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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15956/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. BERGOGLIO LUIGI che li rappresenta e difende in CP_2 virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte raggiunte all'udienza del 27.05.2025, poi precisate con note scritte del 10.06.2026
Per il P.M.:
pagina 1 di 3 “visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VERZUOLO Controparte_1 CP_2
(CN) il 18.10.1986.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.11.1988 e il 25.08.1990 – entrambi Per_1 Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 01.07.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
All'udienza del 27.05.2025, le parti – convocate dal Giudice – precisavano le rispettive condizioni in punto trasferimento immobiliare, salvo precisarle nuovamente con note di trattazione scritta del
10.06.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi insistono nella richiesta di separazione personale, nella forma consensuale ed alle condizioni di cui al ricorso, qui da intendersi richiamate;
DÀ ATTO che, nelle more del giudizio, il box sito nel Comune di Imperia è stato venduto, come da atto di vendita prodotto e che essi rinunciano all'impegno di trasferimento del bene indicato sub A) nel pagina 2 di 3 ricorso, relativo all'immobile sito in Torino, Corso Moncalieri n° 249/8, mentre insistono nell'impegno di trasferimento del bene di cui sub B) del ricorso, relativo all'immobile sito in Imperia Porto Maurizio, da a noto alle parti, nonchè nell'impegno di trasferimento CP_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Torino, Via Cavour n° 13, da a , (previo Controparte_1 CP_2 preventivo, necessario trasferimento del vincolo di pertinenzialità ex lege 122/1989 del box sito in
Torino, Piazza Carlo Emanuele II, che rimane di proprietà del signor , dall'alloggio Controparte_1 trasferito alla signora sito in Torino, via Cavour n° 13 ad altro alloggio di esclusiva CP_2 proprietà dello stesso , sito in Torino via San Francesco Da Paola n° 9) noto alle Controparte_1 parti, il tutto, avvalendosi delle agevolazioni fiscali conseguenti al fatto che il trasferimento dei beni, anche con riferimento al box pertinenziale, in Torino, Piazza Carlo Emanuele II, sono avvenuti nell'ambito di una separazione personale.
CONFERMA che le parti stesse assumono impegno di formalizzare i trasferimenti di cui sopra attraverso appositi atti notarili.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15956/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. BERGOGLIO LUIGI che li rappresenta e difende in CP_2 virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte raggiunte all'udienza del 27.05.2025, poi precisate con note scritte del 10.06.2026
Per il P.M.:
pagina 1 di 3 “visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VERZUOLO Controparte_1 CP_2
(CN) il 18.10.1986.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.11.1988 e il 25.08.1990 – entrambi Per_1 Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 01.07.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
All'udienza del 27.05.2025, le parti – convocate dal Giudice – precisavano le rispettive condizioni in punto trasferimento immobiliare, salvo precisarle nuovamente con note di trattazione scritta del
10.06.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi insistono nella richiesta di separazione personale, nella forma consensuale ed alle condizioni di cui al ricorso, qui da intendersi richiamate;
DÀ ATTO che, nelle more del giudizio, il box sito nel Comune di Imperia è stato venduto, come da atto di vendita prodotto e che essi rinunciano all'impegno di trasferimento del bene indicato sub A) nel pagina 2 di 3 ricorso, relativo all'immobile sito in Torino, Corso Moncalieri n° 249/8, mentre insistono nell'impegno di trasferimento del bene di cui sub B) del ricorso, relativo all'immobile sito in Imperia Porto Maurizio, da a noto alle parti, nonchè nell'impegno di trasferimento CP_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Torino, Via Cavour n° 13, da a , (previo Controparte_1 CP_2 preventivo, necessario trasferimento del vincolo di pertinenzialità ex lege 122/1989 del box sito in
Torino, Piazza Carlo Emanuele II, che rimane di proprietà del signor , dall'alloggio Controparte_1 trasferito alla signora sito in Torino, via Cavour n° 13 ad altro alloggio di esclusiva CP_2 proprietà dello stesso , sito in Torino via San Francesco Da Paola n° 9) noto alle Controparte_1 parti, il tutto, avvalendosi delle agevolazioni fiscali conseguenti al fatto che il trasferimento dei beni, anche con riferimento al box pertinenziale, in Torino, Piazza Carlo Emanuele II, sono avvenuti nell'ambito di una separazione personale.
CONFERMA che le parti stesse assumono impegno di formalizzare i trasferimenti di cui sopra attraverso appositi atti notarili.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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