Articolo 10 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 marzo 1996
Art. 10. 1. Dopo l' articolo 609-octies del codice penale , introdotto dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".
Entrata in vigore il 6 marzo 1996
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