Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 29/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2470 del 2025, proposto da Galbo Marianna, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di CI EL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del verbale del 23.10.2025 prot. 17847 e della delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani, pubblicati in pari data ivi compresa la proposta del Direttore del Conservatorio del 23.10.2025, allegata al suddetto verbale e facente parte dello stesso, nella parte in cui ha attribuito alla dott.ssa CI l’incarico di Direzione Amministrativa e alla dott.ssa Galbo quello di Direzione di ragioneria;
- della nota del 28.11.2025 prot. n. 20761 con la quale il Conservatorio ha dato riscontro alla diffida presentata dalla dott.ssa Galbo, rigettando la richiesta di attribuzione dell’incarico di Direzione amministrativa e di fatto integrando la motivazione della delibera n. 50;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. intimate, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti del giudizio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il Presidente, dott.ssa RI CA;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 12/12/2025 e depositato in data 17/12/2025, la ricorrente espone:
- di essere assunta nei ruoli delle Istituzioni AFAM sin dal 2008 e inquadrata come EP1 (Direttore di Ragioneria) presso il Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani;
- di avere svolto per otto anni (compreso l’a.a. 2024/2025) le mansioni di Direttore amministrativo;
- di avere frequentato numerosi corsi di alta formazione;
- che per l’a.a. 2025/2026, l’incarico di Elevata Qualificazione di Direttore amministrativo è stato conferito alla controinteressata, dott.ssa CI, nonostante sia priva di specifiche competenze.
Avvero i provvedimenti di conferimento dell’incarico e gli altri atti in epigrafe indicati la ricorrente è insorta deducendo i seguenti motivi di diritto:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 159 c.c.n.l. personale comparto istruzione e ricerca 2024 – irragionevolezza – eccesso di potere – omessa e/o insufficiente motivazione, atteso che l’art. 159 c.c.n.l. impone di tenere conto delle competenze professionali possedute; i provvedimenti impugnati non motivano in merito alle concrete ragioni che hanno comportato l’attribuzione dell’incarico alla controinteressata e non recano alcun riferimento ai curricula dei concorrenti;
2) contraddittorietà della delibera gravata con la delibera del C.d.a. n. 265 del 20/10/2024, che ha conferito alla ricorrente l’incarico di cui trattasi per l’a.a. precedente.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
Il Conservatorio si è costituito in giudizio con memoria di mera forma per il tramite dell’Avvocatura erariale, producendo documentazione.
Con memoria difensiva ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito g.a.
Parte ricorrente ha insistito per la giurisdizione del giudice amministrativo e l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 29/1/2026 è stato dato avviso della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile, spettando la giurisdizione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, “ nell’impiego pubblico il conferimento di posizioni organizzative esula dall’ambito delle procedure concorsuali di cui all’art. 63 comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico; si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva; siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ” (cfr. in termini, TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, n. 25/2026; TAR Puglia, Bari, 25 luglio 2024 n. 896; TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 giugno 2024 n. 12624; conf. Cassazione civile sez. lav., 29 maggio 2023, n. 14881, secondo cui “ il conferimento di posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma l’attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico ”).
Nel caso di specie, il conferimento dell’incarico di cui trattasi, regolato dall’art. 159 c.c.n.l., determina solo l’attribuzione delle funzioni per un anno e l’erogazione di una retribuzione di posizione aggiuntiva, senza alcuna novazione dell’inquadramento, così configurandosi un atto di gestione del rapporto di lavoro già in essere.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, per essere devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro; restano salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti costituite in ragione della definizione in rito della controversia.
Nulla per le spese del controinteressato, non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese di CI EL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CA, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI CA |
IL SEGRETARIO