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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 898/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 21/02/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura su foglio separato cartaceo la cui copia per immagine conforme all'originale è unita telematicamente al ricorso introduttivo, dall'avv. Lorenzo Botteon
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vittorio C.F._2
Veneto;
– RICORRENTE –
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
– RESISTENTE CONTUMACE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
La ricorrente rappresentata e difesa chiede che Codesto Tribunale, voglia, in applicazione dell'art. 473 bis.29 c.p.c. e dell'art. 337 quinquies c.c., revocare i provvedimenti assunti in favore della minore con i decreti datati 09.04.0219 e 13.07.2021, confermando l'affidamento ex lege esclusivo della minore alla madre ricorrente, genitore superstite. Per_1
_____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato chiedeva la revoca dei decreti del Tribunale di Parte_1
Treviso datati 09/04/2019 (R.G.V.G. 4150/2017) e 13/07/2021 (R.G.V.G. 1887/2021), con i quali veniva disposto e poi confermato l'affidamento della minore ai Servizi Per_1
Sociali.
A fondamento della propria domanda la ricorrente rappresentava di aver intrattenuto una relazione con il sig. dalla quale in data 13/10/2015 nasceva appunto la minore CP_2 che terminata la relazione, preso atto della “elevata conflittualità tra le parti”, con decreto Per_1
del 09/04/2019 e successivo provvedimento di conferma del 13/07/2021, il Tribunale di Treviso disponeva l'affidamento della minore ai Servizi Sociali;
che pertanto la causa esclusiva del detto affidamento era la grave conflittualità tra le parti;
che il 23/12/2024 il sig. decedeva a Per_1
seguito di un incidente stradale;
che di conseguenza poteva dirsi cessata la richiamata conflittualità tra i genitori.
Rilevato di avere capacità economica per mantenere da sola la figlia, percependo uno stipendio di circa € 2.700,00 e di essere proprietaria della casa in cui viveva, dichiarava quindi sussistenti le ragioni previste dall'art. 473bis.29 cod. proc. civ. per la revisione dei provvedimenti emessi a tutela della minore chiedeva di disporsi la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali. Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti del 20/05/2025 era presente la ricorrente che precisava le conclusioni come da ricorso, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusione.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Della giurisdizione e della legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che la sig.ra a quanto consta, è cittadina albanese. Parte_1
Deve pertanto ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto
e di individuare la legge applicabile con riferimento alle specifiche questioni oggetto del presente giudizio.
In particolare, relativamente alla questione sull'affidamento della figlia minore sussiste la Per_1 giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
Regolamento CE 2201/03, secondo cui “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
_____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.”.
Sussiste pertanto la giurisdizione del giudizio italiano, in ragione della residenza di in Per_1
Treviso, alla Via G. Marconi n. 9/G (cfr. doc. 3bis).
Quanto alla legge sostanziale applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
(ricomprendente i diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita) in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del
19/10/1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore, che in questo caso, come detto, è quella italiana.
2. Sull'affidamento della minore sulla sua collocazione Per_1
Tanto premesso, nel merito, si osserva che parte ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore rappresentando che l'affidamento ai Servizi Sociali trovava causa Per_1
esclusiva nella grave conflittualità esistente tra i genitori, venuta meno a seguito del decesso del sig. Per_1
La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dagli atti depositati dalla sig.ra (cfr. docc. 1 e 2) emerge che, a suo tempo, nel procedimento Pt_1
RG 4150/2017 VG, definito con decreto del 09/04/2019, le parti dichiaravano concordemente di aderire alle conclusioni della CTU (resasi necessaria a causa della conflittualità tra i genitori) prevedendo di comune accordo un affidamento della minore ai Servizi Sociali.
Parimenti, nel decreto emesso successivamente in data 13/07/2021, si legge che, la sig.ra nel Pt_1
corso del processo evidenziava che il sig. era interessato da vicende penali e, attese le Per_1
criticità, chiedeva di mantenere una cornice di supporto dei Servizi.
Emerge quindi che, al momento dell'emissione dei provvedimenti sopra richiamati,
l'affidamento ai Servizi Sociali della minore si era necessario stante il rapporto Per_1
conflittuale tra le parti.
Del resto, la misura dell'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente
– intesa come limitazione dei poteri decisori del genitore con riferimento alle scelte che riguardano il figlio nei diversi ambiti – trova la sua ragion d'essere nella necessità di tutelare il minore, laddove la forte conflittualità tra i genitori non consente al figlio di preservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambe le figure genitoriali di riferimento.
_____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 Ne consegue che in un contesto di conflittualità genitoriale ai Servizi Sociali viene demandato il compito di garantire l'esercizio della bigenitorialità, ai quali nel caso che ci occupa veniva conferito anche l'incarico di monitorare l'andamento delle visite tra e il sig. e in Per_1 Per_1
generale la situazione familiare, ai fini delle opportune determinazioni, segnalando eventuali criticità, inadempienze o condotte ostative.
In altri termini, all'epoca dell'emissione dei decreti del 09/04/2019 e del successo provvedimento emesso il 13/07/2021 un affidamento condiviso di era incompatibile con Per_1
l'alta conflittualità dei genitori. La presenza di condizioni non concilianti tra i genitori, infatti, rendeva impossibile attuare il contenuto tipico e indispensabile dell'affidamento condiviso, costituito dalla paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione della minore, col rischio concreto di paralisi delle decisioni di vita e della gestione delle questioni quotidiane riguardanti tanto più se si considera che il sig. per un Per_1 Per_1 periodo risiedeva fuori dall'Italia e mal conciliava gli incontri con la figlia con gli impegni lavorativi.
Sulla base di quanto sopra esposto si può quindi concludere affermando che, con il decesso del sig. inevitabilmente è venuta meno la conflittualità tra le parti che a suo tempo aveva reso Per_1 necessario l'affidamento di i Servizi Sociali. Per_1
Pertanto, le circostanze che avevano indotto il Tribunale di Treviso, nel corso dei procedimenti 4150/2017 e 1887/2021, ad affidare all'ente sono cadute con il decesso Per_1
del padre e ciò costituisce quindi il presupposto per la revoca dell'affidamento della minore ai Servizi.
Di conseguenza viene disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la quale, come dimostrato, possiede capacità economica per mantenere da sola la figlia (cfr. docc. 6 e 7), è proprietaria della casa dove vive con la figlia e con la sua famiglia di origine (cfr. doc. 8) e, infine, ha altresì ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. doc. 9).
Del resto, nei provvedimenti prodotti, non emerge in alcun modo una qualche incapacità genitoriale della ricorrente di prendersi cura della figlia o la sussistenza, in capo alla stessa, di eventuali elementi di pregiudizio per la minore tali da suggerire l'esclusione di un affidamento alla madre.
Pertanto, a modifica dei decreti datati 09/04/2019 e 13/07/2021, il Collegio dispone la revoca dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali - Consultorio familiare Distretto di Per_1
Asolo e per l'effetto statuisce l'affidamento esclusivo della minore alla madre ricorrente
[...]
Parte_1
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 con conferma di collocamento presso la residenza della stessa in Treviso, Via G. Pt_1
Marconi n. 9/G.
3. Sulle spese di lite
In ragione delle questioni trattate si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica dei decreti datati 09/04/2019 e 13/07/2021 emessi dal Tribunale di Treviso, così provvede:
1) revoca l'affidamento della minore ai Servizi Sociali - Consultorio familiare Per_1
Distretto di Asolo;
2) per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre ricorrente Per_1
con collocamento presso la residenza della stessa in Treviso, Via G. Marconi n. Parte_1
9/G;
3) spese compensate.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali -
Consultorio familiare Distretto di Asolo.
Così deciso in Treviso, 21/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_____________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 898/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 21/02/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura su foglio separato cartaceo la cui copia per immagine conforme all'originale è unita telematicamente al ricorso introduttivo, dall'avv. Lorenzo Botteon
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vittorio C.F._2
Veneto;
– RICORRENTE –
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
– RESISTENTE CONTUMACE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
La ricorrente rappresentata e difesa chiede che Codesto Tribunale, voglia, in applicazione dell'art. 473 bis.29 c.p.c. e dell'art. 337 quinquies c.c., revocare i provvedimenti assunti in favore della minore con i decreti datati 09.04.0219 e 13.07.2021, confermando l'affidamento ex lege esclusivo della minore alla madre ricorrente, genitore superstite. Per_1
_____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato chiedeva la revoca dei decreti del Tribunale di Parte_1
Treviso datati 09/04/2019 (R.G.V.G. 4150/2017) e 13/07/2021 (R.G.V.G. 1887/2021), con i quali veniva disposto e poi confermato l'affidamento della minore ai Servizi Per_1
Sociali.
A fondamento della propria domanda la ricorrente rappresentava di aver intrattenuto una relazione con il sig. dalla quale in data 13/10/2015 nasceva appunto la minore CP_2 che terminata la relazione, preso atto della “elevata conflittualità tra le parti”, con decreto Per_1
del 09/04/2019 e successivo provvedimento di conferma del 13/07/2021, il Tribunale di Treviso disponeva l'affidamento della minore ai Servizi Sociali;
che pertanto la causa esclusiva del detto affidamento era la grave conflittualità tra le parti;
che il 23/12/2024 il sig. decedeva a Per_1
seguito di un incidente stradale;
che di conseguenza poteva dirsi cessata la richiamata conflittualità tra i genitori.
Rilevato di avere capacità economica per mantenere da sola la figlia, percependo uno stipendio di circa € 2.700,00 e di essere proprietaria della casa in cui viveva, dichiarava quindi sussistenti le ragioni previste dall'art. 473bis.29 cod. proc. civ. per la revisione dei provvedimenti emessi a tutela della minore chiedeva di disporsi la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali. Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti del 20/05/2025 era presente la ricorrente che precisava le conclusioni come da ricorso, con rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusione.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Della giurisdizione e della legge applicabile
Va rilevato preliminarmente che la sig.ra a quanto consta, è cittadina albanese. Parte_1
Deve pertanto ritenersi che il procedimento presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e ciò impone di verificare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adìto
e di individuare la legge applicabile con riferimento alle specifiche questioni oggetto del presente giudizio.
In particolare, relativamente alla questione sull'affidamento della figlia minore sussiste la Per_1 giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
Regolamento CE 2201/03, secondo cui “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
_____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.”.
Sussiste pertanto la giurisdizione del giudizio italiano, in ragione della residenza di in Per_1
Treviso, alla Via G. Marconi n. 9/G (cfr. doc. 3bis).
Quanto alla legge sostanziale applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
(ricomprendente i diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita) in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del
19/10/1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore, che in questo caso, come detto, è quella italiana.
2. Sull'affidamento della minore sulla sua collocazione Per_1
Tanto premesso, nel merito, si osserva che parte ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore rappresentando che l'affidamento ai Servizi Sociali trovava causa Per_1
esclusiva nella grave conflittualità esistente tra i genitori, venuta meno a seguito del decesso del sig. Per_1
La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dagli atti depositati dalla sig.ra (cfr. docc. 1 e 2) emerge che, a suo tempo, nel procedimento Pt_1
RG 4150/2017 VG, definito con decreto del 09/04/2019, le parti dichiaravano concordemente di aderire alle conclusioni della CTU (resasi necessaria a causa della conflittualità tra i genitori) prevedendo di comune accordo un affidamento della minore ai Servizi Sociali.
Parimenti, nel decreto emesso successivamente in data 13/07/2021, si legge che, la sig.ra nel Pt_1
corso del processo evidenziava che il sig. era interessato da vicende penali e, attese le Per_1
criticità, chiedeva di mantenere una cornice di supporto dei Servizi.
Emerge quindi che, al momento dell'emissione dei provvedimenti sopra richiamati,
l'affidamento ai Servizi Sociali della minore si era necessario stante il rapporto Per_1
conflittuale tra le parti.
Del resto, la misura dell'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente
– intesa come limitazione dei poteri decisori del genitore con riferimento alle scelte che riguardano il figlio nei diversi ambiti – trova la sua ragion d'essere nella necessità di tutelare il minore, laddove la forte conflittualità tra i genitori non consente al figlio di preservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambe le figure genitoriali di riferimento.
_____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 Ne consegue che in un contesto di conflittualità genitoriale ai Servizi Sociali viene demandato il compito di garantire l'esercizio della bigenitorialità, ai quali nel caso che ci occupa veniva conferito anche l'incarico di monitorare l'andamento delle visite tra e il sig. e in Per_1 Per_1
generale la situazione familiare, ai fini delle opportune determinazioni, segnalando eventuali criticità, inadempienze o condotte ostative.
In altri termini, all'epoca dell'emissione dei decreti del 09/04/2019 e del successo provvedimento emesso il 13/07/2021 un affidamento condiviso di era incompatibile con Per_1
l'alta conflittualità dei genitori. La presenza di condizioni non concilianti tra i genitori, infatti, rendeva impossibile attuare il contenuto tipico e indispensabile dell'affidamento condiviso, costituito dalla paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione della minore, col rischio concreto di paralisi delle decisioni di vita e della gestione delle questioni quotidiane riguardanti tanto più se si considera che il sig. per un Per_1 Per_1 periodo risiedeva fuori dall'Italia e mal conciliava gli incontri con la figlia con gli impegni lavorativi.
Sulla base di quanto sopra esposto si può quindi concludere affermando che, con il decesso del sig. inevitabilmente è venuta meno la conflittualità tra le parti che a suo tempo aveva reso Per_1 necessario l'affidamento di i Servizi Sociali. Per_1
Pertanto, le circostanze che avevano indotto il Tribunale di Treviso, nel corso dei procedimenti 4150/2017 e 1887/2021, ad affidare all'ente sono cadute con il decesso Per_1
del padre e ciò costituisce quindi il presupposto per la revoca dell'affidamento della minore ai Servizi.
Di conseguenza viene disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, la quale, come dimostrato, possiede capacità economica per mantenere da sola la figlia (cfr. docc. 6 e 7), è proprietaria della casa dove vive con la figlia e con la sua famiglia di origine (cfr. doc. 8) e, infine, ha altresì ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. doc. 9).
Del resto, nei provvedimenti prodotti, non emerge in alcun modo una qualche incapacità genitoriale della ricorrente di prendersi cura della figlia o la sussistenza, in capo alla stessa, di eventuali elementi di pregiudizio per la minore tali da suggerire l'esclusione di un affidamento alla madre.
Pertanto, a modifica dei decreti datati 09/04/2019 e 13/07/2021, il Collegio dispone la revoca dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali - Consultorio familiare Distretto di Per_1
Asolo e per l'effetto statuisce l'affidamento esclusivo della minore alla madre ricorrente
[...]
Parte_1
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025 con conferma di collocamento presso la residenza della stessa in Treviso, Via G. Pt_1
Marconi n. 9/G.
3. Sulle spese di lite
In ragione delle questioni trattate si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica dei decreti datati 09/04/2019 e 13/07/2021 emessi dal Tribunale di Treviso, così provvede:
1) revoca l'affidamento della minore ai Servizi Sociali - Consultorio familiare Per_1
Distretto di Asolo;
2) per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre ricorrente Per_1
con collocamento presso la residenza della stessa in Treviso, Via G. Marconi n. Parte_1
9/G;
3) spese compensate.
Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali -
Consultorio familiare Distretto di Asolo.
Così deciso in Treviso, 21/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_____________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 898/2025