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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 23 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 507 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, difesa ed assistita dall'Avv. Federica Murineddu giusta Parte_1 delega in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Latina n. 33.
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari in CP_1 virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n.
29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 831pubblicata in data 28.1.2022
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Si legge nella sentenza gravata: << letti gli atti…avente ad oggetto ricalcolo di importo pensionistico, pendente tra e che Parte_1 Controparte_2 bisogna innanzi tutto tenere conto del limite della operatività concreta del massimale di retribuzione pensionabile anno per anno determinato con riferimento specifico agli iscritti ex enpals, la cui esistenza è previsto, nel dettaglio, dall'articolo
12 comma 7 dpr 1420/1971, così come modificato dall'articolo 1 comma 10 del decreto legislativo n. 182/1997; articolo 12 d.lgs. 103/1992) e determina una corrispondente limitazione al meccanismo delle aliquote di rendimento per tutte le quote eccedenti il tetto, poiché le quote aggiuntive possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti del raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile;
rilevato che la presunta disparità di trattamento con la platea generalizzata dei lavoratori è stata ritenuta legittima…dalla Corte Costituzionale… con la sentenza n. 202 del 9.6.2008 che ha dichiarato inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da due diversi Tribunali in riferimento all'articolo 3 Cost e 38 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento, affermando che la differenza della disciplina sul massimale di retribuzione pensionabile tra lavoratori iscritti alla ex gestione enpals e la generalità dei lavoratori non costituisce disparità di trattamento anche sul presupposto che “non può essere trascurato, ai fini di una valutazione complessiva della prospettata questione, che il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo – anche in considerazione della particolarità di talune professioni e delle modalità di svolgimento delle medesime è per certi versi un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto alla generalità dei lavoratori assicurati presso l' , di talché non CP_1
è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce”, ed evidenziando che “la razionalizzazione dei sistemi previdenziali esige, come la Corte ha più volte ribadito, valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche;
rilevato infine che i ricorrenti richiedono una riliquidazione degli emolumenti pensionistici ritenendo non operante e comunque penalizzante il massimale esistente nelle sue componenti di quota, non dimostrando né ancor prima allegando di avere nel tempo versato contributi aggiuntivi correlati al preteso aumento;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va interamente rigettato;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere integralmente compensate, in ragione della sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra domanda, deduzione difesa od eccezione rigettando;
rigetta il ricorso e compensa le spese>>.
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante aveva chiesto di << accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Roma, via Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell' Controparte_4
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 284
[...] del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1 OTTOBRE 2009 nella parte in cui determina la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni,
“ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT;
accertare e dichiarare che l'importo della
Quota B della pensione deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice
ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 234,99, salvo per quello diverso ritenuto di giustizia;
; accertare e dichiarare che la Quota B della pensione deve quindi essere determinata un importo mensile lordo complessivo pari a € 674,65 o in quello diverso ritenuto di giustizia, per l'effetto: condannare l' , a procedere alla riliquidazione della Quota B della CP_1 pensione utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire
1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, pari a €
234,90; condannare l' , a liquidare la Quota B della pensione in un importo CP_1 lordo mensile complessivo pari a € 674,65, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l' , a corrispondere all'esponente le differenze tra la pensione CP_1 giuridicamente spettante e quello, inferiore, effettivamente percepito a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l' a corrispondere a parte ricorrente l'importo differenziale pari a: € 102,10 CP_1 per la Quota B della pensione per tredici mensilità l'anno, dal 1 OTTOBRE 2009 e fino alla data di effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l' , a corrispondere a parte CP_1 ricorrente su tutte le somme che precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo>>.
Nel contraddittorio con l' il primo giudice ha respinto il ricorso. CP_1
Con l'atto di gravame l'appellante ha ritenuto opportuno ribadire che l'oggetto del
<< contendere contendere è la modalità di liquidazione della Quota B del CP_ trattamento pensionistico erogato dall' ex Enpals ai lavoratori dello spettacolo;
e quindi la questione della corretta interpretazione dell'art. 4, comma
8, del d.lgs. n.182/1997. In particolare, le parti divergono sull'ambito di applicazione del limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art.12, comma 7 del d.p.r. 1420/1971: secondo l'attuale appellante si applica alla liquidazione della sola Quota B;
secondo l' si applica invece alla CP_1 liquidazione sia della Quota A che della Quota B.>>.
Ha quindi censurato la decisione sostenendo la violazione e / o falsa applicazione dell'art. 12 del decreto del presidente della repubblica n. 1420 del 31 dicembre
1971; dell'articolo 12 del decreto legislativo 503/1992; degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997; motivazione erronea ed insufficiente.
Per l'appellante il primo Giudice non avrebbe operato alcun distinguo tra la disciplina di liquidazione della Quota A della pensione, e disciplina di liquidazione della Quota B della pensione e dei supplementi di pensione.
In particolare, l'errore lamentato consisterebbe nell'aver ritenuto che il limite di retribuzione giornaliera pensionabile pari a £ 315.000 previsto ex art. 12 comma 7° del D.P.R n. 1420/1971 per la Quota A della pensione, sia applicabile anche in sede di liquidazione della Quota B, e questo nonostante il fatto che la disciplina di liquidazione della Quota B (art. 4, comma 8, D.Lg.s 182/1997) non ne faccia alcuna menzione.
Per contro la <ricostruzione completa della normativa di settore, omessa dal
Tribunale, e la corretta interpretazione della stessa, condurrebbe ad una univoca conclusione: la disciplina di liquidazione della Quota B della pensione e dei supplementi di pensione dei lavoratori dello spettacolo è autonoma e si rinviene nell'art. 4 comma 8° D.lgs. cit., che opera un riferimento espresso alla retribuzione annua prevista nel sistema AGO, e alla Tabella delle aliquote di rendimento dei cui all'art. 12. Quindi…: la Quota A è l'importo di pensione derivante dai contributi versati da inizio carriera fino al 31.12.1992, e la relativa liquidazione è regolata dall'art. 12 D.P.R. n. 1420/1971; la Quota B è l'importo di pensione derivante dai contributi versati dal 1.1.1993 in poi e la relativa liquidazione è disciplinata, dall'art. 4, comma 8 del D.lgs. n. 182/1997>>
Si è costituito l resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In ultima analisi, quindi, sostiene l'appellante che < L' prima, e il giudice CP_3
di prime cure poi, hanno errato nel ritenere che la disciplina di liquidazione della quota B della pensione e dei supplementi di pensione di cui all'art. 4, comma 8,
d.lgs. 182/1997, contenga un riferimento non solo alla Tabella di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 503/1992; ma anche al comma 2 dello stesso articolo di cui invece non si rinviene alcuna traccia. La mera applicazione del criterio letterale di interpretazione delle norme giuridiche avrebbe evitato tale grossolano errore. L'art. 4, comma 8, D.Lgs. 182/1997 si riferisce solo ed esclusivamente alla Tabella di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs 503/1992, e non contiene alcun richiamo né al secondo comma, né all'art. cit. tout court.>>
La censura è infondata ed assorbe le ulteriori doglianze, come pure, in forza della ragione più liquida, le eccezioni dell' in particolare quella relativa alla CP_1 decadenza che in ogni caso sarebbe stata “mobile”.
Intende il Collegio ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non
è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (cfr. Cass. n. 36056 del 09/12/2022 CP_1
e Cass. n. 24245 del 09/08/2023: << quanto al calcolo della "quota B", nel limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art.
12, comma 7, il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione ha confermato la perdurante operatività del detto limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la "quota B" della pensione, in ragione del fatto che: la disposizione non ha formato oggetto di un'abrogazione espressa;
il massimale di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, è rimasto inalterato nell'avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale, che hanno investito anche il settore dei lavoratori dello spettacolo, in linea rispetto alla "politica di contenimento della spesa pubblica" e alle esigenze di "risanamento delle gestioni previdenziali" (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del
Considerato in diritto), è l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore e costituisce il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi;
compete infatti al legislatore la facoltà di individuare come base di calcolo della pensione una misura della retribuzione, inferiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore
(sentenza n. 202 del 2008); il D.lgs. n. 503 del 1992, nel tracciare quella linea di demarcazione tra la "quota A" e la "quota B" che è rilevante nel presente giudizio, non incide sul limite oggi contestato e neppure la L. n. 335 del 1995 abroga in maniera espressa il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile l'art. 1, comma
22, ha conferito al Governo una delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici operanti presso l'ENPALS, delega esercitata con il D.lgs. n. 182 del
1997 ove non si rinviene traccia di un esplicito superamento di tale regime per la
"quota B;
il legislatore delegato ha mantenuto questo elemento imprescindibile del regime previdenziale in esame, rimodulando in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile (D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10), senza alcuna specificazione volta a circoscrivere alla "quota A" l'operatività delle innovazioni;
ciò esclude l'incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni di legge, che "si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. n. 1429 del 2002; n. 10053 del 2002)" (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29974); non rileva che
l'applicazione del "massimale pensionabile" anche alla "quota B" consenta
d'impiegare solo in parte la tabella del citato D.lgs. n. 503 del 1992, art. 12 e implichi l'irrilevanza della terza e della quarta aliquota di rendimento;
infatti, la tabella allegata al D.lgs. n. 503 del 1992 ha valenza generale e non è calibrata in via esclusiva sul regime del personale appartenente al settore dello spettacolo, operando nel rispetto dei limiti che tale regime contempla, in virtù della descritta disciplina speciale;
la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria in esame è computata secondo le aliquote decrescenti di cui alla tabella allegata e la quota aggiuntiva così calcolata diviene parte integrante della pensione;
il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo presuppone l'indicazione legislativa, univoca e vincolante, di un massimale della retribuzione pensionabile e di un massimale contributivo;
per i lavoratori, come il controricorrente, già iscritti al
Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il massimale contributivo permane, nei termini definiti dal D.lgs. n. 182 del 1997, art.
1, comma 8: le aliquote contributive "si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di Lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 2, comma 5, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a Lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui
2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore"; dunque, la retribuzione soggetta a prelievo contributivo è più elevata rispetto alla retribuzione giornaliera pensionabile;
per il personale che sia iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo in data successiva al 31 dicembre 1995 o che eserciti l'opzione per il sistema contributivo (D.lgs. n. 182 del
1997, art. 1, comma 14), si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di Lire 132 milioni, secondo le modalità stabilite, con valenza generale, dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18; l'indiscriminata abolizione, per la "quota B", di un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile darebbe adito a una situazione rovesciata rispetto a quella che la Corte costituzionale ha vagliato nella già menzionata sentenza n. 202 del 2008; la Corte costituzionale ha affermato che tale divario non è di per sé lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, "purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost."
(sentenza n. 202 del 2008, punto 2 del Considerato in diritto), posto che non vi è
"necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate"
(sentenza n. 202 del 2008, punto 2), in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del
Considerato in diritto); né lo "squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, per il calcolo della "quota
B", il legislatore, con il D.lgs. n. 503 del 1992, ha introdotto criteri più rigidi, in una prospettiva di contenimento della spesa previdenziale e sarebbe in antitesi con le linee ispiratrici degl'interventi di riforma, ipotizzare che, per i lavoratori dello spettacolo, la determinazione della "quota B" sia improntata a criteri più favorevoli, disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurati a un limite notevolmente meno severo rispetto alla "quota A"; inoltre, un sistema, che superi il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e perpetui l'operatività di una retribuzione massima imponibile a fini contributivi sarebbe disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che non soltanto non racchiude indicazioni di sorta in ordine a tale superamento, ma vincola il legislatore a salvaguardare le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali;
l'indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, a fronte del permanere di un massimale contributivo, porrebbe a repentaglio quelle esigenze di equilibrio che la legge di delegazione ha enunciato come criterio direttivo cogente, richiamato anche dalle conclusioni del Pubblico
Ministero; tale criterio direttivo non può non orientare anche l'opera dell'interprete, chiamato ad assicurare la compatibilità del decreto legislativo con
i principi e i criteri direttivi prescritti dal delegante e, di conseguenza, con la Carta fondamentale (art. 76 Cost.); nell'esame del decreto legislativo n. 182 del 1997, questa Corte di cassazione, sia pure con riguardo alla diversa questione dell'incidenza dello ius super superveniens sulle pensioni già liquidate, ha posto
l'accento sulla necessità di un'interpretazione conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione, rimarcando che "quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale (...) impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a
Costituzione" (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4163)…Si tratta di un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che anche da ultimo ha precisato che “A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell' previdenziale” (Cass. n. 8788/2023).>> CP_3
Per quanto ritenuto l'appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado in relazione alla data di proposizione della domanda rispetto al successivo consolidarsi dell'orientamento di legittimità di cui si è dato conto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 23 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 507 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, difesa ed assistita dall'Avv. Federica Murineddu giusta Parte_1 delega in calce al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Latina n. 33.
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari in CP_1 virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023, elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n.
29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 831pubblicata in data 28.1.2022
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Si legge nella sentenza gravata: << letti gli atti…avente ad oggetto ricalcolo di importo pensionistico, pendente tra e che Parte_1 Controparte_2 bisogna innanzi tutto tenere conto del limite della operatività concreta del massimale di retribuzione pensionabile anno per anno determinato con riferimento specifico agli iscritti ex enpals, la cui esistenza è previsto, nel dettaglio, dall'articolo
12 comma 7 dpr 1420/1971, così come modificato dall'articolo 1 comma 10 del decreto legislativo n. 182/1997; articolo 12 d.lgs. 103/1992) e determina una corrispondente limitazione al meccanismo delle aliquote di rendimento per tutte le quote eccedenti il tetto, poiché le quote aggiuntive possono essere riconosciute esclusivamente nei limiti del raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile;
rilevato che la presunta disparità di trattamento con la platea generalizzata dei lavoratori è stata ritenuta legittima…dalla Corte Costituzionale… con la sentenza n. 202 del 9.6.2008 che ha dichiarato inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da due diversi Tribunali in riferimento all'articolo 3 Cost e 38 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento, affermando che la differenza della disciplina sul massimale di retribuzione pensionabile tra lavoratori iscritti alla ex gestione enpals e la generalità dei lavoratori non costituisce disparità di trattamento anche sul presupposto che “non può essere trascurato, ai fini di una valutazione complessiva della prospettata questione, che il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo – anche in considerazione della particolarità di talune professioni e delle modalità di svolgimento delle medesime è per certi versi un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto alla generalità dei lavoratori assicurati presso l' , di talché non CP_1
è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce”, ed evidenziando che “la razionalizzazione dei sistemi previdenziali esige, come la Corte ha più volte ribadito, valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche;
rilevato infine che i ricorrenti richiedono una riliquidazione degli emolumenti pensionistici ritenendo non operante e comunque penalizzante il massimale esistente nelle sue componenti di quota, non dimostrando né ancor prima allegando di avere nel tempo versato contributi aggiuntivi correlati al preteso aumento;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va interamente rigettato;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere integralmente compensate, in ragione della sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra domanda, deduzione difesa od eccezione rigettando;
rigetta il ricorso e compensa le spese>>.
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante aveva chiesto di << accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Roma, via Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell' Controparte_4
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 284
[...] del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1 OTTOBRE 2009 nella parte in cui determina la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni,
“ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT;
accertare e dichiarare che l'importo della
Quota B della pensione deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice
ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 234,99, salvo per quello diverso ritenuto di giustizia;
; accertare e dichiarare che la Quota B della pensione deve quindi essere determinata un importo mensile lordo complessivo pari a € 674,65 o in quello diverso ritenuto di giustizia, per l'effetto: condannare l' , a procedere alla riliquidazione della Quota B della CP_1 pensione utilizzando come base di calcolo la media delle migliori 1900 retribuzioni, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire
1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, pari a €
234,90; condannare l' , a liquidare la Quota B della pensione in un importo CP_1 lordo mensile complessivo pari a € 674,65, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l' , a corrispondere all'esponente le differenze tra la pensione CP_1 giuridicamente spettante e quello, inferiore, effettivamente percepito a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l' a corrispondere a parte ricorrente l'importo differenziale pari a: € 102,10 CP_1 per la Quota B della pensione per tredici mensilità l'anno, dal 1 OTTOBRE 2009 e fino alla data di effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l' , a corrispondere a parte CP_1 ricorrente su tutte le somme che precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo>>.
Nel contraddittorio con l' il primo giudice ha respinto il ricorso. CP_1
Con l'atto di gravame l'appellante ha ritenuto opportuno ribadire che l'oggetto del
<< contendere contendere è la modalità di liquidazione della Quota B del CP_ trattamento pensionistico erogato dall' ex Enpals ai lavoratori dello spettacolo;
e quindi la questione della corretta interpretazione dell'art. 4, comma
8, del d.lgs. n.182/1997. In particolare, le parti divergono sull'ambito di applicazione del limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art.12, comma 7 del d.p.r. 1420/1971: secondo l'attuale appellante si applica alla liquidazione della sola Quota B;
secondo l' si applica invece alla CP_1 liquidazione sia della Quota A che della Quota B.>>.
Ha quindi censurato la decisione sostenendo la violazione e / o falsa applicazione dell'art. 12 del decreto del presidente della repubblica n. 1420 del 31 dicembre
1971; dell'articolo 12 del decreto legislativo 503/1992; degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997; motivazione erronea ed insufficiente.
Per l'appellante il primo Giudice non avrebbe operato alcun distinguo tra la disciplina di liquidazione della Quota A della pensione, e disciplina di liquidazione della Quota B della pensione e dei supplementi di pensione.
In particolare, l'errore lamentato consisterebbe nell'aver ritenuto che il limite di retribuzione giornaliera pensionabile pari a £ 315.000 previsto ex art. 12 comma 7° del D.P.R n. 1420/1971 per la Quota A della pensione, sia applicabile anche in sede di liquidazione della Quota B, e questo nonostante il fatto che la disciplina di liquidazione della Quota B (art. 4, comma 8, D.Lg.s 182/1997) non ne faccia alcuna menzione.
Per contro la <ricostruzione completa della normativa di settore, omessa dal
Tribunale, e la corretta interpretazione della stessa, condurrebbe ad una univoca conclusione: la disciplina di liquidazione della Quota B della pensione e dei supplementi di pensione dei lavoratori dello spettacolo è autonoma e si rinviene nell'art. 4 comma 8° D.lgs. cit., che opera un riferimento espresso alla retribuzione annua prevista nel sistema AGO, e alla Tabella delle aliquote di rendimento dei cui all'art. 12. Quindi…: la Quota A è l'importo di pensione derivante dai contributi versati da inizio carriera fino al 31.12.1992, e la relativa liquidazione è regolata dall'art. 12 D.P.R. n. 1420/1971; la Quota B è l'importo di pensione derivante dai contributi versati dal 1.1.1993 in poi e la relativa liquidazione è disciplinata, dall'art. 4, comma 8 del D.lgs. n. 182/1997>>
Si è costituito l resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
In ultima analisi, quindi, sostiene l'appellante che < L' prima, e il giudice CP_3
di prime cure poi, hanno errato nel ritenere che la disciplina di liquidazione della quota B della pensione e dei supplementi di pensione di cui all'art. 4, comma 8,
d.lgs. 182/1997, contenga un riferimento non solo alla Tabella di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 503/1992; ma anche al comma 2 dello stesso articolo di cui invece non si rinviene alcuna traccia. La mera applicazione del criterio letterale di interpretazione delle norme giuridiche avrebbe evitato tale grossolano errore. L'art. 4, comma 8, D.Lgs. 182/1997 si riferisce solo ed esclusivamente alla Tabella di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs 503/1992, e non contiene alcun richiamo né al secondo comma, né all'art. cit. tout court.>>
La censura è infondata ed assorbe le ulteriori doglianze, come pure, in forza della ragione più liquida, le eccezioni dell' in particolare quella relativa alla CP_1 decadenza che in ogni caso sarebbe stata “mobile”.
Intende il Collegio ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non
è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (cfr. Cass. n. 36056 del 09/12/2022 CP_1
e Cass. n. 24245 del 09/08/2023: << quanto al calcolo della "quota B", nel limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art.
12, comma 7, il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione ha confermato la perdurante operatività del detto limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la "quota B" della pensione, in ragione del fatto che: la disposizione non ha formato oggetto di un'abrogazione espressa;
il massimale di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, è rimasto inalterato nell'avvicendarsi delle riforme del sistema previdenziale, che hanno investito anche il settore dei lavoratori dello spettacolo, in linea rispetto alla "politica di contenimento della spesa pubblica" e alle esigenze di "risanamento delle gestioni previdenziali" (Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del
Considerato in diritto), è l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore e costituisce il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi;
compete infatti al legislatore la facoltà di individuare come base di calcolo della pensione una misura della retribuzione, inferiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore
(sentenza n. 202 del 2008); il D.lgs. n. 503 del 1992, nel tracciare quella linea di demarcazione tra la "quota A" e la "quota B" che è rilevante nel presente giudizio, non incide sul limite oggi contestato e neppure la L. n. 335 del 1995 abroga in maniera espressa il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile l'art. 1, comma
22, ha conferito al Governo una delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici operanti presso l'ENPALS, delega esercitata con il D.lgs. n. 182 del
1997 ove non si rinviene traccia di un esplicito superamento di tale regime per la
"quota B;
il legislatore delegato ha mantenuto questo elemento imprescindibile del regime previdenziale in esame, rimodulando in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile (D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10), senza alcuna specificazione volta a circoscrivere alla "quota A" l'operatività delle innovazioni;
ciò esclude l'incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni di legge, che "si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass. n. 1429 del 2002; n. 10053 del 2002)" (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29974); non rileva che
l'applicazione del "massimale pensionabile" anche alla "quota B" consenta
d'impiegare solo in parte la tabella del citato D.lgs. n. 503 del 1992, art. 12 e implichi l'irrilevanza della terza e della quarta aliquota di rendimento;
infatti, la tabella allegata al D.lgs. n. 503 del 1992 ha valenza generale e non è calibrata in via esclusiva sul regime del personale appartenente al settore dello spettacolo, operando nel rispetto dei limiti che tale regime contempla, in virtù della descritta disciplina speciale;
la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione generale obbligatoria in esame è computata secondo le aliquote decrescenti di cui alla tabella allegata e la quota aggiuntiva così calcolata diviene parte integrante della pensione;
il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo presuppone l'indicazione legislativa, univoca e vincolante, di un massimale della retribuzione pensionabile e di un massimale contributivo;
per i lavoratori, come il controricorrente, già iscritti al
Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il massimale contributivo permane, nei termini definiti dal D.lgs. n. 182 del 1997, art.
1, comma 8: le aliquote contributive "si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di Lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 2, comma 5, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a Lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui
2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore"; dunque, la retribuzione soggetta a prelievo contributivo è più elevata rispetto alla retribuzione giornaliera pensionabile;
per il personale che sia iscritto al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo in data successiva al 31 dicembre 1995 o che eserciti l'opzione per il sistema contributivo (D.lgs. n. 182 del
1997, art. 1, comma 14), si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di Lire 132 milioni, secondo le modalità stabilite, con valenza generale, dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18; l'indiscriminata abolizione, per la "quota B", di un limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile darebbe adito a una situazione rovesciata rispetto a quella che la Corte costituzionale ha vagliato nella già menzionata sentenza n. 202 del 2008; la Corte costituzionale ha affermato che tale divario non è di per sé lesivo dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, "purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost."
(sentenza n. 202 del 2008, punto 2 del Considerato in diritto), posto che non vi è
"necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate"
(sentenza n. 202 del 2008, punto 2), in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (sentenza n. 173 del 1986, punto 10 del
Considerato in diritto); né lo "squilibrio di notevole entità che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, per il calcolo della "quota
B", il legislatore, con il D.lgs. n. 503 del 1992, ha introdotto criteri più rigidi, in una prospettiva di contenimento della spesa previdenziale e sarebbe in antitesi con le linee ispiratrici degl'interventi di riforma, ipotizzare che, per i lavoratori dello spettacolo, la determinazione della "quota B" sia improntata a criteri più favorevoli, disancorati da ogni limite alla retribuzione giornaliera pensionabile o commisurati a un limite notevolmente meno severo rispetto alla "quota A"; inoltre, un sistema, che superi il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile e perpetui l'operatività di una retribuzione massima imponibile a fini contributivi sarebbe disarmonico rispetto alla legge di delegazione, che non soltanto non racchiude indicazioni di sorta in ordine a tale superamento, ma vincola il legislatore a salvaguardare le esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali;
l'indiscriminato superamento del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile, a fronte del permanere di un massimale contributivo, porrebbe a repentaglio quelle esigenze di equilibrio che la legge di delegazione ha enunciato come criterio direttivo cogente, richiamato anche dalle conclusioni del Pubblico
Ministero; tale criterio direttivo non può non orientare anche l'opera dell'interprete, chiamato ad assicurare la compatibilità del decreto legislativo con
i principi e i criteri direttivi prescritti dal delegante e, di conseguenza, con la Carta fondamentale (art. 76 Cost.); nell'esame del decreto legislativo n. 182 del 1997, questa Corte di cassazione, sia pure con riguardo alla diversa questione dell'incidenza dello ius super superveniens sulle pensioni già liquidate, ha posto
l'accento sulla necessità di un'interpretazione conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione, rimarcando che "quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale (...) impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a
Costituzione" (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4163)…Si tratta di un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che anche da ultimo ha precisato che “A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell' previdenziale” (Cass. n. 8788/2023).>> CP_3
Per quanto ritenuto l'appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado in relazione alla data di proposizione della domanda rispetto al successivo consolidarsi dell'orientamento di legittimità di cui si è dato conto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa