Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00939/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05616/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5616 del 2025, proposto da
AVV. GUIDO MARONE, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Luca Giordano n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalle sentenze del Tribunale di Napoli n. 5015/2024 del 2 luglio 2024 e del Tribunale di Napoli Nord n. 4326/2024 del 4 ottobre 2024, entrambe emesse nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per le parti relative al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LO ELOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalle sentenze in epigrafe, nelle parti in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento nei suoi confronti delle spese processuali, liquidate “in € 300,00, a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”, come da sentenza del Tribunale di Napoli n. 5015/2024, e “in complessivi euro 900,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge”, come da sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4326/2024.
In dettaglio, il medesimo chiede che sia dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento in suo favore delle suddette somme e dei relativi accessori indicati nelle sentenze, maggiorati degli interessi legali, e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
Parte ricorrente domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- il presente ricorso cumulativo è ammissibile, concernendo l’esecuzione di titoli giudiziali diversi accomunati dall’identità dei soggetti (attivo e passivo) delle pretese azionate e dalla natura dei crediti vantati, attinenti al rimborso delle spese processuali: infatti nel caso di specie, trattandosi di giudizio di ottemperanza relativo a sentenze di analogo contenuto quanto ai capi azionati, recanti condanna della stessa amministrazione al pagamento di somme di denaro per spese di lite in favore di un medesimo soggetto, sussistono le condizioni per consentire l’esperimento di un’azione cumulativa, atteso che le posizioni nei diversi giudizi sono speculari e non introducono elementi di confusione nella decisione della controversia (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 24 gennaio 2022 n. 445; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 3 luglio 2015 n. 3598);
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) le sentenze dei Tribunali di Napoli e di Napoli Nord azionate sono passate in giudicato come da attestazioni in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica delle predette sentenze ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalle sentenze su menzionate.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alle sentenze in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme liquidate nelle predette sentenze a titolo di spese processuali, maggiorate delle voci accessorie specificamente indicate in ogni titolo nonché dell’importo del contributo unificato versato solo con riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4326/2024, il tutto con l’aggiunta degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. decorrenti dalle date del passaggio in giudicato dei titoli giudiziali in questione e sino al soddisfo, in conformità a quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 15 aprile 2024 n. 2533);
- va, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Quanto, invece, alla sua data di decorrenza finale, la penalità in parola sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta una volta scaduto detto termine;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione delle sentenze in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle sentenze individuate in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione delle predette sentenze.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere al ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA UO, Presidente
LO ELOL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ELOL | AN IA UO |
IL SEGRETARIO