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Articolo 3 della Legge 6 agosto 1954, n. 720
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Legge 6 agosto 1954, n. 720
Articolo 3 della Legge 6 agosto 1954, n. 720
Versione
10 settembre 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 settembre 1954
Vedi fonte istituzionale
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