TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 278
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Obbligo di AG di annullare in autotutela cartelle e intimazioni di pagamento

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

  • Improcedibile
    Obbligo di AG di ricalcolare il prelievo supplementare conformemente alle sentenze della Corte di Giustizia UE

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

  • Improcedibile
    Inesistenza del debito per prelievo supplementare

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

  • Improcedibile
    Obbligo di AG di provvedere in merito alle istanze di autotutela

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

  • Improcedibile
    Danno cagionato dal prelievo medio tempore operato

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

  • Accolto
    Violazione normativa e vizi di eccesso di potere nell'intimazione di pagamento e nel ruolo

    La sentenza del Consiglio di Stato n. 7069/2023 ha annullato un'intimazione di pagamento relativa alla campagna 2008-2009, obbligando AG a procedere a una complessiva rideterminazione del prelievo supplementare. Pertanto, i motivi aggiunti sono accolti ai fini del riesame del calcolo per la campagna 2008-2009.

  • Improcedibile
    Violazione normativa e vizi di eccesso di potere nell'aggiornamento del Registro Nazionale debiti

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

  • Improcedibile
    Violazione normativa e vizi di eccesso di potere nella determinazione del prelievo supplementare

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

  • Improcedibile
    Lesività degli atti connessi, presupposti e conseguenti

    Le nuove disposizioni normative (artt. 10-bis e 10-ter del DL 69/2023) hanno introdotto una procedura amministrativa di ricalcolo e transazione che costituisce l'unica forma di autotutela riconosciuta e l'unica forma di risarcimento per i produttori. Pertanto, le ragioni dell'istanza di autotutela sono venute meno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 278
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 278
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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