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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 15039/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA DIANA
resistente contro
(c.f. ), non costituita Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, il ricorrente introduceva il presente giudizio contro e , proponendo impugnativa CP_1 Controparte_2 avverso la cartella di pagamento n. 071 2022 00256 6312 45000 notificata in data
12.10.2022.
Si costituiva in giudizio la ma non si costituiva l CP_1 Controparte_2
.
[...]
Con provvedimento reso all'udienza del 17/01/2024, il precedente Giudice titolare del ruolo, accogliendo la richiesta formulata a verbale dal ricorrente e rilevato che parte ricorrente non aveva fornito la prova di regolare notifica all' Controparte_2
, disponeva la rinotifica rinviando all'udienza di discussione del 9.10.24,
[...]
onerando parte ricorrente della notifica del provvedimento nei confronti di
[...]
nel rispetto del termine minimo di comparizione. Controparte_2
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti dell , come disposto con ordinanza resa all'udienza Controparte_2
del 17/01/2024.
Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e
307, co. 3, c.p.c.
Pag. 2 di 4 In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai
commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì
qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito
dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass.
10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi
in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della
notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la
rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un
altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già
concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La
mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art.
291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa,
determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per
Pag. 3 di 4 cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata,
il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la
possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante
la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
2) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 30.04.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 4 di 4
LAVORO
N.R.G. 15039/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 12.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da sé stesso;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA DIANA
resistente contro
(c.f. ), non costituita Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, il ricorrente introduceva il presente giudizio contro e , proponendo impugnativa CP_1 Controparte_2 avverso la cartella di pagamento n. 071 2022 00256 6312 45000 notificata in data
12.10.2022.
Si costituiva in giudizio la ma non si costituiva l CP_1 Controparte_2
.
[...]
Con provvedimento reso all'udienza del 17/01/2024, il precedente Giudice titolare del ruolo, accogliendo la richiesta formulata a verbale dal ricorrente e rilevato che parte ricorrente non aveva fornito la prova di regolare notifica all' Controparte_2
, disponeva la rinotifica rinviando all'udienza di discussione del 9.10.24,
[...]
onerando parte ricorrente della notifica del provvedimento nei confronti di
[...]
nel rispetto del termine minimo di comparizione. Controparte_2
Il presente procedimento, con decreto del 12.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti dell , come disposto con ordinanza resa all'udienza Controparte_2
del 17/01/2024.
Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e
307, co. 3, c.p.c.
Pag. 2 di 4 In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai
commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì
qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito
dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass.
10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi
in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della
notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la
rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un
altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già
concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La
mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art.
291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa,
determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per
Pag. 3 di 4 cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata,
il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la
possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante
la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 12.3.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
2) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 30.04.2025
Il GOP
Dott.ssa Lucia Perna
Pag. 4 di 4