Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AZ. AGR. SOCIETA' AGRICOLA ROMANA SS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
APL- ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego di data 6 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044431, da parte di AG Organismo Pagatore in ordine alla richiesta di autotutela presentata in data 30 dicembre 2019 dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 con riguardo a diverse campagne, tra cui, per quanto qui di interesse, l’annata 2003-2004.
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente, ordinando all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata, con obbligo di AG di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AG ex art. 8- ter L. n. 33/2009.
- per dichiarare l'obbligo di AG di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente.
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “ Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza ”, con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
- dell'intimazione di pagamento n. 022 2023 90019554 32/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle campagne 2003-2004 e 2008-2009, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023, e con essa del ruolo emesso da AG;
- del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto);
- del provvedimento di determinazione del prelievo supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero delle comunicazioni di AG aventi ad oggetto le “multe quote latte”, e segnatamente i risultati della compensazione nazionale per i periodi in esame, anche se in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso;
- e comunque di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso, in quanto lesivo, compresa la cartella esattoriale n. 022 2020 7180166557 000 asseritamente notificata l’11.12.2018 a titolo di prelievo latte, e in ogni caso di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nell'intimazione sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda agricola ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa TA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente agisce con il ricorso introduttivo per l’annullamento del provvedimento di AG di data 6 giugno 2022 n. prot. 44431, contenente il diniego in ordine all’istanza di autotutela presentata il 30 dicembre 2019 per il ricalcolo del prelievo, tra l’altro, dell’annata lattiera 2003-2004, presentata ai sensi dell’art. 1 comma 539 Legge 228/2012 a seguito della ricezione dell’intimazione di pagamento di ADER n. 02220219000253667000, emessa per la riscossione della complessiva somma di euro 104.920,79, a sua volta collegata alla cartella di pagamento di AG n. 30020180000012513000.
Secondo la tesi dell’azienda agricola ricorrente, sussisterebbe un vero e proprio obbligo di AG di provvedere sull’istanza di autotutela. Gli argomenti del ricorso possono essere sintetizzati nei punti seguenti:
1) “Violazione dell’art. 1, comma 538 lett. a) della L. 228/2012 in quanto non è stata adeguatamente valutata la sussistenza dei relativi presupposti per l’annullamento in autotutela, anche alla luce della riscrittura da parte della l. n. 124/2015 dell’art. 21 nonies della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., violazione dell’art. 4 TFUE e dell’art. 19 c. 2 TUE, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, violazione dell’art. 2, commi 1 e 2 l.n. 117/1988. Violazione del principio del legittimo affidamento”, per non aver l’Amministrazione proceduto al ricalcolo del prelievo supplementare in conformità ai principi fissati dalla Corte di Giustizia con le tre sentenze Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, SS , Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, San Rocco, Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, NE ;
2) “Violazione del principio di legalità, della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo Violazione del principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE” , in quanto la sussistenza dell’obbligo di ricalcolo da parte di AG sarebbe insista nella sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia che costituisce un fatto nuovo a fondamento dell’istanza di riesame;
3) “Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, Violazione del principio del giudicato esterno”, in quanto il giudicato formatosi sul prelievo non rappresenterebbe una preclusione ai fini del ricalcolo, dovendosi al più invocare i principi in materia di efficacia espansiva del giudicato esterno;
4) “Violazione del principio di sana amministrazione, violazione del principio dell’effettività del diritto europeo, disparità di trattamento”, in quanto l’obbligo di AG di intervenire in autotutela sarebbe rafforzato dalla circostanza che la stessa aveva già esercitato tale potere in casi identici;
5) “Violazione del diritto dell’Unione, violazione del principio di legalità, violazione del principio di certezza del diritto, violazione dell’obbligo di disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con la normativa comunitaria” , per aver AG violato gli obblighi di disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile con il diritto unionale gravanti anche sull’Amministrazione;
6) “Violazione del principio di sana amministrazione - Violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo sui produttori che avevano contribuito a determinarlo - Violazione del principio di parità di trattamento più specificatamente sancito all’art. 40, n.3, secondo comma, del Trattato CE”, per aver AG reiterato la violazione dell’obbligo di ripartire il prelievo su tutti i produttori che avevano contribuito a determinarlo;
7) “Violazione del principio di legalità e dell’art. 1 comma 1 L. 119/2003”, per non aver riscontrato la diffida della Regione Lombardia a sospendere ogni iniziativa di recupero dei prelievi supplementari determinati in contrasto con il diritto dell’Unione.
È stata formulata inoltre domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dell’azione di AG.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’azienda agricola ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 02220239001955432000, notificata in data 13 aprile 2023, per la riscossione della complessiva somma di euro 281.106,01. L’intimazione è collegata alla cartella di pagamento AG 30020180000012513000, relativa alla campagna lattiera 2003-2004, nonché alla cartella di pagamento AG 30020150000008523000, relativa alla campagna lattiera 2008-2009.
3. I motivi aggiunti si basano su due ordini di censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
i) “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter e 8-quinquies L. n. 33/09, degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Illegittimità dell’intimazione e delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da Agea anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti ”, per l’impossibilità della verifica dell’iter logico seguito da AG per determinare l’ammontare del prelievo supplementare, anche con riferimento all’intervenuta compensazione con gli aiuti PAC;
ii) “ Eccesso di potere - Violazione del principio del giudicato esterno ”, in ragione del contrasto della normativa italiana di determinazione del prelievo con i regolamenti comunitari, accertato dalla Corte di Giustizia con le pronunce Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, Sez. II 11 settembre 2019 C- 46/18, e Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio; AG, in particolare, depositando relazione sui fatti di causa, corredata della relativa documentazione.
5. Nella propria relazione AG evidenzia che il ricorso dell’azienda agricola ricorrente contro l’imputazione di prelievo della campagna 2003-2004 è stato dichiarato perento dal TAR Brescia con decreto n. 4132 del 23 ottobre 2010. Per quanto riguarda invece la campagna 2008-2009, il TAR Lazio, con sentenza n. 10767 del 5 settembre 2019, ha respinto il ricorso contro un’intimazione di pagamento di data 23 agosto 2010, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7069 del 19 luglio 2023, ha accolto l’appello del produttore, annullando l’atto impugnato, con obbligo per AG di rideterminarsi. La notifica delle sopra citate cartelle di pagamento n. 30020150000008523000 (in data 16 marzo 2015) per la campagna 2008-2009, e n. 30020180000012513000 (in data 11 dicembre 2018) per la campagna 2003-2004, ha poi concorso a impedire la maturazione della prescrizione.
In relazione alla campagna 2003-2004, AG ha inoltre notificato in data 6 settembre 2012 l’intimazione di pagamento AG.DIRGEN.2012.0004522 di data 20 giugno 2012, alla quale ha fatto seguito, da parte del produttore, la presentazione dell’istanza di rateizzazione, poi non formalizzata per mancata accettazione della proposta di accoglimento.
Con riguardo alla campagna 2008-2009, AG afferma di aver dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7069/2023 procedendo al discarico integrale della cartella di pagamento n. 30020150000008523000, in vista della rinnovazione del calcolo del prelievo dovuto.
6. L’azienda agricola ricorrente, nella memoria depositata il 20 ottobre 2025, ha insistito per l’accoglimento del ricorso anche con riferimento all’annata 2008-2009, affermando che AG non aveva provveduto ad alcun discarico.
7. All'udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata spedita in decisione.
8. Il ricorso introduttivo, nelle varie articolazioni argomentative, solleva essenzialmente il problema dell’obbligo di AG di annullare in autotutela le cartelle e le intimazioni di pagamento, quando queste siano divenute inoppugnabili e non sia maturata la prescrizione del debito.
La questione riguarda solo la campagna 2003-2004, in quanto la campagna 2008-2009 non era ricompresa nell’istanza di autotutela del 30 dicembre 2019. I motivi aggiunti sono invece impostati sulla violazione del diritto dell’Unione. In proposito, occorre tenere conto della circostanza che in relazione alla campagna 2008-2009 si è formato un giudicato da cui discende l’obbligo per AG di rivedere il calcolo originario coerentemente con le pronunce della Corte di Giustizia.
Solo in relazione alla campagna 2003-2004, per la quale il debito è definitivo, è quindi necessario stabilire fino a che punto debba spingersi l’amministrazione per adeguare i propri atti al diritto dell’Unione quando non vi sia tenuta da una sentenza passata in giudicato.
8.1. Al riguardo, occorre partire dall’assunto che il contrasto con il diritto dell'Unione, come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia, comporta l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne anteriori o successive, all'occorrenza anche di propria iniziativa (v. C.Giust. Sez. III 10 marzo 2022 C-177/20, Grossmania , punto 43).
Nel caso delle quote latte, l'effetto conformativo della disapplicazione vincola le autorità amministrative a calcolare nuovamente i debiti dei produttori.
8.2. L'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili incontra l'ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato. Secondo la Corte di Giustizia, se il giudicato rispetta i principi di equivalenza e di effettività, il diritto dell'Unione non obbliga il giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione.
Resta però fermo il diritto dei privati a essere risarciti per il danno derivante da una violazione del diritto dell'Unione imputabile alle decisioni degli organi giurisdizionali di ultimo grado degli Stati (v. C.Giust. GS 24 ottobre 2018 C 234/17, XC, punto 58; C.Giust. Sez. I 4 marzo 2020 C 34/19, Telecom Italia , punti 58, 65, 68; C.Giust. Sez. VI 16 luglio 2020 C-424/19, Cabinet de avocat , punti 23, 25, 26; C.Giust. GS 21 dicembre 2021 C 497/20, Randstad , punti 79 e 80).
Il risarcimento del danno è dunque il punto di equilibrio indicato dalla Corte di Giustizia tra le opposte esigenze di dare applicazione al diritto dell’Unione, da un lato, e di garantire la stabilità dei rapporti giuridici ormai definiti, salvaguardando la buona amministrazione della giustizia, dall’altro.
8.3. Sulla necessità di mantenere fermi i rapporti giuridici divenuti incontestabili per l'esaurimento dei mezzi di ricorso o per la scadenza dei termini di impugnazione si è espressa negli ultimi anni, proprio in materia di quote latte, la giurisprudenza assolutamente prevalente del Consiglio di Stato (si veda, ex plurimis , Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64 e 20 novembre 2024 n. 9351 e da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025 n. 3286). Secondo questo orientamento, la stabilità dei rapporti giuridici è assicurata dalle preclusioni stabilite dalle norme processuali nazionali, in quanto il vizio di violazione del diritto dell’Unione è inteso come mera annullabilità (e non come nullità o causa di inefficacia), con la conseguenza che quel vizio può esser fatto valere solo negli stretti termini di impugnazione.
Il medesimo orientamento giurisprudenziale afferma tuttavia che l'incontestabilità dei rapporti non fa venir meno il potere-dovere di autotutela in capo all'amministrazione (cfr. C. Stato Sez. VI 18 novembre 2024 n.9207; C. Stato Sez. VI 20 novembre 2024 n. 9351; C. Stato Sez. VI 11 dicembre 2024 n. 9999).
8.4. Un credito acquisito dall’amministrazione applicando norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione può quindi essere allo stesso tempo stabile (per la presenza di un giudicato o per la scadenza dei termini di impugnazione) e instabile (a causa dell’autotutela doverosa). Questa situazione di incertezza non può essere risolta in sede giudiziaria attraverso un’azione finalizzata a far accertare l’obbligo di autotutela, se per autotutela si intende l’effettuazione di un nuovo calcolo del debito superando il giudicato o l’inoppugnabilità del vecchio calcolo. In questo modo, infatti, verrebbe chiesto al giudice nazionale, alternativamente, di disapplicare il giudicato (senza che vi sia un obbligo in questo senso nel diritto dell’Unione) o di disapplicare le preclusioni processuali interne (in contraddizione con l’orientamento giurisprudenziale che qualifica la violazione del diritto dell’Unione come fattispecie di annullabilità).
8.5. Per evitare questi inconvenienti e definire una soluzione praticabile, occorre associare in via interpretativa l’autotutela di diritto interno all’obbligo di risarcimento previsto dal diritto dell’Unione. Più precisamente, è necessario verificare se la normativa nazionale preveda dei procedimenti amministrativi che possano essere contemporaneamente qualificati come forme di autotutela nel diritto interno e come modalità di risarcimento a favore dei produttori nel diritto dell’Unione.
8.6. Un percorso con queste caratteristiche può essere individuato nella sopravvenienza normativa costituita dagli art. 10- bis e 10– ter del DL 13 giugno 2023 n. 69. Si tratta infatti di disposizioni introdotte dal legislatore nazionale con la dichiarata finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, e di superare in modo sistematico il contenzioso residuo, garantendo altresì l'adeguamento agli obblighi derivanti dal quadro normativo europeo.
La disciplina inizialmente introdotta dall’art. 10- bis del DL 69/2023 era alquanto restrittiva, perché prevedeva il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. commi 2 e 3), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), solo nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva contenente l’annullamento dell'imputazione di prelievo supplementare, nonché nei confronti “[dei] produttori che (...) hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ” (v. comma 6).
Attraverso progressive estensioni normative, però, tutte “le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare” hanno trovato il loro luogo di rivalutazione nell'ambito della procedura di ricalcolo con finalità transattiva delineata dall'art. 10- ter del DL 69/2023, che, nell’ottica del legislatore, costituisce lo strumento giuridico idoneo alla generale rivalutazione dei debiti contestati dai produttori per contrasto con il diritto dell’Unione. La procedura dell’art. 10- ter applica i medesimi criteri di ricalcolo dell'art. 10- bis , commi 2 e 3, con l’aggiunta di ulteriori sconti incentivanti.
8.7. Risulta quindi chiaro, ed è comunque esplicitato dal legislatore (v. comma 4 dell’art. 10- bis e commi 4 e 10- bis dell’art. 10- ter ), che nessun giudizio pendente o di nuova instaurazione può anticipare l’esito delle nuove procedure amministrative di superamento del contenzioso. Questa impostazione è coerente anche con l’art. 34 comma 2 cpa.
8.8. In definitiva vi è ora per le quote latte una disciplina che sostituisce sia i precedenti ricalcoli effettuati da AG in esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia, sia le norme tributarie sulla correzione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento (come l’art. 1 comma 538-a della legge 24 dicembre 2012 n. 228, relativo a una forma particolare di autotutela per i casi di segnalata prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso). Tale disciplina individua una sede amministrativa competente a ristorare i produttori che lamentino l’applicazione nei loro confronti di norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione.
In altri termini, le disposizioni degli art. 10- bis e 10- ter del DL 69/2023 costituiscono attualmente l’unica forma di autotutela riconosciuta dallo Stato italiano rispetto ai vecchi calcoli del prelievo supplementare, e allo stesso tempo l’unica forma di risarcimento concessa in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia a favore dei produttori a cui sia stato applicato un prelievo supplementare superiore a quanto disposto dal diritto dell’Unione.
9. Il nuovo quadro normativo determina necessariamente l’improcedibilità di tutti i ricorsi impostati sull’omissione da parte di AG dell’obbligo di autotutela.
10. Nel caso di specie, il TAR Brescia, con decreto n. 4132 del 23 ottobre 2010, ha dichiarato perento il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo per la campagna 2003-2004. In seguito, AG ha evitato la prescrizione, come si è visto sopra.
Ne deriva che la posizione debitoria dell’azienda agricola ricorrente, in ragione della sussistenza di un giudicato di rito da ritenersi giudizialmente insuperabile in base alla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, può essere rivalutata solo dall’Amministrazione in sede di autotutela, e solo attraverso le procedure degli art. 10- bis e 10- ter del DL 69/2023 . Sono quindi venute meno le ragioni dell’istanza di autotutela proposta il 30 dicembre 2019, e a cascata le analoghe ragioni riproposte in forma impugnatoria nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
11. Per quanto riguarda la campagna 2008-2009, invece, è sopravvenuta nel corso del presente giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. 7069 del 19 luglio 2023, che in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10767 del 5 settembre 2019 ha annullato un’intimazione di pagamento, vincolando AG a procedere ad una complessiva attività di rideterminazione del prelievo supplementare. Non è quindi necessario esaminare in dettaglio le argomentazioni esposte nei motivi aggiunti, essendo sufficiente fare rinvio alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7069/2023. La pendenza del relativo giudizio esclude in ogni caso la prescrizione del debito.
Formalmente, poiché nell’ultima memoria l’azienda agricola ricorrente ha insistito per una pronuncia di merito, negando l’avvenuto discarico della presupposta cartella di pagamento, deve essere adottata una decisione di accoglimento ai fini del riesame, in allineamento con la citata sentenza del Consiglio di Stato.
12. Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti:
- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande riferite alla campagna 2003-2004;
- accoglie i motivi aggiunti limitatamente alla campagna 2008-2009, ai soli fini dell’effettuazione di un nuovo calcolo del prelievo supplementare, come precisato in motivazione;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente
TA LL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LL | AU ED |
IL SEGRETARIO