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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1575/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1575/2025 R.G. vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], residente a [...], Corso Parte_1
Mazzini n. 83, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Saura Savini, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Piazza XI Febbraio n. 4/4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente a[...]
Camporeale n. 135/E, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario C.F._2
Sanacore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alcamo (TP), Piazza Della Repubblica
n.62, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 19/11/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa prevalentemente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé la figlia due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alternandosi con la madre, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
obbligo per l' di versare alla entro il giorno 10 di ogni mese assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento per la figlia di € 350,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla base del Protocollo in essere presso questo
Tribunale e con assegno unico per i figli interamente alla madre;
spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 15/07/2025 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di CP_1 aver intrapreso con il convenuto una relazione a far data dal 2019, dalla quale era nata in [...]
01.12.2019 a Palermo la figlia riconosciuta da entrambi i genitori, e che, successivamente, i Per_1 rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della relazione nel
2023.
Con decreto emesso in data 17/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
19/11/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 06/08/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 18/11/2025 il resistente che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse CP_1 da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 19/11/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
19/11/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1575/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 19/11/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1575/2025 R.G. vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], residente a [...], Corso Parte_1
Mazzini n. 83, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Saura Savini, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Piazza XI Febbraio n. 4/4, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente a[...]
Camporeale n. 135/E, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario C.F._2
Sanacore, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alcamo (TP), Piazza Della Repubblica
n.62, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 19/11/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa prevalentemente presso la madre e diritto del padre di tenere con sé la figlia due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alternandosi con la madre, tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
obbligo per l' di versare alla entro il giorno 10 di ogni mese assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento per la figlia di € 350,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre 50% delle spese straordinarie per la stessa necessarie sulla base del Protocollo in essere presso questo
Tribunale e con assegno unico per i figli interamente alla madre;
spese di lite compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 15/07/2025 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di CP_1 aver intrapreso con il convenuto una relazione a far data dal 2019, dalla quale era nata in [...]
01.12.2019 a Palermo la figlia riconosciuta da entrambi i genitori, e che, successivamente, i Per_1 rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della relazione nel
2023.
Con decreto emesso in data 17/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
19/11/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 06/08/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 18/11/2025 il resistente che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse CP_1 da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza del 19/11/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
19/11/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati della minore Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1575/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 19/11/2025;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè