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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/07/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4713/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Cortese, presso il cui studio in
Napoli (NA), alla via G. Calà Ulloa n. 10, é elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
– (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Robert Panagrosso, presso il cui studio sito in Pignataro Maggiore (CE) alla via Trento n. 12 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro occorso in data 21.9.2017, alle ore 11:00 circa, in Pastorano (CE). Segnatamente, l'attore ha riferito che in dette circostanze di tempo e di luogo, l'autocarro Iveco tg. CJ269MG di sua proprietà, e condotto nell'occasione da , mentre percorreva via Torre Lupara, Persona_1 all'altezza del capannone UD Distribuzione, è stato attinto violentemente da un tombino, posto sul lato sinistro della propria carreggiata di pertinenza, fuoriuscito dalla sua sede al transitare del mezzo. L'impatto ha così provocato ingenti danni di tipo meccanico nella parte sottostante dell'autocarro, tanto da richiedere l'intervento del soccorso stradale perché non più marciante.
Sul luogo del sinistro, inoltre, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno compiuto gli accertamenti di rito e redatto relativo verbale.
Alla luce di ciò, l'istante ha chiesto accertarsi e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per i fatti di causa dovuti alla cattiva Controparte_1
manutenzione della strada ex art. 2051 c.c. o ,in subordine, ex art. 2043 c.c.
e, per l'effetto, condannare il predetto ente al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati nella complessiva somma di € 8.123,65, di cui € 1.220,00 per soccorso stradale e € 6.903,65 per spese di riparazione, oltre sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi in favore legale distrattario.
Si è costituito il , il quale, in via preliminare, ha Controparte_1
contestato e disconosciuto ex art. 2719 c.c. la documentazione attorea versata in atti perché depositata in semplice copia. Nel merito, ha contestando la veridicità dei fatti narrati, ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida del conducente. Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, la declaratoria del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro ex pag. 2/14 art 2054 c.c. in misura percentuale superiore alla metà o a quella ritenuta di
Giustizia, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente (insediatasi in data
16.09.2024) e assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 29.1.2025.
*
La domanda è fondata nei termini che seguono.
1. In via preliminare, è manifestamente infondata l'eccezione di disconoscimento delle copie solleva da parte convenuta. Si rammenti, infatti, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia.
Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr. C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C. 29993/2017).
pag. 3/14 Nel caso di specie, il rilievo è decisamente generico essendosi limitato,
l'ente convenuto, a disconoscere tutta la documentazione “perché depositata in copia”, senza null'altro specificare al riguardo, con particolare riferimento alla specifica indicazione di quale documento si intende precisamente contestare e agli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
2. Tanto premesso, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame
è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità. La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051
c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa,
pag. 4/14 residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro.
Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nel caso in esame trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., posto che dal “rapporto di servizio urgente” redatto dall'agente di polizia locale si evince che la località interessata è zona frequentata dagli utenti della strada e nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dall'ente interessato.
2.2 Ciò posto, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile
1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento pag. 5/14 colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento. Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022
n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1febbraio 2018, nn. 2480 e
2481 e, in particolare:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha pag. 6/14 causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n.
376/2005; n. 15429/2004. Più di recente, si v. Cass., 27 aprile 2023, n.
11152).
pag. 7/14 Con specifico riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va evidenziato che il caso fortuito, può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (si v. Cass., 9 aprile 2014, n. 8282; Cass., 13.3.2013, n. 6306;
Cass., 5.2.2013, n. 2660; Cass., 18.10.2011, n. 2108; Cass., 25.5.2010, n.
12695; Cass., 7.4.2010, n. 8229; Cass., 20.11.2009, n. 24529; Cass.,
19.11.2009, n. 24419; Cass., 25.7.2008, n. 20247; v. anche Cass., 28.9.2012,
n. 16542).
3. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono di ritenere la responsabilità del convenuto
[...]
a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla causazione del sinistro CP_2
occorso ai danni del veicolo di proprietà di . Parte_1
Innanzitutto, come emerge dal “Rapporto di servizio urgente”, redatto da un agente della Polizia Municipale locale che era di passaggio su via
Torre Lupara, il sinistro si è verificato su un tratto di strada comunale e dimostrata può dirsi la presenza di un tombino scoperto.
Dal verbale prodotto si apprende che l'agente personalmente constatava che “effettivamente il tombino era fuoriuscito dal telaio”, e ne dava contestualmente avviso agli operai del convenuto per la tempestiva CP_1
messa in sicurezza.
Tale rapporto di servizio veniva poi trasmesso al Sindaco del Comune di (“Il sottoscritto, onde evitare pericoli ad altri veicoli transitanti CP_1 nel suddetto tratto di strada e a salvaguardia della pubblica e privata
pag. 8/14 incolumità telefonicamente faceva intervenire gli operai del Comune i quali transennavano la zona … La presente si invia alla SS. LL. per gli opportuni ed immediati provvedimenti di competenza al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità”).
Quanto alla dinamica del sinistro, questa risulta essere stata precisamente descritta dal teste, il quale nella sua deposizione ha affermato:
“Ho assistito all'incidente per cui è causa;
ero sull'autocarro Iveco, guidava
Stavamo sulla strada per , tale via Torre, Controparte_3 CP_1 andavamo a prendere l'autostrada a Capua, quando abbiamo sentito un forte rumore, ci siamo fermati e abbiamo visto che c'era un tombino grande, che aveva il coperchio sollevato. L'autocarro è finito su questo tombino e non era più marciante… L'autocarro è finito sul tombino con la ruota sinistra, lato guidatore, ma non ricordo se anteriore o posteriore. Il tombino si trovava nella nostra corsia di percorrenza, un po' spostato sulla sinistra ma pur sempre all'interno della nostra corsia;
si trattava di una strada a doppio senso di circolazione… Mentre transitavamo sulla strada il tombino era chiuso e al passaggio dell'autocarro si è alzato il coperchio”
Può ritenersi dunque che l'attore abbia dimostrato in maniera esaustiva, grazie alla produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo e dei rilievi fotografici allegati, nonché attraverso la testimonianza del teste che i danni subiti dall'autocarro sono Testimone_1
eziologicamente legati a tale evento.
In aggiunta, l'attore ha precisato che si rendeva necessario l'intervento del soccorso stradale per lo spostamento dell'autocarro non più marciante, circostanza provata con la produzione della fattura n. 422 del 14/12/2017 della “Garage del Sole di SE AN & C. s.n.c.” e confermata dalla deposizione testimoniale.
pag. 9/14 4. Appurato che l'istante ha rispettato l'onore probatorio su di essa gravante in forza dell'art. 2051 c.c., occorre adesso valutare la responsabilità del e l'esistenza della prova liberatoria del caso fortuito. CP_4
A tal riguardo, la Corte di Cassazione concorda che anche la condotta medesima dell'utente della strada, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, può essere idonea ad interferire in varia misura con il rapporto causale tra l'evento e il danno, arrivando perfino ad interromperlo del tutto.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n.
25460/2020).
Ciononostante, con altra sentenza, la Suprema Corte al cospetto dell'art. 2051 c.c., ha osservato che “ove il danno consegua alla normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta
pag. 10/14 colposa del danneggiato non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. n.
4035/2021).
Tornando al caso di specie, non appaiono condivisibili le generiche difese del . L'utilizzo della strada da parte del Controparte_1
conducente, in modo conforme alla sua destinazione, esclude l'imprevedibilità, l'eccezionalità e l'inevitabilità della condotta.
Anche la presunta violazione delle regole di prudenza da parte del conducente dell'autocarro, in virtù della quale si invoca l'applicazione del principio di corresponsabilità sancito dall'art. 2054 c.c., non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, in quanto il teste ha affermato che: “Il tombino si trovava nella nostra corsia di percorrenza, un po' spostato sulla sinistra ma pur sempre all'interno della nostra corsia;
si trattava di una strada a doppio senso di circolazione… Noi procedevamo a circa 40-50 km/h.” A fronte delle emerse circostanze, non poteva dunque pretendersi dal conducente una condotta diversa da quella tenuta, posto che il veicolo procedeva a velocità moderata e nella propria corsia di marcia.
In definitiva, i fatti così ricostruiti portano a ritenere che l'evento sia direttamente ed esclusivamente riconducibile alla cattiva manutenzione della strada in tenimento del . Controparte_1
5. Quanto alla domanda risarcitoria, l'istante ha richiesto il risarcimento dei danni materiali quantificati nella somma di € 6.903,65 sulla base dell'allegata fattura n. 474/2017 del 11.10.2017 di “Euroriba s.n.c. di AS
TO & C.”. Ciononostante, non ha fornito alcuna Parte_1
prova dell'effettivo esborso. Invero, l'istante ha prodotto soltanto una fattura di un'autocarrozzeria non seguita da alcuna quietanza o ricevuta di pag. 11/14 pagamento. Per giurisprudenza pacifica, la fattura è priva di qualsiasi efficacia di natura probatoria in quanto documento di mera provenienza unilaterale.
In assenza di prova del pagamento dell'importo effettivamente fatturato lo stesso non può esser ritenuto congruo e, alla luce degli scarni elementi a disposizione, occorre fare ricorso ad una valutazione equitativa del danno
(art. 2056 c.c. e 1226 c.c.).
Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione,
è libero di scegliere i criteri più opportuni per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinché tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti
(cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass. n. 20283/2004).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della data della prima immatricolazione (2003) in virtù di un criterio prudenziale e sulla base delle nozioni di comune esperienza si può dunque affermare che il costo delle riparazioni richiesto dall'attore, sia leggermente superiore a quello effettivo e, in applicazione dei principi su riportati, nonché alla luce del materiale fotografico in atti dal quale non si desumono danni di particolare gravità,
l'importo può essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226
c.c. alla somma di € 5.000,00, oltre € 1.220,00 per spese di soccorso stradale pag. 12/14 di cui all'allegata fattura n. 422 del 14/12/2017. Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Diversamente, alcuna somma deve essere riconosciuta a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato la sussistenza di questo.
Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal Tribunale, invero, “Il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent. n.
20620/2015; Cass. civ., ord. n. 13718/2017).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e del valore dell'accolto rispetto allo scaglione di riferimento, circostanza che induce ad una liquidazione ai parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-. Accerta la responsabilità del sinistro dedotto in lite del CP_1
e per l'effetto:
[...]
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento di complessivi € 6.220,00 a favore di , Parte_1
oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna, altresì, il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di pag. 13/14 , liquidate nella somma di € 2.813,08, di cui € 273,08 Parte_1 per esborsi e € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Armando Cortese, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, il 17.7.2025.
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4713/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Cortese, presso il cui studio in
Napoli (NA), alla via G. Calà Ulloa n. 10, é elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
– (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Robert Panagrosso, presso il cui studio sito in Pignataro Maggiore (CE) alla via Trento n. 12 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro occorso in data 21.9.2017, alle ore 11:00 circa, in Pastorano (CE). Segnatamente, l'attore ha riferito che in dette circostanze di tempo e di luogo, l'autocarro Iveco tg. CJ269MG di sua proprietà, e condotto nell'occasione da , mentre percorreva via Torre Lupara, Persona_1 all'altezza del capannone UD Distribuzione, è stato attinto violentemente da un tombino, posto sul lato sinistro della propria carreggiata di pertinenza, fuoriuscito dalla sua sede al transitare del mezzo. L'impatto ha così provocato ingenti danni di tipo meccanico nella parte sottostante dell'autocarro, tanto da richiedere l'intervento del soccorso stradale perché non più marciante.
Sul luogo del sinistro, inoltre, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno compiuto gli accertamenti di rito e redatto relativo verbale.
Alla luce di ciò, l'istante ha chiesto accertarsi e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per i fatti di causa dovuti alla cattiva Controparte_1
manutenzione della strada ex art. 2051 c.c. o ,in subordine, ex art. 2043 c.c.
e, per l'effetto, condannare il predetto ente al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati nella complessiva somma di € 8.123,65, di cui € 1.220,00 per soccorso stradale e € 6.903,65 per spese di riparazione, oltre sosta tecnica, interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi in favore legale distrattario.
Si è costituito il , il quale, in via preliminare, ha Controparte_1
contestato e disconosciuto ex art. 2719 c.c. la documentazione attorea versata in atti perché depositata in semplice copia. Nel merito, ha contestando la veridicità dei fatti narrati, ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta di guida del conducente. Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in subordine, la declaratoria del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro ex pag. 2/14 art 2054 c.c. in misura percentuale superiore alla metà o a quella ritenuta di
Giustizia, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente (insediatasi in data
16.09.2024) e assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 29.1.2025.
*
La domanda è fondata nei termini che seguono.
1. In via preliminare, è manifestamente infondata l'eccezione di disconoscimento delle copie solleva da parte convenuta. Si rammenti, infatti, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia.
Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr. C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C. 29993/2017).
pag. 3/14 Nel caso di specie, il rilievo è decisamente generico essendosi limitato,
l'ente convenuto, a disconoscere tutta la documentazione “perché depositata in copia”, senza null'altro specificare al riguardo, con particolare riferimento alla specifica indicazione di quale documento si intende precisamente contestare e agli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
2. Tanto premesso, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame
è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità. La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051
c.c. – vanno, dunque, accertate da parte del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa,
pag. 4/14 residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010).
L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro.
Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nel caso in esame trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., posto che dal “rapporto di servizio urgente” redatto dall'agente di polizia locale si evince che la località interessata è zona frequentata dagli utenti della strada e nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dall'ente interessato.
2.2 Ciò posto, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile
1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento pag. 5/14 colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento. Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022
n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1febbraio 2018, nn. 2480 e
2481 e, in particolare:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha pag. 6/14 causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n.
376/2005; n. 15429/2004. Più di recente, si v. Cass., 27 aprile 2023, n.
11152).
pag. 7/14 Con specifico riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va evidenziato che il caso fortuito, può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (si v. Cass., 9 aprile 2014, n. 8282; Cass., 13.3.2013, n. 6306;
Cass., 5.2.2013, n. 2660; Cass., 18.10.2011, n. 2108; Cass., 25.5.2010, n.
12695; Cass., 7.4.2010, n. 8229; Cass., 20.11.2009, n. 24529; Cass.,
19.11.2009, n. 24419; Cass., 25.7.2008, n. 20247; v. anche Cass., 28.9.2012,
n. 16542).
3. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie consentono di ritenere la responsabilità del convenuto
[...]
a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla causazione del sinistro CP_2
occorso ai danni del veicolo di proprietà di . Parte_1
Innanzitutto, come emerge dal “Rapporto di servizio urgente”, redatto da un agente della Polizia Municipale locale che era di passaggio su via
Torre Lupara, il sinistro si è verificato su un tratto di strada comunale e dimostrata può dirsi la presenza di un tombino scoperto.
Dal verbale prodotto si apprende che l'agente personalmente constatava che “effettivamente il tombino era fuoriuscito dal telaio”, e ne dava contestualmente avviso agli operai del convenuto per la tempestiva CP_1
messa in sicurezza.
Tale rapporto di servizio veniva poi trasmesso al Sindaco del Comune di (“Il sottoscritto, onde evitare pericoli ad altri veicoli transitanti CP_1 nel suddetto tratto di strada e a salvaguardia della pubblica e privata
pag. 8/14 incolumità telefonicamente faceva intervenire gli operai del Comune i quali transennavano la zona … La presente si invia alla SS. LL. per gli opportuni ed immediati provvedimenti di competenza al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità”).
Quanto alla dinamica del sinistro, questa risulta essere stata precisamente descritta dal teste, il quale nella sua deposizione ha affermato:
“Ho assistito all'incidente per cui è causa;
ero sull'autocarro Iveco, guidava
Stavamo sulla strada per , tale via Torre, Controparte_3 CP_1 andavamo a prendere l'autostrada a Capua, quando abbiamo sentito un forte rumore, ci siamo fermati e abbiamo visto che c'era un tombino grande, che aveva il coperchio sollevato. L'autocarro è finito su questo tombino e non era più marciante… L'autocarro è finito sul tombino con la ruota sinistra, lato guidatore, ma non ricordo se anteriore o posteriore. Il tombino si trovava nella nostra corsia di percorrenza, un po' spostato sulla sinistra ma pur sempre all'interno della nostra corsia;
si trattava di una strada a doppio senso di circolazione… Mentre transitavamo sulla strada il tombino era chiuso e al passaggio dell'autocarro si è alzato il coperchio”
Può ritenersi dunque che l'attore abbia dimostrato in maniera esaustiva, grazie alla produzione del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo e dei rilievi fotografici allegati, nonché attraverso la testimonianza del teste che i danni subiti dall'autocarro sono Testimone_1
eziologicamente legati a tale evento.
In aggiunta, l'attore ha precisato che si rendeva necessario l'intervento del soccorso stradale per lo spostamento dell'autocarro non più marciante, circostanza provata con la produzione della fattura n. 422 del 14/12/2017 della “Garage del Sole di SE AN & C. s.n.c.” e confermata dalla deposizione testimoniale.
pag. 9/14 4. Appurato che l'istante ha rispettato l'onore probatorio su di essa gravante in forza dell'art. 2051 c.c., occorre adesso valutare la responsabilità del e l'esistenza della prova liberatoria del caso fortuito. CP_4
A tal riguardo, la Corte di Cassazione concorda che anche la condotta medesima dell'utente della strada, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, può essere idonea ad interferire in varia misura con il rapporto causale tra l'evento e il danno, arrivando perfino ad interromperlo del tutto.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n.
25460/2020).
Ciononostante, con altra sentenza, la Suprema Corte al cospetto dell'art. 2051 c.c., ha osservato che “ove il danno consegua alla normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta
pag. 10/14 colposa del danneggiato non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. n.
4035/2021).
Tornando al caso di specie, non appaiono condivisibili le generiche difese del . L'utilizzo della strada da parte del Controparte_1
conducente, in modo conforme alla sua destinazione, esclude l'imprevedibilità, l'eccezionalità e l'inevitabilità della condotta.
Anche la presunta violazione delle regole di prudenza da parte del conducente dell'autocarro, in virtù della quale si invoca l'applicazione del principio di corresponsabilità sancito dall'art. 2054 c.c., non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, in quanto il teste ha affermato che: “Il tombino si trovava nella nostra corsia di percorrenza, un po' spostato sulla sinistra ma pur sempre all'interno della nostra corsia;
si trattava di una strada a doppio senso di circolazione… Noi procedevamo a circa 40-50 km/h.” A fronte delle emerse circostanze, non poteva dunque pretendersi dal conducente una condotta diversa da quella tenuta, posto che il veicolo procedeva a velocità moderata e nella propria corsia di marcia.
In definitiva, i fatti così ricostruiti portano a ritenere che l'evento sia direttamente ed esclusivamente riconducibile alla cattiva manutenzione della strada in tenimento del . Controparte_1
5. Quanto alla domanda risarcitoria, l'istante ha richiesto il risarcimento dei danni materiali quantificati nella somma di € 6.903,65 sulla base dell'allegata fattura n. 474/2017 del 11.10.2017 di “Euroriba s.n.c. di AS
TO & C.”. Ciononostante, non ha fornito alcuna Parte_1
prova dell'effettivo esborso. Invero, l'istante ha prodotto soltanto una fattura di un'autocarrozzeria non seguita da alcuna quietanza o ricevuta di pag. 11/14 pagamento. Per giurisprudenza pacifica, la fattura è priva di qualsiasi efficacia di natura probatoria in quanto documento di mera provenienza unilaterale.
In assenza di prova del pagamento dell'importo effettivamente fatturato lo stesso non può esser ritenuto congruo e, alla luce degli scarni elementi a disposizione, occorre fare ricorso ad una valutazione equitativa del danno
(art. 2056 c.c. e 1226 c.c.).
Come è noto, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando in relazione alla peculiarità del caso concreto la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare tale valutazione,
è libero di scegliere i criteri più opportuni per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito, con il solo limite, affinché tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito;
senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti
(cfr. Cass. 18 giugno 2002, n. 8827; Cass. n. 20283/2004).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della data della prima immatricolazione (2003) in virtù di un criterio prudenziale e sulla base delle nozioni di comune esperienza si può dunque affermare che il costo delle riparazioni richiesto dall'attore, sia leggermente superiore a quello effettivo e, in applicazione dei principi su riportati, nonché alla luce del materiale fotografico in atti dal quale non si desumono danni di particolare gravità,
l'importo può essere opportunamente ridotto in via equitativa ex art. 1226
c.c. alla somma di € 5.000,00, oltre € 1.220,00 per spese di soccorso stradale pag. 12/14 di cui all'allegata fattura n. 422 del 14/12/2017. Su tale importo già calcolato all'attualità per effetto della liquidazione giudiziale, sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Diversamente, alcuna somma deve essere riconosciuta a titolo di danno da sosta tecnica, non avendo il danneggiato provato la sussistenza di questo.
Secondo la tesi giurisprudenziale condivisa dal Tribunale, invero, “Il danno da "fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. civ., sent. n.
20620/2015; Cass. civ., ord. n. 13718/2017).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e del valore dell'accolto rispetto allo scaglione di riferimento, circostanza che induce ad una liquidazione ai parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-. Accerta la responsabilità del sinistro dedotto in lite del CP_1
e per l'effetto:
[...]
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento di complessivi € 6.220,00 a favore di , Parte_1
oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna, altresì, il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di pag. 13/14 , liquidate nella somma di € 2.813,08, di cui € 273,08 Parte_1 per esborsi e € 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Armando Cortese, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, il 17.7.2025.
Il giudice dott.ssa Ambra Alvano
pag. 14/14