Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1683/2024 R.G. avente ad oggetto la
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
Fornaro Rosaria, dalla quale è rappresentato e difeso e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
Fornaro Rosaria, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
1
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 22.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti e con ricorso congiunto, Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 05/07/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“ 1. Affido del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione ove risiede la madre;
per l'effetto di quanto sopra, entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni più importanti nell'interesse dello stesso, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. In caso di malattia del figlio minore, il genitore con cui lo stesso si trova si impegna a contattare l'altro per le scelte mediche da operare. I genitori si impegnano, inoltre, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio;
Le parti avranno la facoltà - ove lo ritengano opportuno -
di trasferire altrove la propria residenza e quella de1 figlio, dandosi reciprocamente notizia sul luogo di trasferimento. Entrambi i genitori, inoltre, avranno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella della residenza del figlio quando avranno con sé lo stesso;
il SI. , Parte_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio, senza alcun calendario visite preventivato, ma comunque da concordarsi in base alle proprie eIGenze lavorative e del minore, da comunicare tempestivamente alla madre entro 24h prima, compresi i casi di pernotto e weekend;
2 nel periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, ne1 rispetto dell'alternanza. Tale periodo verrà definito tra i genitori entro il 30/ 05 di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Inoltre, per quanto concerne le vacanze natalizie, il minore le Per_1 trascorrerà alternativamente, la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano con l'uno, la Vigilia di Capodanno
e Capodanno e Befana con l'altro, allo stesso modo le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno ed il lunedì del1'Angelo con l'altro genitore;
la regola de11'alternanza sarà, inoltre, rispettata anche per tutte le altre festività - es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.; il minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del IG.
, indipendentemente da1 calendario di visite ordinario;
analogamente il minore trascorrerà con la Pt_1 IG.ra il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, Pt_2 indipendentemente dal giorno in cui capitino;
il minore festeggerà il compleanno, l'onomastico e le altre feste che lo riguarderanno in prima persona con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di entrambi;
2.Il IG. — a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso - si impegna a Parte_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €
300,00 (trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. I1 succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/ o postale intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
Il SI. Parte_2 Pt_1 rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa Pt_2 sostenute nell'interesse del figlio , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante Per_1 la relativa spesa. In particolare le parti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ricreative, ludiche e sportive.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia de1 figlio.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verrà applicata la normativa vigente in materia.
5. Le spese de1 giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al
22.01.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
3 Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio . Per_1
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida il minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la Per_1
residenza materna e diritto di vista paterno come in parte motiva;
- Determina in € 300,00 il contributo al mantenimento per lo stesso a carico del padre da corrispondere alla madre entro il Parte_1 Parte_2
giorno 5 di ogni mese a mezzo contanti e o bonifico, con rivalutazione Istat, e spese straordinarie al 50%;
4 - compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 22/01/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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