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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/10/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1975/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato presso l' , sede di Vibo Parte_1 CP_1
Valentia sito in via Kennedy, 8, con l'avv. Rosalba Veltri (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario (L. 118/71 L. 289/90) necessario al conseguimento del beneficio dell'indennità di frequenza dal 4.9.19, data in cui l'Istituto non lo avrebbe più ritenuto invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L 118/71); che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 19.8.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento
1 di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1)Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente Sig. era da considerarsi invalido con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età “ (L.118/71 L. 289/90) – indennità di frequenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, comunque, dal quella diversa decorrenza che potrà emergere in sede di giudizio e fino al raggiungimento della maggiore età; 2)Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell in persona del CP_2 suo legale rappresentante p.t.; 3) Condannare, pertanto, l in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, via delle CP_2
Nazioni – EUR, alla corresponsione – in favore del ricorrente nei termini e con le conseguenze previste dalla legge- dei ratei dell'indennità di frequenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, comunque, da quella diversa decorrenza della revoca della prestazione, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione fino alla data del compimento del 18° anno di età.
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la CP_2 carica presso la sede centrale dell di Roma, viale delle Nazioni-EUR al pagamento delle spese, CP_2 competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata 2 in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «Il periziando, per come si evince dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti e per come appreso dall'esame clinico-anamnestico nel corso della visita peritale, risulta affetto da:
- ESITI DI INTERVENTO DI CORREZIONE PIEDE PIATTO VALGO BILATERALE IN ASSENZA DI LIMITAZIONE FUNZIONALE;
- SCOLIOSI VERTEBRALE IN ASSENZA DI LIMITAZIONE FUNZIONALE. Ritengo che non sussistano ad oggi e non siano sussistite anche alla data della visita medica di revisione del 04.09.2029 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua eta' a causa delle sopra descritte patologie. Le conclusioni della presente relazione tecnica pertanto sono le seguenti: il periziando viene riconosciuto NON INVALIDO (PATOLOGIA NON INVALIDANTE O CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA IN MISURA INFERIORE AD 1/3 O MINORE NON INVALIDO, confermando il giudizio espresso dalla Commissione Medica. Non sono pervenute osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale dai rappresentanti legali delle parti».
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente. Parte ricorrente ha versato agli atti del procedimento, con note del 14.10.2025, documentazione sanitaria nuova del 4.10.2024 e 2.10.2025, dunque, posteriore al compimento del 18esimo anno di età del ricorrente (nato il [...]) e, in quanto tale, irrilevante ai fini della fondatezza della domanda, diretta al conseguimento dell'indennità di frequenza in favore di minore.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. 3 11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, Parte_1 in complessivi euro 600,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_2
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 15/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato presso l' , sede di Vibo Parte_1 CP_1
Valentia sito in via Kennedy, 8, con l'avv. Rosalba Veltri (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/09/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario (L. 118/71 L. 289/90) necessario al conseguimento del beneficio dell'indennità di frequenza dal 4.9.19, data in cui l'Istituto non lo avrebbe più ritenuto invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L 118/71); che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 19.8.2024) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento
1 di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1)Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma dell'Accertamento Tecnico Preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente Sig. era da considerarsi invalido con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età “ (L.118/71 L. 289/90) – indennità di frequenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, comunque, dal quella diversa decorrenza che potrà emergere in sede di giudizio e fino al raggiungimento della maggiore età; 2)Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell in persona del CP_2 suo legale rappresentante p.t.; 3) Condannare, pertanto, l in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, via delle CP_2
Nazioni – EUR, alla corresponsione – in favore del ricorrente nei termini e con le conseguenze previste dalla legge- dei ratei dell'indennità di frequenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, comunque, da quella diversa decorrenza della revoca della prestazione, ovvero dalla data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione fino alla data del compimento del 18° anno di età.
4) Condannare, in ogni caso, l in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la CP_2 carica presso la sede centrale dell di Roma, viale delle Nazioni-EUR al pagamento delle spese, CP_2 competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_2 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata 2 in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «Il periziando, per come si evince dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti e per come appreso dall'esame clinico-anamnestico nel corso della visita peritale, risulta affetto da:
- ESITI DI INTERVENTO DI CORREZIONE PIEDE PIATTO VALGO BILATERALE IN ASSENZA DI LIMITAZIONE FUNZIONALE;
- SCOLIOSI VERTEBRALE IN ASSENZA DI LIMITAZIONE FUNZIONALE. Ritengo che non sussistano ad oggi e non siano sussistite anche alla data della visita medica di revisione del 04.09.2029 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua eta' a causa delle sopra descritte patologie. Le conclusioni della presente relazione tecnica pertanto sono le seguenti: il periziando viene riconosciuto NON INVALIDO (PATOLOGIA NON INVALIDANTE O CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA IN MISURA INFERIORE AD 1/3 O MINORE NON INVALIDO, confermando il giudizio espresso dalla Commissione Medica. Non sono pervenute osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale dai rappresentanti legali delle parti».
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente. Parte ricorrente ha versato agli atti del procedimento, con note del 14.10.2025, documentazione sanitaria nuova del 4.10.2024 e 2.10.2025, dunque, posteriore al compimento del 18esimo anno di età del ricorrente (nato il [...]) e, in quanto tale, irrilevante ai fini della fondatezza della domanda, diretta al conseguimento dell'indennità di frequenza in favore di minore.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. 3 11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, Parte_1 in complessivi euro 600,00 oltre accessori di legge in favore dell' CP_2
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 15/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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