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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1523/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capizzi - Piazza San Giacomo Apostolo Maggior 98031 Capizzi ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15703 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5593/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento n. 15703 del 13.12.2023 con cui il Comune di Capizzi e la SO.GE.R.T. s.p.a., per conto dello stesso Comune, hanno accertato e determinato la tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2018 in relazione al possesso di un immobile (fabbricato), irrogando la sanzione e liquidando gli interessi.
Il Comune di Capizzi non si è costituito.
La SO.GE.R.T. s.p.a. ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo con cui è stata eccepita la mancata, previa approvazione del ruolo, in violazione dell'art. 12 del D.
P.R. n. 602/73, è infondato.
A sostegno del motivo il ricorrente ha dedotto che la delibera con cui sarebbe stata approvata la “lista di carico”, un elenco con i nominativi dei soggetti per cui si era reso necessario emettere avvisi di accertamento, sarebbe stata adottata dopo l'atto di accertamento impugnato, con una inversione della sequenza procedimentale.
L'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 stabilisce che «l'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano», iscrivendo in ciascun ruolo «tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce».
L'articolo stabilisce, ancora, che «nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa» e che «il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato», divenendo esecutivo «con la sottoscrizione.
Il ruolo è consegnato all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 602/73: «L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce».
La cartella non è che la riproduzione del ruolo, contenendo l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dallo stesso: art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 (cfr. Cass. n. 8329/20).
La legge n. 147/13 ha previsto, all'art. 1, comma 646, che «per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti».
La possibilità di una liquidazione del tributo e di una sua conseguente iscrizione a ruolo diretta, sulla base dei ruoli dell'anno precedente, nei casi di elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione, era prevista già dall'art. 72 del d.lgs. n. 507/93, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L'atto impugnato, nonostante sia stato emesso e notificato da una società a cui era stato affidato il servizio di riscossione, presenta gli elementi tipici di un avviso di accertamento: un dovizioso richiamo norme legislative e ad atti deliberativi comunali;
i fattori di determinazione della tassa (superficie dell'immobile e destinazione;
quota fissa;
quota variabile), inutili (e non previsti) quando la tassa sia stata già previamente accertata con un apposito atto, divenuto definitivo per impugnazione omessa o rigettata, o quando sia liquidata in base ai dati dell'anno precedente.
Ciò comporta che l'atto di accertamento, in quanto tale, non doveva essere preceduto da una iscrizione a ruolo della tassa, essendo al contrario l'accertamento e la liquidazione, dopo divenuti definitivi, presupposto di un'iscrizione a ruolo.
La “determina” n. 39 del 31.12.2023 (prodotta agli atti) è ininfluente, ai fini considerati.
Con tale “determina” il responsabile del settore finanziario del Comune di Capizzi ha approvato e reso esecutivo l'elenco (“lista di carico”) con le “partite accertate per il presunto recupero della TARI anno 2018
e non versata, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica”.
Dovendo essere qualificato ‒ a rigore, per il contenuto sostanziale ‒ l'atto (anche) come un atto di accertamento, e non (soltanto) come un atto di riscossione, la circostanza che una “lista di carico” contenente i debiti a titolo di TARI dovuta per l'anno 2018 (non saldati) sia stata approvata dopo la notifica (e la formazione) dell'atto stesso è, ovviamente, irrilevante.
Inoltre, non è stato prodotto l'elenco con i debiti (e debitori) iscritti a ruolo, sicché ‒ ipotizzando che tale vicenda possa incidere sulla pretesa ‒ non è possibile verificare se anche la pretesa oggetto dell'atto impugnato vi fosse inclusa e rientrasse tra quelle che il Comune di Capizzi avrebbe accertato e liquidato solamente dopo la notifica dell'atto stesso.
Il motivo con cui il ricorrente ha eccepito la mancanza di un previo “avviso bonario” con cui fosse stato invitato a pagare la tassa non può essere recepito.
L'art. 1 della legge n. 160/19 ha disposto, al comma 792, che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lett, a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche in relazione ai «rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata» sono potenziate, tra le altre, con queste norme:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446 del
1997 (che contempla i terzi a cui siano state affidate, «anche disgiuntamente», le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate, terzi individuati dalla norma stessa) e all'art. 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 (che estende la detta possibilità ai soggetti a cui risulta già affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, con espressa indicazione che «gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata»; b) gli atti di cui alla lett. a) «acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale».
È evidente come non sia imposta, dalle norme legislative primarie, la previa notifica di un “avviso bonario”, con invito al pagamento della tassa, come atto che condizioni la validità dell'avviso di accertamento o, anzi essendo ammessa l'iscrizione a ruolo diretta del tributo in base ai ruoli dell'anno precedente, dell'atto di riscossione (una cartella o un'intimazione).
La norma del regolamento comunale (prodotto) non può né superare né mettere nel nulla la norma legislativa primaria, imponendo attività diverse e aggiuntive o più restrittive (per l'ente impositore) che condizionino l'esistenza e l'esigibilità della tassa.
Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del termine entro cui gli avvisi di accertamento o in rettifica dell'imposta comunale sugli immobili devono essere notificati a pena di decadenza, termine non riducibile dai regolamenti degli enti locali (Cass. n. 21771/14).
Non si potrebbe dubitare della validità generale del principio, legato alla gerarchia delle fonti.
Peraltro, nello stesso regolamento comunale non è prevista (né avrebbe potuto esserlo) una apposita sanzione per il caso di omesso previa notifica dell'avviso bonario, nemmeno soggetta a mezzi di spedizione particolari (è ammessa anche la posta semplice).
Non è fondato il motivo con cui è stata dedotta l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.
È da premettere che basta indicare soltanto il responsabile del procedimento accertativo, non essendo necessario indicare anche il responsabile delle fase che potranno seguire (cfr. Cass. n. 1321/22).
Nell'atto impugnato è indicato il responsabile del settore finanziario, con il nominativo.
Inoltre, l'avviso di accertamento prodotto è incompleto: lo si desume dalla circostanza che, dopo la locuzione riferita alle modalità di pagamento, non vi sono altre pagine, se non quelle con i bollettini postali di pagamento.
L'art. 22 del d.lgs. n. 546/92 dispone che il ricorrente depositi anche l'atto impugnato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a lacune nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti (Cass. n. 16171/18).
L'omessa produzione, e quindi a maggior ragione l'incompletezza documentale, dell'atto impugnato non determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 25107/20), ma comporta l'impossibilità di verificare la fondatezza (eventuale) dei motivi dedotti.
Non essendo completo, come documento, l'atto impugnato, non è possibile verificare se manchi o meno l'indicazione del responsabile del procedimento, al di là di quella sola leggibile.
Il motivo con cui è stata dedotta l'omessa o erronea indicazione dei modi in cui proporre reclamo o effettuare il pagamento è infondato. Qualunque (eventuale) vizio che attenga ai modi in cui proporre ricorso sarebbe irrilevante.
In generale, la mancata indicazione negli atti impositivi degli enti contro i quali può proporsi ricorso «non determina alcun pregiudizio per la difesa del contribuente, in quanto si tratta di indicazioni che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, non sono previste a pena di nullità e potrebbero assumere rilevanza solo se ne derivi una giustificata incertezza sui mezzi di tutela» (Cass. n. 20024/11, a proposito dell'imposta comunale sugli immobili).
Identico principio opera, per logica, nei casi in cui non siano indicati o lo siano erroneamente i termini entro cui proporre ricorso o entro cui effettuare il pagamento.
Nel caso in esame non si pongono questioni relativamente alla tempestività del ricorso, dovute ‒ in ipotesi ‒ ad indicazioni omesse o erronee.
In tali casi, peraltro, il rimedio sarebbe la rimessione in termini (cfr. Cass. n. 25667/17; Cass. n. 10520/15).
Il motivo con cui è stata eccepita l'erronea applicazione delle tariffe non può essere recepito, in quanto generico, oltre che non sostenuto da adeguata prova.
Quanto all'omessa indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in forma elettronica o in modi non onerosi, la mancanza ‒ ipotizzando che sussista ‒ non è presidiata da sanzione di nullità dell'atto, sanzione non stabilita da una norma primaria.
Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.
Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la resistente costituita, seguono la soccombenza e si liquidano ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente costituita le spese di lite che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1523/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capizzi - Piazza San Giacomo Apostolo Maggior 98031 Capizzi ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15703 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5593/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento n. 15703 del 13.12.2023 con cui il Comune di Capizzi e la SO.GE.R.T. s.p.a., per conto dello stesso Comune, hanno accertato e determinato la tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2018 in relazione al possesso di un immobile (fabbricato), irrogando la sanzione e liquidando gli interessi.
Il Comune di Capizzi non si è costituito.
La SO.GE.R.T. s.p.a. ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo con cui è stata eccepita la mancata, previa approvazione del ruolo, in violazione dell'art. 12 del D.
P.R. n. 602/73, è infondato.
A sostegno del motivo il ricorrente ha dedotto che la delibera con cui sarebbe stata approvata la “lista di carico”, un elenco con i nominativi dei soggetti per cui si era reso necessario emettere avvisi di accertamento, sarebbe stata adottata dopo l'atto di accertamento impugnato, con una inversione della sequenza procedimentale.
L'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 stabilisce che «l'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano», iscrivendo in ciascun ruolo «tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce».
L'articolo stabilisce, ancora, che «nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa» e che «il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato», divenendo esecutivo «con la sottoscrizione.
Il ruolo è consegnato all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 602/73: «L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce».
La cartella non è che la riproduzione del ruolo, contenendo l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dallo stesso: art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 (cfr. Cass. n. 8329/20).
La legge n. 147/13 ha previsto, all'art. 1, comma 646, che «per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti».
La possibilità di una liquidazione del tributo e di una sua conseguente iscrizione a ruolo diretta, sulla base dei ruoli dell'anno precedente, nei casi di elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione, era prevista già dall'art. 72 del d.lgs. n. 507/93, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L'atto impugnato, nonostante sia stato emesso e notificato da una società a cui era stato affidato il servizio di riscossione, presenta gli elementi tipici di un avviso di accertamento: un dovizioso richiamo norme legislative e ad atti deliberativi comunali;
i fattori di determinazione della tassa (superficie dell'immobile e destinazione;
quota fissa;
quota variabile), inutili (e non previsti) quando la tassa sia stata già previamente accertata con un apposito atto, divenuto definitivo per impugnazione omessa o rigettata, o quando sia liquidata in base ai dati dell'anno precedente.
Ciò comporta che l'atto di accertamento, in quanto tale, non doveva essere preceduto da una iscrizione a ruolo della tassa, essendo al contrario l'accertamento e la liquidazione, dopo divenuti definitivi, presupposto di un'iscrizione a ruolo.
La “determina” n. 39 del 31.12.2023 (prodotta agli atti) è ininfluente, ai fini considerati.
Con tale “determina” il responsabile del settore finanziario del Comune di Capizzi ha approvato e reso esecutivo l'elenco (“lista di carico”) con le “partite accertate per il presunto recupero della TARI anno 2018
e non versata, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica”.
Dovendo essere qualificato ‒ a rigore, per il contenuto sostanziale ‒ l'atto (anche) come un atto di accertamento, e non (soltanto) come un atto di riscossione, la circostanza che una “lista di carico” contenente i debiti a titolo di TARI dovuta per l'anno 2018 (non saldati) sia stata approvata dopo la notifica (e la formazione) dell'atto stesso è, ovviamente, irrilevante.
Inoltre, non è stato prodotto l'elenco con i debiti (e debitori) iscritti a ruolo, sicché ‒ ipotizzando che tale vicenda possa incidere sulla pretesa ‒ non è possibile verificare se anche la pretesa oggetto dell'atto impugnato vi fosse inclusa e rientrasse tra quelle che il Comune di Capizzi avrebbe accertato e liquidato solamente dopo la notifica dell'atto stesso.
Il motivo con cui il ricorrente ha eccepito la mancanza di un previo “avviso bonario” con cui fosse stato invitato a pagare la tassa non può essere recepito.
L'art. 1 della legge n. 160/19 ha disposto, al comma 792, che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lett, a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche in relazione ai «rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata» sono potenziate, tra le altre, con queste norme:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446 del
1997 (che contempla i terzi a cui siano state affidate, «anche disgiuntamente», le attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate, terzi individuati dalla norma stessa) e all'art. 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 (che estende la detta possibilità ai soggetti a cui risulta già affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, con espressa indicazione che «gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata»; b) gli atti di cui alla lett. a) «acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale».
È evidente come non sia imposta, dalle norme legislative primarie, la previa notifica di un “avviso bonario”, con invito al pagamento della tassa, come atto che condizioni la validità dell'avviso di accertamento o, anzi essendo ammessa l'iscrizione a ruolo diretta del tributo in base ai ruoli dell'anno precedente, dell'atto di riscossione (una cartella o un'intimazione).
La norma del regolamento comunale (prodotto) non può né superare né mettere nel nulla la norma legislativa primaria, imponendo attività diverse e aggiuntive o più restrittive (per l'ente impositore) che condizionino l'esistenza e l'esigibilità della tassa.
Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del termine entro cui gli avvisi di accertamento o in rettifica dell'imposta comunale sugli immobili devono essere notificati a pena di decadenza, termine non riducibile dai regolamenti degli enti locali (Cass. n. 21771/14).
Non si potrebbe dubitare della validità generale del principio, legato alla gerarchia delle fonti.
Peraltro, nello stesso regolamento comunale non è prevista (né avrebbe potuto esserlo) una apposita sanzione per il caso di omesso previa notifica dell'avviso bonario, nemmeno soggetta a mezzi di spedizione particolari (è ammessa anche la posta semplice).
Non è fondato il motivo con cui è stata dedotta l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.
È da premettere che basta indicare soltanto il responsabile del procedimento accertativo, non essendo necessario indicare anche il responsabile delle fase che potranno seguire (cfr. Cass. n. 1321/22).
Nell'atto impugnato è indicato il responsabile del settore finanziario, con il nominativo.
Inoltre, l'avviso di accertamento prodotto è incompleto: lo si desume dalla circostanza che, dopo la locuzione riferita alle modalità di pagamento, non vi sono altre pagine, se non quelle con i bollettini postali di pagamento.
L'art. 22 del d.lgs. n. 546/92 dispone che il ricorrente depositi anche l'atto impugnato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a lacune nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti (Cass. n. 16171/18).
L'omessa produzione, e quindi a maggior ragione l'incompletezza documentale, dell'atto impugnato non determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 25107/20), ma comporta l'impossibilità di verificare la fondatezza (eventuale) dei motivi dedotti.
Non essendo completo, come documento, l'atto impugnato, non è possibile verificare se manchi o meno l'indicazione del responsabile del procedimento, al di là di quella sola leggibile.
Il motivo con cui è stata dedotta l'omessa o erronea indicazione dei modi in cui proporre reclamo o effettuare il pagamento è infondato. Qualunque (eventuale) vizio che attenga ai modi in cui proporre ricorso sarebbe irrilevante.
In generale, la mancata indicazione negli atti impositivi degli enti contro i quali può proporsi ricorso «non determina alcun pregiudizio per la difesa del contribuente, in quanto si tratta di indicazioni che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, non sono previste a pena di nullità e potrebbero assumere rilevanza solo se ne derivi una giustificata incertezza sui mezzi di tutela» (Cass. n. 20024/11, a proposito dell'imposta comunale sugli immobili).
Identico principio opera, per logica, nei casi in cui non siano indicati o lo siano erroneamente i termini entro cui proporre ricorso o entro cui effettuare il pagamento.
Nel caso in esame non si pongono questioni relativamente alla tempestività del ricorso, dovute ‒ in ipotesi ‒ ad indicazioni omesse o erronee.
In tali casi, peraltro, il rimedio sarebbe la rimessione in termini (cfr. Cass. n. 25667/17; Cass. n. 10520/15).
Il motivo con cui è stata eccepita l'erronea applicazione delle tariffe non può essere recepito, in quanto generico, oltre che non sostenuto da adeguata prova.
Quanto all'omessa indicazione della possibilità di effettuare il pagamento in forma elettronica o in modi non onerosi, la mancanza ‒ ipotizzando che sussista ‒ non è presidiata da sanzione di nullità dell'atto, sanzione non stabilita da una norma primaria.
Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.
Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la resistente costituita, seguono la soccombenza e si liquidano ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente costituita le spese di lite che liquida in euro 350,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato.