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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10074/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.12.2025 Il gop Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10,2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 1.12.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 16.12.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, atteso che nessuna nota è stata depositata dalle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10074/2023 promossa da:
1) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_1
2) 2) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_2
3) , brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_3
4) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_4
5) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_5
6) brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_6
7) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_7
8) , brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile Parte_8
9) , brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, Parte_9
10) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_10
11) , brasiliana, nata il [...], in [...], Brasile, Parte_11
12) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_12 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in C.F._1 Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati pagina 1 di 5 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 27/07/2023 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
cittadino italiano, nato a [...], in data [...] Parte_13 (DOC.3)emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 9.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 27/12/2024 e disposti rinvii con udienza il 18.12.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 11.11.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicatil'11.11.2024 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 16/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
ha contratto matrimonio con , nella città di Carangola (Brasile), Parte_13 Controparte_2 in data 24/01/1903 ( doc.5) e dal loro matrimonio nacque o o Persona_1 Persona_2
in data 02/03/1918 Persona_2 Dalla unione tra o ( o , e Persona_1 Persona_2 Persona_2 [...]
o ( ) nascevano due gemelli in data 30 maggio 1946: Persona_3 Persona_4 A.
(doc. 8) che contraeva matrimonio con con Parte_14 Persona_5 ( , in data 14/11/1964, (v. all. 10). Successivamente al Persona_6 Persona_7 matrimonio, o ( passerà a chiamarsi con il nome Pt_14 Parte_14 Persona_8
. Persona_9 Dalla loro unione nascevano:
A1) in data 20/11/1964, nella città di Carangola (Brasile) (v. all. 11) Parte_9 che contraeva matrimonio con in data 20/12/1980, nella città di Assis Persona_10 AT (Brasile), (v. all. 13) e dalla loro unione nascevano:
in data 11/10/1981, nella città di Goioerê (Brasile) (v. all. 14). Parte_11
in data 13/02/1984, (v. all. 15). Parte_12 Parte_10
in data 23/07/1986, nella città di Curitiba (Brasile) (v. all. 16). Parte_10 Parte_10
A2) in data 04/07/1971, nella città di Formosa do Oeste (Brasile) (v. all. 12) che Parte_1 contraeva matrimonio con , in data 20/01/2011, nella città di Almirante Controparte_3 Tamandaré (Brasile), (v. all. 17) e dalla loro unione nascevano:
in data 07/02/1995, nella città di Curitiba (Brasile) (v. all. 18). Parte_2
in data 29/10/1996, nella città di Curitiba (Brasile) (v. all. 19). Parte_3
B.
(doc. 9) che contraeva matrimonio con , in data 26/06/1972, Persona_11 Persona_12 nella città di Carangola (Brasile), (v. all. 20). pagina 2 di 5 Dall'unione coniugale nascevano: B1) in data 07/06/1978, nella città di Carangola (Brasile) (v. all. 21) la quale contraeva Parte_15 matrimonio con da in data 18/08/1995, nella città di Volta Redonda (Brasile), (v. all. 23). Per_13 Per_14 Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_15 [...]
è deceduto in data 27/03/2005 Persona_15 Persona_16
Dalla loro unione coniugale nascevano in data 12/01/1998, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 24). Parte_5
- in data 02/01/2001, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 25). Parte_4
ha contratto nuovo matrimonio con , in data 27/11/2009, Persona_15 Persona_17 nella città di Volta Redonda (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 26). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_15 chiamarsi con il nome . Persona_18
B2) in data 18/02/1981, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 22). Parte_6 Dall'unione tra e nascevano : Parte_6 Controparte_4
in data 29/03/2000, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 27). – Parte_8
in data 24/11/2004, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 28) Parte_7
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Monteveglio, in provincia di Bologna Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente ( verbale del 27 dicembre 2024). In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
4. pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B.NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Parte_13 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Parte_13
[...]
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a Parte_14 nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: 1) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_1 pagina 4 di 5 2) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_2
3) , brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_3
4) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_4
5) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_5
6) brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_6
7) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_7
8) , brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile Parte_8
9) , brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, Parte_9
10) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_10
11) , brasiliana, nata il [...], in [...], Brasile, Parte_11
12) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_12 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 21.12.2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.12.2025 Il gop Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10,2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 1.12.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 16.12.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, atteso che nessuna nota è stata depositata dalle altre parti IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10074/2023 promossa da:
1) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_1
2) 2) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_2
3) , brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_3
4) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_4
5) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_5
6) brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_6
7) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_7
8) , brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile Parte_8
9) , brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, Parte_9
10) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_10
11) , brasiliana, nata il [...], in [...], Brasile, Parte_11
12) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_12 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in C.F._1 Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati pagina 1 di 5 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 27/07/2023 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
cittadino italiano, nato a [...], in data [...] Parte_13 (DOC.3)emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 9.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 27/12/2024 e disposti rinvii con udienza il 18.12.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 11.11.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicatil'11.11.2024 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 16/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
ha contratto matrimonio con , nella città di Carangola (Brasile), Parte_13 Controparte_2 in data 24/01/1903 ( doc.5) e dal loro matrimonio nacque o o Persona_1 Persona_2
in data 02/03/1918 Persona_2 Dalla unione tra o ( o , e Persona_1 Persona_2 Persona_2 [...]
o ( ) nascevano due gemelli in data 30 maggio 1946: Persona_3 Persona_4 A.
(doc. 8) che contraeva matrimonio con con Parte_14 Persona_5 ( , in data 14/11/1964, (v. all. 10). Successivamente al Persona_6 Persona_7 matrimonio, o ( passerà a chiamarsi con il nome Pt_14 Parte_14 Persona_8
. Persona_9 Dalla loro unione nascevano:
A1) in data 20/11/1964, nella città di Carangola (Brasile) (v. all. 11) Parte_9 che contraeva matrimonio con in data 20/12/1980, nella città di Assis Persona_10 AT (Brasile), (v. all. 13) e dalla loro unione nascevano:
in data 11/10/1981, nella città di Goioerê (Brasile) (v. all. 14). Parte_11
in data 13/02/1984, (v. all. 15). Parte_12 Parte_10
in data 23/07/1986, nella città di Curitiba (Brasile) (v. all. 16). Parte_10 Parte_10
A2) in data 04/07/1971, nella città di Formosa do Oeste (Brasile) (v. all. 12) che Parte_1 contraeva matrimonio con , in data 20/01/2011, nella città di Almirante Controparte_3 Tamandaré (Brasile), (v. all. 17) e dalla loro unione nascevano:
in data 07/02/1995, nella città di Curitiba (Brasile) (v. all. 18). Parte_2
in data 29/10/1996, nella città di Curitiba (Brasile) (v. all. 19). Parte_3
B.
(doc. 9) che contraeva matrimonio con , in data 26/06/1972, Persona_11 Persona_12 nella città di Carangola (Brasile), (v. all. 20). pagina 2 di 5 Dall'unione coniugale nascevano: B1) in data 07/06/1978, nella città di Carangola (Brasile) (v. all. 21) la quale contraeva Parte_15 matrimonio con da in data 18/08/1995, nella città di Volta Redonda (Brasile), (v. all. 23). Per_13 Per_14 Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_15 [...]
è deceduto in data 27/03/2005 Persona_15 Persona_16
Dalla loro unione coniugale nascevano in data 12/01/1998, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 24). Parte_5
- in data 02/01/2001, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 25). Parte_4
ha contratto nuovo matrimonio con , in data 27/11/2009, Persona_15 Persona_17 nella città di Volta Redonda (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 26). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_15 chiamarsi con il nome . Persona_18
B2) in data 18/02/1981, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 22). Parte_6 Dall'unione tra e nascevano : Parte_6 Controparte_4
in data 29/03/2000, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 27). – Parte_8
in data 24/11/2004, nella città di Volta Redonda (Brasile) (v. all. 28) Parte_7
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Monteveglio, in provincia di Bologna Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente ( verbale del 27 dicembre 2024). In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
4. pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B.NEL MERITO
1. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Parte_13 alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Parte_13
[...]
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a Parte_14 nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: 1) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_1 pagina 4 di 5 2) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_2
3) , brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_3
4) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_4
5) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_5
6) brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_6
7) , brasiliano, nato il [...], in [...]/RJ, Brasile, Parte_7
8) , brasiliana, nata il [...], in [...]/RJ, Brasile Parte_8
9) , brasiliana, nata il [...], in [...]/MG, Brasile, Parte_9
10) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_10
11) , brasiliana, nata il [...], in [...], Brasile, Parte_11
12) , brasiliano, nato il [...], in [...]/PR, Brasile, Parte_12 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 21.12.2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
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