Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1311
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Fissazione udienza domanda protezione internazionale posteriore al termine massimo di trattenimento

    La Corte ha ritenuto che la fissazione della trattazione della domanda di protezione internazionale in data posteriore al termine massimo di trattenimento non fosse ostativa alla proroga, potendosi ipotizzare un'anticipazione dell'udienza.

  • Accolto
    Doglianze generiche sulle modalità del trattenimento

    La Corte ha ritenuto generiche le doglianze sulle modalità del trattenimento.

  • Accolto
    Erronea applicazione della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando l'illegittimità della proroga e annullando senza rinvio la decisione impugnata, in quanto la Corte di Appello non ha offerto concreta motivazione circa il presupposto della proroga e si è affidata ad una valutazione probabilistica e incerta circa la 'fattibilità' del reimpatto in un tempo ristretto, a fronte del diritto del richiedente protezione internazionale di restare nel territorio sino alla definizione del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1311
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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