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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11546 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16274/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – inadempimento contratto di appalto TRA
– CF: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Ettore Virto e Filippo Scardi, come da procura in atti;
APPELLANTE E
– CF: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Antonio Travaglione, come da procura in atti;
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 142/2023 depositata in data 30/03/2023 dal Giudice di Pace di Procida con la quale era stato condannato al pagamento in favore di della somma di euro 3.500,00 oltre interessi e Controparte_1 spese di lite, per inadempimento di un contratto di appalto del 19.06.2015. Esponeva che con atto di citazione notificato in data 14/10/2020 la CP_1
premesso di aver commissionato in data 19/06/2015 al
[...] [...] dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Procida Pt_1
(NA) alla via V. Rinaldi n. 45, aveva dedotto che i lavori non erano stati completati come da accordi, con conseguente danni subiti per la mancata esecuzione di alcune opere. In quel giudizio esso appellante aveva eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione per decorso del termine di due anni dalla consegna delle opere previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. e la decadenza dell'attrice dal relativo diritto, avendo ella accettato le opere senza riserve ed avendo in ogni caso omesso di denunciare i presunti vizi nel termine di sessanta giorni dalla loro scoperta. Nel merito esso convenuto in primo grado aveva dedotto che parte delle opere, quelle asseritamente non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 completate, non erano, invero, mai state commissionate e che quelle previste in contratto erano state tutte eseguite a regola d'arte e accettate dalla committente, tanto vero che quest'ultima aveva provveduto a saldare il corrispettivo previsto, contegno che significava accettazione implicita delle opere. L'appellante deduceva a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1665, 1667, 1668 c.c. e degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c., essendo fondate le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto;
2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare delle testimonianze, avendo ritenuto che per l'accertamento dell'effettivo contenuto dell'appalto – stipulato tra le parti in forma verbale e non scritta – e dell'inadempimento contrattuale poteva farsi riferimento esclusivamente alle affermazioni del teste di parte attrice
[...]
, il quale aveva così riferito: “ricordo che nel periodo estivo, faccio Tes_1 riferimento ai mesi di giugno-luglio dell'anno 2015, sono iniziati dei lavori di ristrutturazione a casa della sig.ra i quali comprendevano: CP_1 pitturazione esterna, pavimentazione esterna, cordolo perimetrale, risistemazione di uno sgabuzzino, con relative grondaie. Sono a conoscenza di tali fatti perché ho assistito alla commissione dei lavori fatta al sig. Pt_1 poiché io frequento la casa della sig.ra Ricordo che i lavori non CP_1 furono mai finiti e i lavori che mancavano erano: marciapiedi (cordolo perimetrale), la verniciatura dello sgabuzzino, e poi le grondaie. Ricordo che i lavori sono stati sospesi e sapevo che dovevano ritornare per ultimare i lavori, ma non sono più venuti gli operai”; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1226 1453 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice in primo grado, segnatamente in rapporto alla dedotta e provata inesistenza di vizi ovvero difformità delle opere;
4) la liquidazione arbitraria dei presunti danni da parte del GdP, atteso anche il riferimento in sentenza, per le opere rimaste in parte incompiute, alla “perizia tecnica di parte redatta dal geom. Parte_2 prodotta agli atti”, redatta, senza idonei rilievi fotografici di riscontro, nell'agosto 2020, vale a dire dopo cinque anni la consegna dei lavori;
5) la violazione e falsa applicazione degli artt.
1-11 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. ed omessa motivazione in ordine alla liquidazione delle competenze di lite in misura superiore al massimo tabellare, avendo il GdP liquidato in euro 2.000,00 i compensi di difesa, laddove le tariffe prevedono un minimo di euro 633,00 ed un massimo di euro 1.898,00 con un valore medio di € 1.265,00. Per tali motivi chiedeva, in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 totale riforma dell'impugnata sentenza il rigetto della domanda proposta dalla in primo grado. CP_1
Costituitasi in giudizio, deduceva che l'appellante Controparte_1 aveva fatto un'interpretazione del tutto soggettiva delle testimonianze assunte in giudizio e non aveva tenuto conto della conversazione via messaggio prodotta in primo grado, intercorsa tra il e l'avv. il Parte_1 CP_2
10.08.2020, avente il seguente contenuto: “buongiorno avvocato ho ricevuto richiesta risarcimento…come ti ho detto l'altra volta sono pronto ad intervenire per le opere che non ho fatto”. Chiedeva, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, la causa veniva decisa. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Invero, effettivamente, l'impugnata decisione si fonda esclusivamente sulla dichiarazione testimoniale del fidanzato della figlia dell'attrice, non avendo parte attrice prodotto alcun documento o indicato altri elementi di prova a sostegno della domanda proposta, né avendo fatto il GdP alcun riferimento in sentenza ad altre prove. In particolare, riguardo alla presunta conversazione Whatsapp del 10/08/2020 citata dall'appellata come prova determinante al fine dell'accoglimento della domanda, essa non ha alcun valore probatorio, tanto è vero che ad essa il GdP non ha fatto alcun accenno. Da un lato, infatti, come tempestivamente eccepito dall'appellante all'udienza del 04/03/2021, il documento prodotto dall'attrice è una mera trascrizione al computer in nessun modo riconducibile al dall'altro, quandanche per assurdo tale CP_3 conversazione fosse veritiera, l'appellante ha allegato che l'ignoto scrivente ebbe a precisare di essere disposto ad eseguire solo lavori effettivamente commissionati “sennò i preventivi che li faccio a fare?” Tale documento, pertanto, oltre ad essere totalmente inattendibile in quanto mera trascrizione, non giova in alcun modo alla difesa dell'appellata. Passando a valutare la testimonianza del sig. , va Testimone_1 evidenziato che tale teste fece riferimento al “periodo giugno-luglio dell'anno 2015”, quado i lavori erano iniziati ma non ancora finiti, in quanto, come riferito dei testi indicati dal convenuto, essi terminarono nel mese di agosto dello stesso anno. Ne deriva che il teste non era in grado di affermare con certezza se e quali opere fossero rimaste ineseguite. In secondo luogo il teste riferì di circostanze negative, quali “i lavori non furono mai finiti” e
“non sono più venuti gli operai”, fatti che giammai potrebbe conoscere con
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 certezza essendo inverosimile che egli sia rimasto ininterrottamente e ogni giorno in casa per l'intero periodo in questione o addirittura oltre. CP_1
Il teste di parte attrice deve ritenersi poi inattendibile avendo dichiarato circostanze in contrasto con il contenuto dell'atto introduttivo. Infatti, il ebbe a riferire che sarebbe rimasta ineseguita la “verniciatura Tes_1 dello sgabuzzino”. A tal proposito il convenuto ebbe a dedurre che i lavori allo sgabuzzino non rientravano tra quelli appaltati nel 2015, in quanto lo sgabuzzino era stato realizzato in epoca successiva, tanto è vero che l'attrice aveva allegato che allo scabuzzino non era stato eseguito il trattamento antiumido (e non, come sostenuto dal teste, la verniciatura). Il teste, d'altra parte, ebbe ad affermare genericamente che i lavori includevano
“risistemazione di uno sgabuzzino, con relative grondaie”, senza alcuna ulteriore specificazione. Nelle fotografie allegate alla relazione prodotta dalla peraltro, il locale sgabuzzino si presentava completamente CP_1 verniciato. Infine, il teste di parte attrice ebbe ad affermare che non sarebbe stato realizzato il “marciapiede (cordolo perimetrale)”, senza specificare se tale intervento fu omesso del tutto o eseguito solo in parte e, comunque, senza indicazioni quantitative. Anche sotto tale profilo la deposizione risulta, quindi, inattendibile e in contrasto con il contenuto sia dell'atto introduttivo che della relazione prodotta dalla stessa attrice, ove si afferma che il Pt_1 non avrebbe provveduto a ultimare “circa ml 32,00 di cordolo perimetrale”. Sul punto, la richiamata relazione contiene una fotografia raffigurante parte del cortile con la didascalia “Il cordolo perimetrale alla pavimentazione”. Del resto l'attendibilità attribuita ingiustificatamente dal GdP al teste fidanzato della figlia dell'attrice, si scontra con la ingiustificata inattendibilità attribuita alle testimonianze di senso opposto rese da ben tre diverse persone: sig.
sig. e sig. . E' noto che Persona_1 Persona_2 Persona_3 nelle aule giudiziarie le imprese, per provare la propria prestazione in un rapporto contrattuale di appalto, ricorrono alle testimonianze dei lavoratori che furono impegnati nell'esecuzione delle opere, e i giudici mai liquidano come inattendibili le dichiarazioni rese da tali lavoratori per il solo fatto di provenire da dipendenti dell'impresa, legati alla stessa da un rapporto di lavoro subordinato. Tale ultima motivazione, cui ha fatto riferimento il GdP, appare dunque non solo infondata ma anche erronea, insufficiente ed illogica. Orbene il teste ebbe a dichiarare di essere dipendente della Persona_1 ditta e non del e sul merito della Controparte_4 Parte_1 controversia ebbe a dichiarare sul capo 1: “si, è vero”, precisando di conoscere la circostanza in quanto era “presente quando il sig. ha CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 commissionato i lavori al sig. ”; sul capo 2) di parte convenuta, il teste Pt_1 ebbe a dichiarare: “si, è vero. Nel 2016 il sig. che è venuto Parte_3 presso la sua abitazione per eseguire altri lavori edili”, precisando che “questi ultimi erano in forza di un successivo contratto in quanto quelli del contratto
2015 sono stati ultimati ad agosto 2015”. Sul capo 3) di parte convenuta, infine, il teste ebbe a dichiarare: “si, è vero, infatti siamo rimasti in ottimi rapporti con il committente, tanto è vero che poco dopo ho accompagnato il sig. per il pagamento del saldo e, inoltre, l'anno successivo sono stati Pt_1 commissionati ulteriori lavori”. Dunque il teste, attendibile e coerente nelle sue dichiarazioni, confermò che i lavori commissionati non comprendevano quelli che l'attrice aveva allegato come non eseguiti, ma solamente: a) fornitura e posa mattonelle per pavimentazione cortile;
b) fornitura e posa marmi su muretti;
c) intonaco su muretti;
d) pitturazione terrazzo;
e) rasatura armata alla facciata;
f) tonachino colorato alla facciata;
g) posa listelli marmo e zoccolatura con mattonelle su tutto il perimetro;
h) pitturazione ringhiere e cancello;
i) marmi su colonne cancello. Risulta, quindi, provato che i lavori furono ultimati ad agosto 2015 come da intese con la committenza e che quest'ultima pagò i lavori senza nulla contestare. Il teste Persona_2 interrogato sul capo 1), ebbe a dichiarare: “frequentavo il cantiere per controllare l'operato dei ragazzi ed eventualmente dare altre disposizioni. Sono stato, invece, presente l'anno successivo, 2016, quando in forza di un diverso contratto sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione del locale sgabuzzino sito nel giardino […]” Il teste , sempre sul capo 1), Persona_3 ebbe a dichiarare: “si, è vero”, precisando che “al termine dei lavori, nell'agosto 2015, non era presente alcuna costruzione secondaria nel giardino, né tantomeno eseguimmo lavori su questa”. I due testimoni furono precisi e concordi nell'affermare la circostanza dedotta dal convenuto, vale a dire che con il contratto di appalto del 2015 non furono commissionate lavorazioni relative al locale deposito sito nel giardino, che verosimilmente all'epoca dei fatti di causa non esisteva, essendo stato realizzato ex novo nel corso del
2016. Così valutate le prove e i relativi fatti a cui si riferiscono, non risulta provato il contenuto del contratto di appalto come riferito dalla CP_1 mentre si desume in modo convincente che le opere commissionate furono tutte eseguite dall'impresa entro l'agosto 2015, consegnate all'attrice e non contestate da detta committente. Ma il GdP ha errato anche nella qualificazione giuridica della domanda attorea. Il GdP, infatti, ebbe a ritenere inapplicabili gli artt. 1667 e 1668 c.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 sul presupposto “che il giudizio de quo ha ad oggetto un'azione di risarcimento danni per inadempimento dell'appaltatore costituito dal «mancato completamento dei lavori edili appaltati» (cfr. lettere n° CP_5
8105-7 del 27.2.2019 e 9412-9 del 10.8.2020, inviate dall'attrice al convenuto, nonché capo 3 dell'atto introduttivo)” e che “[l']attività istruttoria ha confermato […] che le opere commissionate sono rimaste in parte incompiute, non essendo stato realizzato il cordolo perimetrale di ml 32,00 ca., né la sistemazione della copertura del locale pertinenziale, comprensiva di grondaia e canalizzazione delle pluviali, come da perizia tecnica di parte redatta dal geom. ”. Orbene il fatto che l'attrice abbia Parte_2 lamentato con lettere raccomandate la mancata ultimazione dei lavori non dimostra che tali lavori furono da essa commissionati e, tanto meno, che essi furono non eseguiti, né il rinvio alla ctp può servire come prova delle allegazioni attoree, tanto più che la relazione di parte fu eseguita a ben cinque anni di distanza dalla conclusione dei lavori. La qualificazione giuridica della domanda risulta erronea, alla luce delle concrete circostanze dedotte dall'attrice, che in atto di citazione di fatto ebbe a lamentare non il mancato completamento dei lavori, ma vizi e difformità degli stessi, con conseguente applicabilità degli artt. 1667 e 1668 c.c. È pacifico, infatti, che l'appalto includeva: a) fornitura e posa mattonelle per pavimentazione cortile;
b) fornitura e posa marmi su muretti;
c) intonaco su muretti;
d) pitturazione terrazzo;
e) rasatura armata alla facciata;
f) tonachino colorato alla facciata;
g) posa listelli marmo e zoccolatura con mattonelle su tutto il perimetro;
h) pitturazione ringhiere e cancello;
i) marmi su colonne cancello. Risulta provato che tutte le opere sopra elencate furono eseguite a regola d'arte, consegnate entro il mese di agosto 2015 come da accordi e accettate senza alcuna riserva, tanto vero che la committenza ebbe a pagare l'intero corrispettivo. La ricostruzione fattuale proposta dalla si CP_1 incentra su due punti: 1) mancherebbero 32,00 ml di cordolo perimetrale lungo il vialetto del giardino;
2) non sarebbero stati effettuati “sistemazione della copertura (compreso grondaia e canalizzazione delle pluviali), per evitare le infiltrazioni, nonché trattamento antiumido lungo il perimetro del piccolo locale deposito”. In pratica la lamentò vizi e difformità e non certo il mancato CP_1 completamento delle opere. Anche per il locale deposito, seppure si voglia ammettere che esso già esisteva nel 2015 (cosa negata dai testi di parte convenuta), l'unico teste di parte attrice ebbe a riferire che il deposito non fu verniciato, venendo quindi in rilievo non una non esecuzione dell'opera, ma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 una mera minima difformità con quanto presuntivamente concordato con il contratto verbale. Peraltro la ctp prodotta dall'attrice riferisce di mere macchie di umidità di risalita ed un cattivo odore di umidità e di copertura mal'ancorata e sigillata. riferendo, dunque, propriamente di “vizi” e non di opere ineseguite. Del resto parte attrice agì non per la risoluzione del contratto da grave inadempimento, ma per ottenere direttamente la condanna del al risarcimento dei danni Pt_1
“subiti dall'istante a seguito del comportamento negligente dello stesso”. Tale comportamento negligente, però, solo formalmente indicato come “opere non ultimate” era in effetti descritto come vizi o difformità di alcune opere, trovando dunque applicazione gli artt. 1667 e 1668 c.c. Se avesse correttamente inquadrato la domanda attorea per quello che era nella sua effettiva realtà contenutistica, il GdP avrebbe dovuto rigettare la domanda, essendo manifestamente fondate le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione dell'azione. I lavori oggetto del contratto di appalto furono, infatti, ultimati nel mese di agosto 2015, con consegna delle opere e l'accettazione delle stesse da parte della committente, mentre la prima lettera della fu inviata, secondo la ricostruzione della stessa attrice, il CP_1
23/02/2019, ben quattro anni dopo l'ultimazione dei lavori e la consegna delle opere. L'art. 1667 c.c. prevede, al primo comma, che “la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili” e, al secondo comma, che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che: “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”. L'impugnata sentenza va quindi riformata con il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla e con condanna della stessa alle CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione e trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado
2) Condanna l'appellata al pagamento all'appellante delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 840,00 per compensi di difesa e per il secondo grado in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 contributo unificato e marca da bollo, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 10.12.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16274/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – inadempimento contratto di appalto TRA
– CF: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Ettore Virto e Filippo Scardi, come da procura in atti;
APPELLANTE E
– CF: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Antonio Travaglione, come da procura in atti;
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 142/2023 depositata in data 30/03/2023 dal Giudice di Pace di Procida con la quale era stato condannato al pagamento in favore di della somma di euro 3.500,00 oltre interessi e Controparte_1 spese di lite, per inadempimento di un contratto di appalto del 19.06.2015. Esponeva che con atto di citazione notificato in data 14/10/2020 la CP_1
premesso di aver commissionato in data 19/06/2015 al
[...] [...] dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Procida Pt_1
(NA) alla via V. Rinaldi n. 45, aveva dedotto che i lavori non erano stati completati come da accordi, con conseguente danni subiti per la mancata esecuzione di alcune opere. In quel giudizio esso appellante aveva eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione per decorso del termine di due anni dalla consegna delle opere previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. e la decadenza dell'attrice dal relativo diritto, avendo ella accettato le opere senza riserve ed avendo in ogni caso omesso di denunciare i presunti vizi nel termine di sessanta giorni dalla loro scoperta. Nel merito esso convenuto in primo grado aveva dedotto che parte delle opere, quelle asseritamente non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 completate, non erano, invero, mai state commissionate e che quelle previste in contratto erano state tutte eseguite a regola d'arte e accettate dalla committente, tanto vero che quest'ultima aveva provveduto a saldare il corrispettivo previsto, contegno che significava accettazione implicita delle opere. L'appellante deduceva a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1665, 1667, 1668 c.c. e degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c., essendo fondate le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto;
2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare delle testimonianze, avendo ritenuto che per l'accertamento dell'effettivo contenuto dell'appalto – stipulato tra le parti in forma verbale e non scritta – e dell'inadempimento contrattuale poteva farsi riferimento esclusivamente alle affermazioni del teste di parte attrice
[...]
, il quale aveva così riferito: “ricordo che nel periodo estivo, faccio Tes_1 riferimento ai mesi di giugno-luglio dell'anno 2015, sono iniziati dei lavori di ristrutturazione a casa della sig.ra i quali comprendevano: CP_1 pitturazione esterna, pavimentazione esterna, cordolo perimetrale, risistemazione di uno sgabuzzino, con relative grondaie. Sono a conoscenza di tali fatti perché ho assistito alla commissione dei lavori fatta al sig. Pt_1 poiché io frequento la casa della sig.ra Ricordo che i lavori non CP_1 furono mai finiti e i lavori che mancavano erano: marciapiedi (cordolo perimetrale), la verniciatura dello sgabuzzino, e poi le grondaie. Ricordo che i lavori sono stati sospesi e sapevo che dovevano ritornare per ultimare i lavori, ma non sono più venuti gli operai”; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1226 1453 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice in primo grado, segnatamente in rapporto alla dedotta e provata inesistenza di vizi ovvero difformità delle opere;
4) la liquidazione arbitraria dei presunti danni da parte del GdP, atteso anche il riferimento in sentenza, per le opere rimaste in parte incompiute, alla “perizia tecnica di parte redatta dal geom. Parte_2 prodotta agli atti”, redatta, senza idonei rilievi fotografici di riscontro, nell'agosto 2020, vale a dire dopo cinque anni la consegna dei lavori;
5) la violazione e falsa applicazione degli artt.
1-11 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. ed omessa motivazione in ordine alla liquidazione delle competenze di lite in misura superiore al massimo tabellare, avendo il GdP liquidato in euro 2.000,00 i compensi di difesa, laddove le tariffe prevedono un minimo di euro 633,00 ed un massimo di euro 1.898,00 con un valore medio di € 1.265,00. Per tali motivi chiedeva, in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 totale riforma dell'impugnata sentenza il rigetto della domanda proposta dalla in primo grado. CP_1
Costituitasi in giudizio, deduceva che l'appellante Controparte_1 aveva fatto un'interpretazione del tutto soggettiva delle testimonianze assunte in giudizio e non aveva tenuto conto della conversazione via messaggio prodotta in primo grado, intercorsa tra il e l'avv. il Parte_1 CP_2
10.08.2020, avente il seguente contenuto: “buongiorno avvocato ho ricevuto richiesta risarcimento…come ti ho detto l'altra volta sono pronto ad intervenire per le opere che non ho fatto”. Chiedeva, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Fissata l'udienza di discussione, all'esito della stessa, la causa veniva decisa. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Invero, effettivamente, l'impugnata decisione si fonda esclusivamente sulla dichiarazione testimoniale del fidanzato della figlia dell'attrice, non avendo parte attrice prodotto alcun documento o indicato altri elementi di prova a sostegno della domanda proposta, né avendo fatto il GdP alcun riferimento in sentenza ad altre prove. In particolare, riguardo alla presunta conversazione Whatsapp del 10/08/2020 citata dall'appellata come prova determinante al fine dell'accoglimento della domanda, essa non ha alcun valore probatorio, tanto è vero che ad essa il GdP non ha fatto alcun accenno. Da un lato, infatti, come tempestivamente eccepito dall'appellante all'udienza del 04/03/2021, il documento prodotto dall'attrice è una mera trascrizione al computer in nessun modo riconducibile al dall'altro, quandanche per assurdo tale CP_3 conversazione fosse veritiera, l'appellante ha allegato che l'ignoto scrivente ebbe a precisare di essere disposto ad eseguire solo lavori effettivamente commissionati “sennò i preventivi che li faccio a fare?” Tale documento, pertanto, oltre ad essere totalmente inattendibile in quanto mera trascrizione, non giova in alcun modo alla difesa dell'appellata. Passando a valutare la testimonianza del sig. , va Testimone_1 evidenziato che tale teste fece riferimento al “periodo giugno-luglio dell'anno 2015”, quado i lavori erano iniziati ma non ancora finiti, in quanto, come riferito dei testi indicati dal convenuto, essi terminarono nel mese di agosto dello stesso anno. Ne deriva che il teste non era in grado di affermare con certezza se e quali opere fossero rimaste ineseguite. In secondo luogo il teste riferì di circostanze negative, quali “i lavori non furono mai finiti” e
“non sono più venuti gli operai”, fatti che giammai potrebbe conoscere con
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 certezza essendo inverosimile che egli sia rimasto ininterrottamente e ogni giorno in casa per l'intero periodo in questione o addirittura oltre. CP_1
Il teste di parte attrice deve ritenersi poi inattendibile avendo dichiarato circostanze in contrasto con il contenuto dell'atto introduttivo. Infatti, il ebbe a riferire che sarebbe rimasta ineseguita la “verniciatura Tes_1 dello sgabuzzino”. A tal proposito il convenuto ebbe a dedurre che i lavori allo sgabuzzino non rientravano tra quelli appaltati nel 2015, in quanto lo sgabuzzino era stato realizzato in epoca successiva, tanto è vero che l'attrice aveva allegato che allo scabuzzino non era stato eseguito il trattamento antiumido (e non, come sostenuto dal teste, la verniciatura). Il teste, d'altra parte, ebbe ad affermare genericamente che i lavori includevano
“risistemazione di uno sgabuzzino, con relative grondaie”, senza alcuna ulteriore specificazione. Nelle fotografie allegate alla relazione prodotta dalla peraltro, il locale sgabuzzino si presentava completamente CP_1 verniciato. Infine, il teste di parte attrice ebbe ad affermare che non sarebbe stato realizzato il “marciapiede (cordolo perimetrale)”, senza specificare se tale intervento fu omesso del tutto o eseguito solo in parte e, comunque, senza indicazioni quantitative. Anche sotto tale profilo la deposizione risulta, quindi, inattendibile e in contrasto con il contenuto sia dell'atto introduttivo che della relazione prodotta dalla stessa attrice, ove si afferma che il Pt_1 non avrebbe provveduto a ultimare “circa ml 32,00 di cordolo perimetrale”. Sul punto, la richiamata relazione contiene una fotografia raffigurante parte del cortile con la didascalia “Il cordolo perimetrale alla pavimentazione”. Del resto l'attendibilità attribuita ingiustificatamente dal GdP al teste fidanzato della figlia dell'attrice, si scontra con la ingiustificata inattendibilità attribuita alle testimonianze di senso opposto rese da ben tre diverse persone: sig.
sig. e sig. . E' noto che Persona_1 Persona_2 Persona_3 nelle aule giudiziarie le imprese, per provare la propria prestazione in un rapporto contrattuale di appalto, ricorrono alle testimonianze dei lavoratori che furono impegnati nell'esecuzione delle opere, e i giudici mai liquidano come inattendibili le dichiarazioni rese da tali lavoratori per il solo fatto di provenire da dipendenti dell'impresa, legati alla stessa da un rapporto di lavoro subordinato. Tale ultima motivazione, cui ha fatto riferimento il GdP, appare dunque non solo infondata ma anche erronea, insufficiente ed illogica. Orbene il teste ebbe a dichiarare di essere dipendente della Persona_1 ditta e non del e sul merito della Controparte_4 Parte_1 controversia ebbe a dichiarare sul capo 1: “si, è vero”, precisando di conoscere la circostanza in quanto era “presente quando il sig. ha CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 commissionato i lavori al sig. ”; sul capo 2) di parte convenuta, il teste Pt_1 ebbe a dichiarare: “si, è vero. Nel 2016 il sig. che è venuto Parte_3 presso la sua abitazione per eseguire altri lavori edili”, precisando che “questi ultimi erano in forza di un successivo contratto in quanto quelli del contratto
2015 sono stati ultimati ad agosto 2015”. Sul capo 3) di parte convenuta, infine, il teste ebbe a dichiarare: “si, è vero, infatti siamo rimasti in ottimi rapporti con il committente, tanto è vero che poco dopo ho accompagnato il sig. per il pagamento del saldo e, inoltre, l'anno successivo sono stati Pt_1 commissionati ulteriori lavori”. Dunque il teste, attendibile e coerente nelle sue dichiarazioni, confermò che i lavori commissionati non comprendevano quelli che l'attrice aveva allegato come non eseguiti, ma solamente: a) fornitura e posa mattonelle per pavimentazione cortile;
b) fornitura e posa marmi su muretti;
c) intonaco su muretti;
d) pitturazione terrazzo;
e) rasatura armata alla facciata;
f) tonachino colorato alla facciata;
g) posa listelli marmo e zoccolatura con mattonelle su tutto il perimetro;
h) pitturazione ringhiere e cancello;
i) marmi su colonne cancello. Risulta, quindi, provato che i lavori furono ultimati ad agosto 2015 come da intese con la committenza e che quest'ultima pagò i lavori senza nulla contestare. Il teste Persona_2 interrogato sul capo 1), ebbe a dichiarare: “frequentavo il cantiere per controllare l'operato dei ragazzi ed eventualmente dare altre disposizioni. Sono stato, invece, presente l'anno successivo, 2016, quando in forza di un diverso contratto sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione del locale sgabuzzino sito nel giardino […]” Il teste , sempre sul capo 1), Persona_3 ebbe a dichiarare: “si, è vero”, precisando che “al termine dei lavori, nell'agosto 2015, non era presente alcuna costruzione secondaria nel giardino, né tantomeno eseguimmo lavori su questa”. I due testimoni furono precisi e concordi nell'affermare la circostanza dedotta dal convenuto, vale a dire che con il contratto di appalto del 2015 non furono commissionate lavorazioni relative al locale deposito sito nel giardino, che verosimilmente all'epoca dei fatti di causa non esisteva, essendo stato realizzato ex novo nel corso del
2016. Così valutate le prove e i relativi fatti a cui si riferiscono, non risulta provato il contenuto del contratto di appalto come riferito dalla CP_1 mentre si desume in modo convincente che le opere commissionate furono tutte eseguite dall'impresa entro l'agosto 2015, consegnate all'attrice e non contestate da detta committente. Ma il GdP ha errato anche nella qualificazione giuridica della domanda attorea. Il GdP, infatti, ebbe a ritenere inapplicabili gli artt. 1667 e 1668 c.c.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 sul presupposto “che il giudizio de quo ha ad oggetto un'azione di risarcimento danni per inadempimento dell'appaltatore costituito dal «mancato completamento dei lavori edili appaltati» (cfr. lettere n° CP_5
8105-7 del 27.2.2019 e 9412-9 del 10.8.2020, inviate dall'attrice al convenuto, nonché capo 3 dell'atto introduttivo)” e che “[l']attività istruttoria ha confermato […] che le opere commissionate sono rimaste in parte incompiute, non essendo stato realizzato il cordolo perimetrale di ml 32,00 ca., né la sistemazione della copertura del locale pertinenziale, comprensiva di grondaia e canalizzazione delle pluviali, come da perizia tecnica di parte redatta dal geom. ”. Orbene il fatto che l'attrice abbia Parte_2 lamentato con lettere raccomandate la mancata ultimazione dei lavori non dimostra che tali lavori furono da essa commissionati e, tanto meno, che essi furono non eseguiti, né il rinvio alla ctp può servire come prova delle allegazioni attoree, tanto più che la relazione di parte fu eseguita a ben cinque anni di distanza dalla conclusione dei lavori. La qualificazione giuridica della domanda risulta erronea, alla luce delle concrete circostanze dedotte dall'attrice, che in atto di citazione di fatto ebbe a lamentare non il mancato completamento dei lavori, ma vizi e difformità degli stessi, con conseguente applicabilità degli artt. 1667 e 1668 c.c. È pacifico, infatti, che l'appalto includeva: a) fornitura e posa mattonelle per pavimentazione cortile;
b) fornitura e posa marmi su muretti;
c) intonaco su muretti;
d) pitturazione terrazzo;
e) rasatura armata alla facciata;
f) tonachino colorato alla facciata;
g) posa listelli marmo e zoccolatura con mattonelle su tutto il perimetro;
h) pitturazione ringhiere e cancello;
i) marmi su colonne cancello. Risulta provato che tutte le opere sopra elencate furono eseguite a regola d'arte, consegnate entro il mese di agosto 2015 come da accordi e accettate senza alcuna riserva, tanto vero che la committenza ebbe a pagare l'intero corrispettivo. La ricostruzione fattuale proposta dalla si CP_1 incentra su due punti: 1) mancherebbero 32,00 ml di cordolo perimetrale lungo il vialetto del giardino;
2) non sarebbero stati effettuati “sistemazione della copertura (compreso grondaia e canalizzazione delle pluviali), per evitare le infiltrazioni, nonché trattamento antiumido lungo il perimetro del piccolo locale deposito”. In pratica la lamentò vizi e difformità e non certo il mancato CP_1 completamento delle opere. Anche per il locale deposito, seppure si voglia ammettere che esso già esisteva nel 2015 (cosa negata dai testi di parte convenuta), l'unico teste di parte attrice ebbe a riferire che il deposito non fu verniciato, venendo quindi in rilievo non una non esecuzione dell'opera, ma
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 una mera minima difformità con quanto presuntivamente concordato con il contratto verbale. Peraltro la ctp prodotta dall'attrice riferisce di mere macchie di umidità di risalita ed un cattivo odore di umidità e di copertura mal'ancorata e sigillata. riferendo, dunque, propriamente di “vizi” e non di opere ineseguite. Del resto parte attrice agì non per la risoluzione del contratto da grave inadempimento, ma per ottenere direttamente la condanna del al risarcimento dei danni Pt_1
“subiti dall'istante a seguito del comportamento negligente dello stesso”. Tale comportamento negligente, però, solo formalmente indicato come “opere non ultimate” era in effetti descritto come vizi o difformità di alcune opere, trovando dunque applicazione gli artt. 1667 e 1668 c.c. Se avesse correttamente inquadrato la domanda attorea per quello che era nella sua effettiva realtà contenutistica, il GdP avrebbe dovuto rigettare la domanda, essendo manifestamente fondate le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione dell'azione. I lavori oggetto del contratto di appalto furono, infatti, ultimati nel mese di agosto 2015, con consegna delle opere e l'accettazione delle stesse da parte della committente, mentre la prima lettera della fu inviata, secondo la ricostruzione della stessa attrice, il CP_1
23/02/2019, ben quattro anni dopo l'ultimazione dei lavori e la consegna delle opere. L'art. 1667 c.c. prevede, al primo comma, che “la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili” e, al secondo comma, che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che: “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”. L'impugnata sentenza va quindi riformata con il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla e con condanna della stessa alle CP_1 spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione e trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado
2) Condanna l'appellata al pagamento all'appellante delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 840,00 per compensi di difesa e per il secondo grado in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 contributo unificato e marca da bollo, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 10.12.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8