Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 12/03/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2026, proposto da
IN di IN DA & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
di:
- RR Demolizioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- LL OR e Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina prot. n. 30/2026/ATTI dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, pubblicata in data 14 gennaio 2026 e avente ad oggetto “Affidamento e gestione del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all'Agenzia del Demanio in quanto 1) assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall'art. 214 bis del Codice della Strada (custode acquirente) a seguito dell'avvio del nuovo sistema di gestione; 2) devoluti allo Stato ex art. 586 c.c.- per l'ambito territoriale di LUCCA (lotto UNICO)”, con la quale viene disposta l'aggiudicazione del servizio all'operatore economico RR Demolizioni s.r.l.;
- della presupposta relazione interna a firma del R.U.P. prot. n. 2026/29/ATTI del 14 gennaio 2026;
nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del verbale prot. n. 2088/2025/INTERNO del 22 ottobre 2025, redatto dalla Commissione giudicatrice, avente ad oggetto la verifica della regolarità dei plichi pervenuti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'esame della documentazione amministrativa e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nella parte in cui non è stata rilevata l'illegittimità della partecipazione alla gara del concorrente RR Demolizioni s.r.l.;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., nonché con espressa domanda ex art. 124 c.p.a. di conseguire l'aggiudicazione e di subentrare nel contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ND UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La società ricorrente, IN di IN DA & C. s.n.c. (di seguito solo “IN”), con gravame notificato e depositato il 13 febbraio 2026, si duole degli esiti, comunicati via pec il 14 gennaio 2026, della procedura di gara aperta, bandita dall’Agenzia del Demanio, per la selezione di operatori qualificati a cui affidare, con riferimento all’ambito territoriale di UC (lotto unico), il “ servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto: 1) assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione; 2) devoluti allo Stato ex art. 586 c.c.” (v. avviso di selezione in doc. 2 ricorrente).
2) Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, che ha depositato relazione difensiva con allegati il 26 febbraio 2026.
3) Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile emissione di sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Partecipavano alla selezione tre imprese: la ditta RR Demolizioni s.r.l. (di seguito solo “RR”), che si classificava prima (con un punteggio 96,64), la ricorrente IN, che arrivava seconda (con punteggio 88,00), e LL OR e Figli s.r.l. con socio unico, che arrivava terza (con punteggio 24,53).
1.2) Nell’avviso si premette che la selezione, essendo preordinata alla stipula di un contratto attivo per l’Amministrazione, non è sottoposta al D. Lgs. n. 36/2023, salvo le disposizioni espressamente richiamate negli atti di gara (v. § 3 avviso).
1.3) L’avviso richiede, al § 10, lett. “A.2”, l’iscrizione al Registro imprese “ per attività pertinente a quelle oggetto dell’affidamento ”.
1.4) Sempre al § 10 dell’avviso si chiarisce che l’offerta economica consta di due parti, cioè:
- “ B.1) La percentuale unica offerta, con un massimo di due decimali, in aumento rispetto al valore dei seguenti veicoli da rottamare: - Autocarro € 411,70; - Autoveicolo € 144,10; Ciclomotore/motoveicolo/microcar/velocipede/ monopattino € 10,29 ” (e con la precisazione che la percentuale deve essere unica per tutti i veicoli);
- “ B.2) I giorni di “franchigia” offerti per il ritiro dei veicoli, nel limite massimo di dieci giorni e con il limite minimo di 4 giorni ”.
1.5) Sempre nel § 10 dell’avviso si precisa che “ In caso di discordanza tra il valore della percentuale offerta espresso in cifre e quello espresso in lettere si considererà valida l’offerta più conveniente per l’Agenzia. Qualora il concorrente abbia indicato un numero di giorni superiori a 10, detta indicazione sarà considerata un mero errore materiale e pertanto l’offerta si intenderà comunque formulata per 10 giorni” .
1.6) Con verbale del 22 ottobre 2025 (doc. 4 ricorrente), la Commissione giudicatrice aveva rilevato che la RR aveva indicato una franchigia di giorni per il ritiro dei veicoli in modo difforme rispetto alla legge di gara, compilando il modello predisposto dalla stazione appaltante e inserendo il numero 3 nella sezione riguardante il ritiro dei veicoli, mentre l’avviso prevedeva un numero minimo di 4 giorni. La Commissione ha riparametrato il giorno di franchigia dell’offerente RR correggendolo automaticamente a giorni 4 ai fini del calcolo del punteggio. Nel medesimo verbale, la Commissione precisa che la correzione automatica di giorni riferita al concorrente RR “ non ha determinato un mutamento della graduatoria della procedura ” (v. verbale cit.).
1.7) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il numero dei giorni di franchigia costituiva elemento essenziale dell’offerta economica incidente sull’attribuzione del punteggio e tale dato, pertanto, non avrebbe potuto essere integrato;
- b) l’operatore interessato non poteva sostenere di essere stato indotto in errore da un’interpretazione errata delle norme di gara o dalla modulistica, stante il loro contenuto inequivocabile;
- c) quindi, la Commissione giudicatrice avrebbe arbitrariamente sostituito il dato numerico dichiarato dal concorrente aggiudicatario con un diverso valore, determinando un’alterazione postuma di un elemento costitutivo dell’offerta economica;
- d) RR avrebbe quindi dovuto essere esclusa dalla selezione.
1.8) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) RR non è iscritta nel registro delle imprese per un’attività pertinente a quella oggetto di affidamento, cioè l’attività di “demolizione carcasse” (codice ATECO 38.31.1);
- b) non è sufficiente un generico richiamo ad attività lato sensu affini o eterogenee, essendo di contro richiesto un rapporto di effettiva corrispondenza tra le attività risultanti dall’iscrizione camerale e quelle oggetto di affidamento, dovendosi escludere interpretazioni estensive o analogiche.
2) Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
2.1) Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che:
- a) l’Agenzia del Demanio, nella relazione difensiva depositata il 26 febbraio 2026, ha chiarito che più sono bassi i giorni di franchigia e maggiore è il vantaggio per la P.A., in quanto l’Amministrazione paga minori oneri di custodia dei veicoli presso le depositerie, legati proprio al minor numero di giornate a carico dell’Agenzia (v. pag. 2 cit. relazione);
- b) di tale vantaggio economico (in termini di risparmio per l’Agenzia) si dà atto anche nel verbale della Commissione del 22 ottobre 2025, laddove si precisa, a pag. 3 e tra parentesi, che il parametro di 3 giorni di franchigia, indicato da RR, è “ più conveniente per l’Agenzia ”;
- c) al riguardo, va osservato che, trattandosi di un contratto attivo, l’avviso di selezione contiene tutte clausole di salvaguardia del vantaggio per l’Amministrazione, come emerge dal fatto che i) in caso di discordanza tra il valore percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, viene considerato il valore più conveniente per l’Agenzia (v. contenuto dell’offerta descritto al § 10, lett. “B.1”), ii) in caso di giorni di franchigia superiori a 10 (peggiorativi per l’Agenzia), si considera valida l’offerta, intendendola formulata per 10 giorni (quindi col limite massimo di peggioramento per l’Amministrazione, come da contenuto dell’offerta descritto al § 10, lett. “B.2”);
- d) l’avviso di selezione non prevede espressamente clausole di salvaguardia per il caso di una offerta con un numero di giorni inferiore al minimo di 4, perché, in tal caso, il vantaggio per l’Amministrazione è tutelato in re ipsa ;
- e) prova ne sia che l’avviso, nel tutelare il vantaggio per l’Amministrazione, non sanziona con l’esclusione l’eventuale indicazione dei giorni di franchigia al di fuori della forbice da 4 a 10 giorni, tanto che, in caso di offerta peggiorativa oltre i 10 giorni, la considera, come detto, comunque valida (intendendola presentata per 10 giorni);
- f) del resto, parte ricorrente non deduce nemmeno in ricorso che la previsione del minimo di 4 giorni la ha indotta a formulare una offerta (di 5 giorni) che avrebbe potuto essere diversa se il bando avesse previsto un numero di giorni più ridotto (in via di pura ipotesi, 3 – che è il numero di giorni indicato da RR – al posto di 4);
- g) nel caso di specie, quindi, l’operato della Commissione giudicatrice non ha alterato la par condicio tra i concorrenti;
- h) la prima censura è quindi infondata.
2.2) Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che:
- a) l’avviso di selezione richiedeva l’iscrizione al Registro imprese “ per attività pertinente a quelle oggetto dell’affidamento ” (v. § 10, lett. A.2) e non contemplava uno specifico codice ATECO;
- b) dalla visura camerale di RR (in allegato alla relazione della P.A.), risulta che la prima classificata ha il codice Ateco 38.21.20 (che identifica la categoria del Recupero materiali metallici) e il suo oggetto sociale risulta coerente con l’oggetto della selezione, visto che riguarda, tra le altre cose, “ l’autorottamazione ed il recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, il recupero e la preparazione per il riciclaggio di cascami metallici effettuato anche attraverso le demolizioni nei locali delle imprese che cedono detti materiali, l’acquisto, la vendita ed il noleggio di autovetture, motocicli, cicli, motocarri e comunque veicoli di ogni specie, nonché l’attività di trasporto di cose per conto terzi ”;
- c) anche il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.
3) Il ricorso va quindi respinto.
4) Le spese di lite possono essere compensate tra la ricorrente e l’Amministrazione, considerata la fattispecie nel suo complesso.
5) Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l’Amministrazione resistente.
Nulla spese nei confronti dei soggetti non costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS AR, Presidente
ND UC, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND UC | SS AR |
IL SEGRETARIO