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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2341/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2341/2025 V.G. promosso da c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 23/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 che di seguito si riproducono:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Parte_1 Parte_2
Mestre Venezia, trascritto presso il Comune di Venezia, Registro degli atti di matrimonio n. 140/p. 2/s.A/uff.1/1995
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di procedere all'annotazione della sentenza
e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) La sig.ra rimarrà a vivere presso l'abitazione sita in Chirignago (VE), Via Gazzera Alta n. 62, ora Parte_1 di sua esclusiva proprietà avvenuta in seguito alla cessione ed al trasferimento da parte del sig. del proprio 50%, a Pt_2 titolo di assegno una tantum;
3) La figlia continuerà a risiedere presso la madre, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza Per_1 Parte_2 altrove;
4) Essendo la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – essendosi la stessa iscritta al Per_1 corso di Laurea “Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio” presso l'Università Ca' Foscari di Venezia - entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale al reddito di ognuno ed avendo la figlia residenza prevalente presso la madre, il padre si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per la figlia, pari ad €.
270,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
5) Il contributo al mantenimento dovrà essere versato, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: [...] Parte_1
6) Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia così come previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
7) I coniugi danno atto di aver risolto ogni altra questione patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti. Non si richiede, pertanto alcuna pronuncia rispetto al reciproco mantenimento”
Per il PM intervenuto: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 02/09/1995 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 23/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, in particolare, la previsione di un assegno una tantum – rappresentato dalla cessione alla sig.ra a Pt_1 parte del sig. del 50% dell'abitazione sita in Chirignago (VE), via Gazzera Alta n. 62 – equa, non Pt_2 potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/09/1995 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Venezia, al n. 140, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2341/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2341/2025 V.G. promosso da c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 23/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 che di seguito si riproducono:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Parte_1 Parte_2
Mestre Venezia, trascritto presso il Comune di Venezia, Registro degli atti di matrimonio n. 140/p. 2/s.A/uff.1/1995
e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di procedere all'annotazione della sentenza
e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) La sig.ra rimarrà a vivere presso l'abitazione sita in Chirignago (VE), Via Gazzera Alta n. 62, ora Parte_1 di sua esclusiva proprietà avvenuta in seguito alla cessione ed al trasferimento da parte del sig. del proprio 50%, a Pt_2 titolo di assegno una tantum;
3) La figlia continuerà a risiedere presso la madre, mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza Per_1 Parte_2 altrove;
4) Essendo la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente – essendosi la stessa iscritta al Per_1 corso di Laurea “Lingue, Civiltà e Scienze del Linguaggio” presso l'Università Ca' Foscari di Venezia - entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale al reddito di ognuno ed avendo la figlia residenza prevalente presso la madre, il padre si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento per la figlia, pari ad €.
270,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
5) Il contributo al mantenimento dovrà essere versato, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: [...] Parte_1
6) Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia così come previsto nel protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
7) I coniugi danno atto di aver risolto ogni altra questione patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti. Non si richiede, pertanto alcuna pronuncia rispetto al reciproco mantenimento”
Per il PM intervenuto: “esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 02/09/1995 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 23/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, in particolare, la previsione di un assegno una tantum – rappresentato dalla cessione alla sig.ra a Pt_1 parte del sig. del 50% dell'abitazione sita in Chirignago (VE), via Gazzera Alta n. 62 – equa, non Pt_2 potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/09/1995 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Venezia, al n. 140, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca