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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nel procedimento civile iscritto al n. 1690/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Papa Giovanni CodiceFiscale_1
XXIII n. 242, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via Operai, n. 102, C.F._2 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Crimi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata in calce rilasciata su foglio separato appellato
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._3
, residente a [...];
[...] appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 9.11.2022 Parte_1
evocava in giudizio i germani e ,
[...] Controparte_1 Parte_2 chiedendo dichiararsi la nullità della notifica della citazione introduttiva della causa iscritta al n. 14/2022 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Novara di Sicilia e la nullità della sentenza n. 1/2022 emessa dal Giudice di primo grado il 24.01.2022, depositata il
31.01.2022, con la conseguente rimessione della causa al primo giudice.
A sostegno delle proprie pretese, l'appellante premetteva che: i) il fratello ha promosso il giudizio di cui al n. 14/2020 R.G. presso il Giudice di Pace di CP_1
Novara di Sicilia, evocandolo in giudizio assieme al fratello;
ii) che la Controparte_3 sentenza n. 1/2022, emessa il 24.01.2022, è stata depositata il 31.01.2022, statuendo la condanna dei convenuti e in solido al pagamento del Parte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni, oltre spese processuali, previa declaratoria di contumacia di entrambi;
iii) che in data 19.10.2022 – a mezzo mail - il fratello lo Parte_2 invitava a corrispondere metà dell'importo preteso dovuto in forza di precetto notificato il 14.10.2022; iv) che il precetto in parola era datato 09.09.2022, passato all'UNEP il
20.09.2022, notificato ex art. 140 c.p.c. il 28.09.2022 v) che la sentenza riportata in precetto appariva munita di formula esecutiva il 07.02.2022 e notificata ai convenuti
( e ) al seguente indirizzo: residente in [...]
Tripi Fraz. Campogrande via Fondo AD US, residente in [...], Parte_1
Fraz. Campogrande via Fondo AD US in data 16/08/2022”. vi) che l'atto di precetto – secondo la relata di notifica – è stato notificato all'appellante ( Parte_1
in Furnari, Fraz. Frassini. vii) che il 21.10.2022 l'appellante si è recato
[...] all'ufficio di Furnari per ritirare l'atto di precetto, successivamente si è recato all'ufficio postale di Campogrande e ha ritirato la notifica della sentenza n. 1/2022, da ultimo, si è recato alla Cancelleria del Giudice di pace di Novara di Sicilia, ove ha richiesto copia degli atti.
L'appellante deduceva altresì che: viii) che l'atto di citazione nel giudizio dinanzi al Giudice di pace di Novara di Sicilia gli è stato notificato presso l'indirizzo individuato in Tripi, frazione di Campogrande, via Fondo AD US, e che la notifica è stata ivi eseguita a mezzo di agente postale con raccomandata A/R n. 58779659388 il 31.12.2019; ix) che dalla lettura dell'avviso di ricevimento allegato si evinceva che, per temporanea assenza del destinatario e mancanza delle persone abilitate a ricevere l'atto, l'agente postale, in data 9.01.2020, ha affisso l'avviso alla porta e spedito raccomandata n. 76574480634; x) che il plico era depositato presso l'ufficio postale e che il 18.01.2020 è stato attestato il suo mancato ritiro;
xi) essendo trascorso il termine di sei mesi quel plico non è più presente all'ufficio postale e sarà stato restituito al procuratore di CP_1
; xii) che nel giudizio n. 14/2020 R.G. – G.d.P. Novara di Sicilia non era stato
[...] mai prodotto il certificato di residenza di e che la declaratoria Parte_1 di contumacia si fondava sull'apparenza della regolarità formale della notificazione effettuata presso l'indirizzo in Tripi, ove tuttavia l'appellante non risiedeva più dal lontano 2000.
Tutto quanto ciò premesso, l'appellante eccepiva la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Novara di
Sicilia e, per l'effetto della sentenza n. 1/2022, in quanto non aveva ricevuto ed avuto contezza del libello introduttivo del giudizio.
Inoltre, l'appellante deduceva l'ammissibilità dell'impugnazione proposta poiché la notifica della sentenza, effettuata il 16.08.2022, era inesistente in quanto non eseguita presso la residenza attuale, ma sempre presso l'indirizzo di Tripi e poiché aveva avuto, per la prima volta, contezza del procedimento e della sentenza oggetto di gravame tramite la mail del 19.10.2022 e contezza del precetto il 21.10.2022, data dalla quale decorrerebbe il termine di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.
Per siffatte ragioni, chiedeva al Tribunale adito quale Parte_1
Giudice di secondo grado di: “1. Dichiarare la nullità della citazione introduttiva del giudizio n. 14/2020 R.G. Giudice di Pace di Barcellona P.G. e della sentenza appellata e rimettere la causa al primo giudice.
2. Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. da ultimo con d.m.
n. 147 del 2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”.
Con comparsa depositata in data 11.07.2023 si costituiva in giudizio CP_1
, eccependo la tardività dell'interposto gravame per inosservanza del termine
[...] breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. sull'assunto che la notifica della sentenza di primo grado è stata correttamente eseguita, per compiuta giacenza, presso una villetta bifamigliare sita in Furnari, C/da Frassini, ove è stato notificato anche l'atto di precetto, luogo di residenza effettiva come da accertamento compiuto dall'agente notificatore, non superabile dal certificato di residenza anagrafica.
Inoltre, l'appellato deduceva che l'appellante esercita attività lavorativa nella che vanta quattro addetti, di cui il fratello Controparte_5 Parte_2
è amministratore e la cui sede legale è individuata – come da visura camerale
[...] prodotta - in Tripi, Viale Roma n. 20, ex via Fondo AD US, cosicché si configura un elemento probatorio attestante il collegamento tra il luogo della notifica, ove presumibilmente l'appellante riceve per consuetudine la corrispondenza, ed il destinatario della stessa. deduceva, altresì, che , Controparte_1 Parte_2 convenuto nel giudizio di primo grado e nel presente gravame, oltre a condividere una villetta bifamigliare con il fratello in Furnari Fraz. Frassino, Parte_1 risiede in Tripi fraz. Campogrande Viale Roma n. 20, ex via Fondo AD US, ove sono state eseguite le notifiche degli atti processuali, come pure l'avviso di sopralluogo del C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado, cosicché è impossibile che i due fratelli, convenuti nello stesso procedimento civile, non si siano informati l'un l'altro dell'esistenza di un contenzioso a loro carico.
In sostanza, assumeva che il luogo indicato per la consegna Controparte_1 dell'atto era di fatto connesso con il destinatario e prevale sull'indirizzo di residenza anagrafica, affermando - per effetto della regolarità della notifica della sentenza di primo grado - la tardività dell'impugnazione proposta solo in data 9.11.2022. Pertanto, chiedeva di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare nel merito l'appello proposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Operato il filtro di cui all'art. 348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione con concessione di termine per il deposito di scritti difensivi conclusivi.
All'udienza così fissata, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come da note scritte pervenute in atti.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il Parte_2 quale regolarmente attinto dalla notifica dell'atto di appello presso l'indirizzo di residenza risultante in atti, non si costituiva in giudizio.
2.1 Passando all'esame delle doglianze lamentate dall'appellante, qualificatosi come contumace involontario nell'ambito del processo di prime cure, si evince come egli opponga la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo giudizio, in ragione del fatto che la notifica è stata eseguita, a richiesta del procuratore dell'attore, presso un luogo diverso dalla residenza anagrafica del tempo, come documentata con allegazione di certificato storico di residenza – ovvero in un luogo rispetto al quale egli si dichiara totalmente estraneo (cfr. certificato storico di residenza sub. all. n. 6 dl fascicolo appellante)
Riassunta in siffatti termini la censura veicolata nell'atto di appello, essa va ricondotta all'ipotesi di nullità della notifica, e non all'inesistenza, ipotesi questa che ricorre allorquando manchi completamente un tentativo di notifica nei riguardi del destinatario diversamente da quanto esaminato nel caso di specie, ove una notifica è stata certamente eseguita, sebbene – secondo la prospettazione dell'appellante - viziata poiché riferita ad un luogo non riconducibile allo stesso, il quale non ha mai avuto contezza della pendenza del giudizio dinanzi al Giudice di pace di Novara di Sicilia.
La suddetta questione controversa induce a seguire un criterio di priorità logica che, diversamente dal criterio di priorità processuale, porta ad analizzare la fondatezza della censura di nullità, ancor prima del vaglio sulla tempestività del gravame, tenuto conto della stretta connessione fra la rilevanza delle conseguenze di un eventuale accertamento della nullità degli atti del primo giudizio e l'applicabilità dei termini di impugnazione previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Mediante la notifica un soggetto diviene ufficialmente informato di un atto processuale e, in merito, il legislatore ha codificato delle procedure che contemperassero l'esigenza di una effettiva conoscenza degli atti processuali con l'esigenza di evitare la stasi procedurale ove il destinatario delle notifiche fosse, di fatto, irreperibile. Infatti, sebbene si debba preferire sempre il metodo che garantisca l'effettività della conoscenza dell'atto processuale (cfr. art. 138 c.p.c. che consente la notifica a mani in qualsiasi posto l'ufficiale giudiziario si imbatta nel destinatario “ovunque lo trovi” ), molte procedure di notifica consentono la possibilità di affermare la conoscenza legale di un atto sulla base di presunzioni relative, fondate sull'esistenza di un nesso fra il destinatario e il luogo della notifica che ne garantisca la conoscibilità dell'atto da notificare.
In tale novero rientra anche la notificazione effettuata ai sensi della legge n.890/1982, ovvero con il mezzo della posta, in quanto all'art. 3 si prevede che la raccomandata venga spedita alla “residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca” e, proprio sull'esistenza di una particolare affezione fra tali luoghi e il destinatario, il successivo art. 8, al comma
4, consente di fondare, per il caso di rifiuto a ricevere l'atto o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, una presunzione legale di conoscenza dell'atto decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso del tentativo di notifica e del deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario, avviso che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
Nel caso di specie, però, tale presunzione relativa non può operare perché
l'odierno appellante ha fornito la prova contraria esibendo il certificato storico di residenza, dal quale si può ricavare che al momento del tentativo di notifica, avvenuto il 31.12.2019 (cfr. avviso di ricevimento recante spedizione di raccomandata n.
78779659538-1 versato alla pag. 11 del fascicolo di primo grado acquisito al fascicolo telematico) egli aveva altrove la propria residenza, facendo venire meno l'elemento a fondamento della presunzione della relazione fra luogo e destinatario della notificazione.
Il certificato di residenza acquisito in atti attesta, infatti, che Parte_1
all'epoca della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era
[...] residente in [...], loc. Pistunina (cfr. certificato di residenza all. n. 6 fascicolo appellante), notizia agilmente acquisibile consultazione dei registri anagrafici con l'impiego dell'ordinaria diligenza da parte del soggetto notificante.
La notifica della citazione introduttiva del primo giudizio, eseguita in Tripi via
Fondo AD US, non può dirsi collegata al centro di interesse del convenuto odierno appellante e, quindi, non può supportare il convincimento legale che egli abbia avuto conoscenza legale della lite.
Nella fattispecie ricorre la condizione oggettiva di mancata conoscenza dell'atto processuale della citazione introduttiva del primo giudizio, in quanto dall'esame degli atti di causa è emerso che la notifica è stata eseguita tramite il servizio postale e il relativo plico è stato diretto dall all'indirizzo indicato dal notificante, per il tramite del suo Pt_3 procuratore, di cui è provata l'irregolarità per confronto documentale con il certificato di residenza.
Prive di pregio si appalesano le circostanze addotte dall'appellato volte a far ritenere la conoscenza effettiva del processo a carico del Parte_1 dinnanzi al G.D.P. di Novara di Sicilia, poichè le stesse si basano su mere presunzioni, non idonee ad assurgere al rango di prova e non supportate da alcun elemento di fatto significativo e rilevante ai fini del raggiungimento dello scopo del procedimento di notificazione.
Riguardo al presunto collegamento fra l'indirizzo di notifica della citazione e la sede legale della nulla è dato trarre a sostegno della tesi dell'appellato. Controparte_5
Ed invero, giurisprudenza consolidata afferma che entrambe le relazioni con il luogo di abitazione e con quello di lavoro debbono essere connotate da una sufficiente stabilità, eccezion fatta per il caso di notificazione dell'atto per consegna in mani proprie, che toglie ogni rilevanza alla relazione tra il destinatario dell'atto e un luogo determinato.
Con particolare riferimento al luogo di lavoro, la relazione stabile e non meramente occasionale del destinatario dell'atto non comporta necessariamente una sua abituale continua presenza fisica, ma è sufficiente una continuità di rapporti di tale portata che valga a giustificare una presunzione di reperibilità e, quindi, di conoscibilità dell'atto recapitato in tale luogo, ben potendo ipotizzarsi una pluralità di luoghi di lavoro frequentati alternativamente.
Nel caso in cui l'atto sia destinato a un soggetto che sia anche legale rappresentante di una società di capitali, deve ritenersi irrilevante la mancata costante presenza presso la sede della società, poiché egli, per la relazione giuridica che collega il legale rappresentante della società con la sede della medesima, è in ogni momento ben noto in quel luogo, di modo che può ritenersi assicurata la sua conoscenza in ordine agli atti ivi notificati (cfr. Cass. Civ., sez. I, sez. I, 08/06/1995, n.6487).
Nel caso a mano, l'appellante non è amministratore e rappresentante legale della società, essendo tale il fratello;
lo stesso non è a dirsi, invece, Parte_2 per l'appellante in quanto non è dato sapere nulla circa il suo rapporto di lavoro in detta società.
Cosicché, il collegamento stretto ed effettivo preteso dal per Controparte_1 ragioni di lavoro si palesa indimostrato.
Come già sopra evidenziato, secondo quanto emerge dalla visura camerale in atti
(cfr. all. n. 2 fascicolo ), della predetta società Controparte_1 Parte_2 ne è amministratore e socio unico. Inoltre, non vi è alcuna evidenza che presso il
[...] luogo indicato come sede legale, e non anche operativa, l'appellante svolgesse ivi attività lavorativa al tempo della notifica.
A rafforzare il superiore convincimento vi è anche l'indicazione al n. 4 del foglio di visura, ove risultano 4 addetti, di cui l'appellato riferisce: “La circostanza che uno degli addetti della sia l'appellante, si configura come un elemento Controparte_5 probatorio fondamentale attestante il collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario della stessa (comparsa di costituzione e risposta pag. 8).”.
Detta allegazione è rimasta indimostrata.
Infatti, non è stato neanche dedotto che la sede operativa della società coincida con la sede legale, elemento non di secondo momento considerato che detta impresa si occupa di lavori edili e movimento terra. Pertanto, si palesava inconducente la prova testimoniale e a mezzo ordine di esibizione circa la qualità di Parte_1 come addetto della Controparte_5
In ogni caso, anche detta qualità è rimasta dimostrata essendo la prova articolata sul punto inammissibile e non rilevante, vertendosi su fatto di natura documentale e non essendo all'uopo conducente la prova testimoniale a mezzo del direttore dell'ufficio postale di Tripi al tempo della notifica (invero neanche identificato) e dell'assistente
Pt_3 Va ulteriormente precisato, poi, che l'ordine di esibizione era inammissibile in quanto esso - per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità - non può costituire un mezzo di prova suppletivo dell'onere probatorio gravante sulle parti. Né CP_1
provava la ricezione della richiesta, asseritamente infruttuosa, inoltrata
[...] all'INPS, alla Camera di Commercio e all'Ispettorato del lavoro, avendo l'appellato prodotto la mera schermata di consegna della pec in formato “pdf”, senza possibilità di verificare l'effettività della spedizione e il contenuto della missiva;
tanto che non produceva alcun riscontro della richiesta, sia pure in termini negativi.
Inoltre, dalla relata di notifica non risultano in alcun modo le ricerche del destinatario presso il luogo di lavoro a cura dall'agente notificatore, cosicché all'attestazione di questi non può attribuirsi alcuna valenza fidefacente circa l'attività di ricerca svolta, non risultando in detta relata il compimento di specifici atti da parte del pubblico ufficiale.
A tutto quanto sopra si aggiunga – ed è profilo ex se dirimente - che l'appellato non provava che la Via Roma in Tripi, indicata come sede legale della
[...]
corrispondesse alla ex via Fondo AD US ove la notifica Controparte_5 dell'atto di citazione veniva eseguita in primo grado nei confronti dell'appellante.
Parimenti infondata è la difesa dell'appellato secondo la quale la comunicazione del sopralluogo del C.T.U. nominato in primo grado veniva spedita a Parte_1
presso l'indirizzo di Tripi, essendo sufficiente sul punto evidenziare che
[...] CP_1
non provava l'avvenuta ricezione di detta comunicazione in capo all'appellante
[...]
(bensì solo nei confronti di ). Parte_2
Altrettanto privo di pregio giuridico è l'assunto di parte appellata secondo il quale
è impossibile che i due fratelli, convenuti nello stesso procedimento civile, non si siano informati l'un l'altro dell'esistenza di un contenzioso a loro carico.
Come è noto, infatti, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio rileva la presunzione di conoscenza legale dell'atto, non le eventuali confidenze tra fratelli.
La circostanza che l'appellante abbia fortuitamente avuto conoscenza degli atti processuali o endoprocessuali non può dirsi presuntivamente provata dal rapporto di parentela fra le parti posto che la conoscenza di fatto, rimasta comunque indimostrata, non può superare la prova della conoscenza legale, non offerta in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che il valore presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora che rivestono le risultanze anagrafiche non veniva superato da altro mezzo di prova acquisito in giudizio e di segno contrario, con la conseguenza che detta presunzione, non altrimenti sconfessata, opera nel caso di specie, anche tenuto conto che non veniva specificamente contestato da che Controparte_1
l'appellante abitasse presso la residenza anagrafica, essendosi l'appellato limitato a dedurre una conoscenza di fatto della pendenza della controversia e la riferibilità del luogo di notifica in Tripi come luogo di lavoro del destinatario dell'atto di citazione.
Per siffatti motivi e in assenza di contributi probatori offerti o acquisiti in grado di veicolare un diverso convincimento deve ritenersi fondato l'appello con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo e, per l'effetto, della sentenza oggetto di impugnazione, ragione per la quale gli atti vanno rimessi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
2.2 Quanto alla asserita tardività dell'appello, così prendendo posizione sull'eccezione sollevata dall'appellato , va richiamato l'art. 327 c.p.c. Controparte_1 il cui disposto normativo, al comma 2, esclude espressamente per il contumace involontario, quale è l'odierno appellante, l'operatività della decadenza dal potere di proporre impugnazione nel termine previsto al primo comma a decorrere dalla pubblicazione della sentenza (“
1. Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo
395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 2.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.”).
Dalla prospettazione dell'appellante emerge che egli - solo in fase di esecuzione del provvedimento - ha preso coscienza di una lite promossa e definita a sua insaputa, attraverso una mail inviategli dal fratello in data 19.10.2022, che lo invitava a corrispondere quanto dovuto in forza di sentenza munita di formula esecutiva. Di talché, egli in data 21.10.2022, ritirava l'atto e procedeva a formulare l'odierno appello notificato il 9.11.2022, in seno al quale i motivi eccepiti involgono la nullità della sentenza per difetto di notifica dell'atto introduttivo (art. 161 c.p.c.).
Ecco, quindi, che la doglianza in parola può correttamente essere ricondotta all'art. 327, comma 2, c.p.c., ovvero all'ipotesi in cui al contumace involontario venga evitato l'effetto decadenziale del decorso perentorio del termine di impugnazione, ma solo allorquando offra la rigorosa prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 c.p.c.
Ad avviso della Suprema Corte, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece la notificazione è nulla – come nella specie - si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto (cfr. Cass. Civ., sez. III, 3/07/2008, n.18243; in parte motiva, Cass. Civ., sez. III, 02/07/2024, n.18140).
Pertanto, ove il contumace via prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, egli può impugnare la sentenza anche al di là del termine lungo, sempre che la sentenza non gli sia stata validamente notificata personalmente, trovando in quest'ultimo caso applicazione il termine breve in forza del quale il soggetto interessato è tenuto ad impugnare nei trenta giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica della sentenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
23/01/2019, n.1893).
Nel caso di specie – giova ribadirlo di nullità e non di inesistenza – il regime probatorio che si applica all'appellante è di provare non solo la condizione oggettiva della nullità dell'atto di citazione, ma altresì la condizione soggettiva della mancata conoscenza del processo proprio a causa di quella nullità, onere che deve ritenersi assolto in ragione dell'infondatezza delle difese dell'appellato in ordine alla conoscenza di fatto della pendenza del procedimento, ovvero per irrilevanza del rapporto di parentela tra i due contumaci in primo grado e della non configurabilità del luogo di notificazione quale luogo di lavoro dell'appellante.
Per quanto sopra esposto non operava, nei confronti dell'appellante, il termine decadenziale c.d. “lungo” per proporre impugnazione (art. 327 c.p.c.) a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
Non operava, altresì, per il contumace appellante il termine c.d. “breve” previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. in caso di notificazione della sentenza di primo grado, dal momento che detta notificazione non si è validamente perfezionata, essendo stata eseguita anche la notifica in parola presso l'indirizzo di Tripi in luogo di quello di residenza anagrafica ove si presume, in difetto di elementi di segno contrario, esserci la dimora abituale del destinatario per tutte le ragioni già sopra esposte Parte_1 al punto 2.1, da intendersi qui richiamate.
In sostanza, la nullità della notifica della sentenza oggetto di gravame implica la riviviscenza del termine lungo, la cui decorrenza opera non dalla pubblicazione della decisione, ma dalla conoscenza successivamente acquisita dell'atto da impugnare (cfr.
Cass. Civ., n.1893/2019 cit.).
L'eccezione di tardività, pertanto, non merita accoglimento e l'appello deve ritenersi esperito nel rispetto del termine lungo a decorrere dalla conoscenza effettiva della sentenza impugnata, a far data dal 21.10.2022.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di CP_1
in favore dell'appellante e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
[...]
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, nei valori minimi (metà dei valori medi) in ragione della modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto poste a fondamento della decisione.
Ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese processuali nei rapporti tra e , Parte_1 Parte_2 tenuto conto della posizione processuale degli stessi e delle doglianze in rito fatte valere in appello nei confronti esclusivamente di . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Parte_2
- dichiara la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al n. 14/2020 R.G. Giudice di pace di Novara di Sicilia e della sentenza impugnata n. 1/2022 Reg. Sent. del 24.01.2022, depositata il 31.01.2022 e, per l'effetto, rimette la causa al Giudice di primo grado, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per la riassunzione;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Controparte_1 presente giudizio da , che liquida in € 174,00 per spese vive ed Parte_1 in € 850,50 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- compensa le spese processuali tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 12 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Anna Smedile