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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 20222/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
BR de ES;
Ricorrente
Contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 31.8.2024 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex artt. 29 e 30
TUI con il coniuge Parte_2
Conclusioni di parte attrice: “annullare il decreto de quo ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha impugnato il provvedimento sopra indicato, chiedendone Parte_1
l'annullamento e domandando l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare. La ricorrente ha allegato di essere sposata con il sig. Parte_2 regolarmente soggiornate sul territorio nazionale;
di avere due figli, uno nato nel 2014, l'altro nel
2019; che il nucleo familiare viveva nell'alloggio di proprietà del marito e padre dei minori;
che l'appartamento aveva una superficie di 75 metri quadri, come tale idoneo ad ospitare quattro persone
(i coniugi e i due figli minori), nonostante la diversa valutazione dell'autorità competente che lo aveva ritenuto idoneo per tre persone;
che il diritto all'unità familiare doveva ritenersi prevalente al mero dato formale risultante dal certificato di idoneità alloggiativa;
che il marito percepiva un reddito idoneo.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 24.10.2025 la difesa della parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, dando atto del deposito di ulteriore documentazione reddituale del marito della ricorrente, nonché dell'iscrizione scolastica dei due figli per l'anno 2025/2026.
*****************************
La Questura di con il provvedimento opposto ha rigettato la domanda di rilascio del permesso CP_1 di soggiorno per motivi familiari per un unico motivo: la circostanza che l'alloggio risultava idoneo per tre persone, mentre il nucleo familiare era costituito da quattro persone, i coniugi e i due figli.
Oggetto del presente giudizio sarà, pertanto, la verifica della sussistenza o meno del requisito dell'idoneità alloggiativa, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità per cui "In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112
c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale." (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
Il ricorrente in giudizio ha depositato la certificazione dell'idoneità abitativa da cui emerge che l'alloggio è idoneo a ospitare 3 persone, “fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, lett. a,
D.lgs. 286/98, per minori di anni 14 da ospitare”.
Con la locuzione “fatto salvo”, si intende che l'alloggio è idoneo a ospitare tre persone, tranne il caso in cui vi sia un minore di anni 14, nel qual caso è idoneo a ospitare tre persone più un minore infraquattordicenne. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza per cui la norma richiamata nella certificazione prescinde dalle caratteristiche dell'alloggio nel caso di figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito del genitore e con questo dimorante.
Va ancora aggiunto che, sebbene in sede amministrativa la ricorrente abbia chiesto il titolo di soggiorno per sé e per i due figli minore, in giudizio la stessa ha agito esclusivamente per sé, non anche in rappresentanza dei figli.
La decisione pertanto riguarderà solo la sig.ra , fermo restando il dettato dell'art Parte_1
31 c. 1 TUI per cui “ Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive”
La domanda, alla luce delle argomentazioni sopra indicate, merita pertanto di essere accolta.
Le spesse di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta, in ragione del fatto che il ricorso è stato accolto anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza
ACCOGLIE il ricorso e riconosce alla ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite.
Torino, 27/11/2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
ZI VI De FA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 20222/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
BR de ES;
Ricorrente
Contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 31.8.2024 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ex artt. 29 e 30
TUI con il coniuge Parte_2
Conclusioni di parte attrice: “annullare il decreto de quo ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha impugnato il provvedimento sopra indicato, chiedendone Parte_1
l'annullamento e domandando l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare. La ricorrente ha allegato di essere sposata con il sig. Parte_2 regolarmente soggiornate sul territorio nazionale;
di avere due figli, uno nato nel 2014, l'altro nel
2019; che il nucleo familiare viveva nell'alloggio di proprietà del marito e padre dei minori;
che l'appartamento aveva una superficie di 75 metri quadri, come tale idoneo ad ospitare quattro persone
(i coniugi e i due figli minori), nonostante la diversa valutazione dell'autorità competente che lo aveva ritenuto idoneo per tre persone;
che il diritto all'unità familiare doveva ritenersi prevalente al mero dato formale risultante dal certificato di idoneità alloggiativa;
che il marito percepiva un reddito idoneo.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 24.10.2025 la difesa della parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, dando atto del deposito di ulteriore documentazione reddituale del marito della ricorrente, nonché dell'iscrizione scolastica dei due figli per l'anno 2025/2026.
*****************************
La Questura di con il provvedimento opposto ha rigettato la domanda di rilascio del permesso CP_1 di soggiorno per motivi familiari per un unico motivo: la circostanza che l'alloggio risultava idoneo per tre persone, mentre il nucleo familiare era costituito da quattro persone, i coniugi e i due figli.
Oggetto del presente giudizio sarà, pertanto, la verifica della sussistenza o meno del requisito dell'idoneità alloggiativa, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità per cui "In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112
c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale." (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
Il ricorrente in giudizio ha depositato la certificazione dell'idoneità abitativa da cui emerge che l'alloggio è idoneo a ospitare 3 persone, “fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, lett. a,
D.lgs. 286/98, per minori di anni 14 da ospitare”.
Con la locuzione “fatto salvo”, si intende che l'alloggio è idoneo a ospitare tre persone, tranne il caso in cui vi sia un minore di anni 14, nel qual caso è idoneo a ospitare tre persone più un minore infraquattordicenne. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza per cui la norma richiamata nella certificazione prescinde dalle caratteristiche dell'alloggio nel caso di figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito del genitore e con questo dimorante.
Va ancora aggiunto che, sebbene in sede amministrativa la ricorrente abbia chiesto il titolo di soggiorno per sé e per i due figli minore, in giudizio la stessa ha agito esclusivamente per sé, non anche in rappresentanza dei figli.
La decisione pertanto riguarderà solo la sig.ra , fermo restando il dettato dell'art Parte_1
31 c. 1 TUI per cui “ Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive”
La domanda, alla luce delle argomentazioni sopra indicate, merita pertanto di essere accolta.
Le spesse di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta, in ragione del fatto che il ricorso è stato accolto anche sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza
ACCOGLIE il ricorso e riconosce alla ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite.
Torino, 27/11/2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
ZI VI De FA