Art. 275-octies
(( (Confisca obbligatoria). )) .
((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.))
(( (Confisca obbligatoria). )) .
((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.))