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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/12/2025, n. 7784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7784 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. HE AL Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa TI CA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3652 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Bello
( ), in virtù di procura a margine dell'atto di appello C.F._1
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio P. Quaranta
pag. 1 di 3 ( ) e ER AN ( ) in C.F._2 C.F._3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- PARTE APPELLATA -
NONCHÉ
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., e Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e P.IVA_4
difese dall'avv. Silvano Berti ( ) in virtù di procura a C.F._4
margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
- PARTI APPELLATE -
rilevato che:
il procedimento è stato dichiarato interrotto all'udienza del 6.12.2018 per l'intervenuto fallimento della parte appellante (v. Parte_1
sentenza di fallimento depositata in udienza d al difensore di una delle parti appellate);
trattandosi di procedimento instaurato (in primo grado) dopo il 4 luglio
2009, trova applicazione l'art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58,
comma 1), a tenore del quale «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata,
anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»;
pag. 2 di 3 il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 46,
comma 14, della l. n. 69/2009) e, pertanto, va dichiarato estinto, ai sensi del citato art. 307, comma 4, c.p.c.;
le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- TI CA - - HE AL -
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