Articolo 6 della Legge 26 marzo 2003, n. 48
Articolo 5Articolo 7
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30 marzo 2003
Art. 6. (Modifica all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000). 1. All' articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , dopo le parole: "nei limiti stabiliti negli atti organizzativi" sono inserite le seguenti : ", ai vicedirettori generali".
Note all'art. 6:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 6, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Direttore generale). - 1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale.
2. Il direttore generale convoca e presiede le sedute del comitato direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, con possibilita' di delega, nei limiti stabiliti dagli atti organizzativi, ai vicedirettori generali. Il direttore generale cura i rapporti con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e promuove gli accordi di programma di cui all' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni.
3. Il direttore generale, per tutta la durata del suo incarico, non puo' assumere o mantenere altri incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici e privati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, puo' revocare il direttore generale per gravi inadempienze nell'attuazione del programma, nonche' per gravi irregolarita' amministrative o contabili.".
Entrata in vigore il 30 marzo 2003
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