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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 938/21 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 938 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso (giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Rosa Fratto ( ), con la quale è elettivamente dom.to C.F._1 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( , ( , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 ( ), ( ), Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Pasquale Della Mura, con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellati 2
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Controparte_5 P.IVA_2 procura in atti) dall'avv. Dringa Milito Pagliara ( , con il quale è C.F._6 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
NONCHE'
(già ); CP_6 CP_7 CP_8
Appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1984/20, pubblicata il 29 Dicembre 2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1984/20, pubblicata il 29 Dicembre 2020, il Tribunale di Torre Annunziata: A) Ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato in solido il Controparte_9 (già ) al pagamento, in favore degli attori
[...] CP_7 Controparte_1 CP_2
e a titolo di risarcimento danni,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_8 della somma di euro 15.394,00, oltre interessi legali dalla domanda;
B) Ha condannato in solido il al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori, Controparte_9 liquidate in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
C) Infine, ha compensato le spese del giudizio tra gli attori ed . Controparte_5
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, il Parte_1 con atto di citazione notificato il 23 Febbraio 2021, e depositato in Cancelleria il 4 Marzo 2021. In particolare, l'ente appellante ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti (con separate comparse) da un lato gli appellati ed e;
dall'altro l'appellata ; Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 entrambe le parti hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
Invece, le appellate e sono rimaste contumaci. CP_6 CP_8
Nel prosieguo del giudizio, le parti costituite non sono comparse all'udienza del 27 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
Quindi la causa è stata rinviata, ex art. 127 ter comma 4 cpc (disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 309 cpc), alla successiva udienza del Primo Luglio 2025 (quest'ultima parimenti tenuta nelle forme della trattazione scritta).
Orbene, le parti costituite non sono comparse né all'udienza del 27 Maggio 2025, né tanto meno alla successiva udienza del Primo Luglio 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione 3
dell'ordinanza, disponente il rinvio dall'una all'altra. Altresì, è stato ritualmente comunicato anche il provvedimento della Corte, con il quale si è disposto che l'udienza del Primo Luglio 2025 si svolgesse nelle forme della trattazione scritta.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente giudizio, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 27 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e così pure quella successiva del Primo Luglio 2025 (parimenti tenutasi nella modalità della trattazione scritta), sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai procuratori costituiti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 28 Settembre 2011 (data di notifica della citazione di primo grado), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto di citazione notificato il 23 Febbraio 2021, e depositato Parte_1 in Cancelleria in data 4 Marzo 2021, avverso la sentenza n. 1984/20, pronunciata inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29 Dicembre 2020, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Luglio 2025 4
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)
R.G. 938/21 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 938 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso (giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Rosa Fratto ( ), con la quale è elettivamente dom.to C.F._1 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( , ( , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 ( ), ( ), Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Pasquale Della Mura, con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellati 2
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Controparte_5 P.IVA_2 procura in atti) dall'avv. Dringa Milito Pagliara ( , con il quale è C.F._6 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
NONCHE'
(già ); CP_6 CP_7 CP_8
Appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1984/20, pubblicata il 29 Dicembre 2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1984/20, pubblicata il 29 Dicembre 2020, il Tribunale di Torre Annunziata: A) Ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato in solido il Controparte_9 (già ) al pagamento, in favore degli attori
[...] CP_7 Controparte_1 CP_2
e a titolo di risarcimento danni,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_8 della somma di euro 15.394,00, oltre interessi legali dalla domanda;
B) Ha condannato in solido il al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori, Controparte_9 liquidate in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
C) Infine, ha compensato le spese del giudizio tra gli attori ed . Controparte_5
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, il Parte_1 con atto di citazione notificato il 23 Febbraio 2021, e depositato in Cancelleria il 4 Marzo 2021. In particolare, l'ente appellante ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti (con separate comparse) da un lato gli appellati ed e;
dall'altro l'appellata ; Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 entrambe le parti hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
Invece, le appellate e sono rimaste contumaci. CP_6 CP_8
Nel prosieguo del giudizio, le parti costituite non sono comparse all'udienza del 27 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
Quindi la causa è stata rinviata, ex art. 127 ter comma 4 cpc (disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 309 cpc), alla successiva udienza del Primo Luglio 2025 (quest'ultima parimenti tenuta nelle forme della trattazione scritta).
Orbene, le parti costituite non sono comparse né all'udienza del 27 Maggio 2025, né tanto meno alla successiva udienza del Primo Luglio 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione 3
dell'ordinanza, disponente il rinvio dall'una all'altra. Altresì, è stato ritualmente comunicato anche il provvedimento della Corte, con il quale si è disposto che l'udienza del Primo Luglio 2025 si svolgesse nelle forme della trattazione scritta.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente giudizio, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 27 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e così pure quella successiva del Primo Luglio 2025 (parimenti tenutasi nella modalità della trattazione scritta), sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai procuratori costituiti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 28 Settembre 2011 (data di notifica della citazione di primo grado), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto di citazione notificato il 23 Febbraio 2021, e depositato Parte_1 in Cancelleria in data 4 Marzo 2021, avverso la sentenza n. 1984/20, pronunciata inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29 Dicembre 2020, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Luglio 2025 4
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)