Art. 2.
Le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654 , ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 726 , hanno effetto dal 3 ottobre 1935.
Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell' art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , acquistano titolo all'avanzamento stesso dall'azione di guerra alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.
Le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654 , ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 726 , hanno effetto dal 3 ottobre 1935.
Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell' art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , acquistano titolo all'avanzamento stesso dall'azione di guerra alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.