Articolo 2 della Legge 1 giugno 1971, n. 797
Articolo 1
Versione
19 ottobre 1971
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 19 ottobre 1971