alla quale l'ampio lasso temporale intercorso dal suo stabile insediamento sul territorio nazionale così come lo svolgimento di attività commerciale comportante contatti con il pubblico costituiscono conferma dell'eseguito accertamento, la doglianza svolta deve ritenersi infondata. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1.12.20