Articolo 1 della Legge 19 luglio 1971, n. 555
Articolo 2
Versione
7 novembre 1971
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Versione
1 gennaio 1982
Art. 1.
L' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985 , e' sostituito dal seguente:
"I diritti fissi che ogni societa' e' tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e delle societa' a responsabilita' limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge. ((1)) Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 . Tuttavia ai fini della pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto fisso e' quella indicata alla lettera d) della citata tabella.
Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui e' stato eseguito il versamento.
Il penultimo comma dell' articolo 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728 , e' abrogato. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto articolo".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "I diritti fissi per atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' Limitata, di cui all' art. 1, comma primo, della legge 19 luglio 1971, n. 555 , sono stabiliti nelle misure appresso indicate:
a) atti di societa' non quotate in borsa, L. 20.000;
b) atti di societa' con azioni quotate in borsa, lire 150.000."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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