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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2592 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DEL BUE LUCA,
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 638/2024 del 7.10.2024 n.2074/2024 RG emesso in data 7.10.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.796,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 6/2020-10/2020 contestando l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, in quanto: a) il rapporto con l'obbligata principale
[...] aveva ad oggetto lavori edili da svolgersi presso il cantiere sito in Palazzolo sull'Oglio, via Pt_2
Santissima Trinità, per il periodo giugno-ottobre 2020 e in relazione ai quali erano state emesse fatture
(doc.1) tutte regolarmente pagate;
b) la era in possesso di regolare sul quale aveva Parte_2 CP_2 fatto affidamento prima di formalizzare il rapporto contrattuale intrattenuto con la stessa. 2. L si è costituito in giudizio evidenziando: a) che il verbale di accertamento ispettivo del CP_3
12.07.2021 (doc.1 fascicolo monitorio) aveva consentito agli ispettori di accertare che la Parte_2 operando come appaltatore/subappaltatore di lavori edili per numerose imprese clienti, fra cui anche la aveva omesso di versare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai lavoratori Parte_1 impiegati in detti appalti per l'importo complessivo di € 1.270.211,00; b) che, con particolare riferimento alla era stata individuata la contribuzione previdenziale dovuta dal Parte_1 Parte_2 limitatamente al periodo e in relazione ai lavoratori che erano stati impiegati nell'esecuzione delle opere appaltate dalla stessa, circostanza non contestata dalla ricorrente e dunque da ritenersi pacifica;
c) che la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza di regolare in capo alla CP_2 Parte_2 mentre risultava dai contratti di appalto/subappalto (doc.3 fascicolo monitorio) che al momento della loro stipulazione la non aveva dichiarato il possesso di regolare;
d) che, in ogni Parte_2 CP_2 caso, il possesso di DURC regolare da parte della non escludeva la possibilità per l' Parte_2 CP_1 di verificare successivamente la sussistenza degli adempimento contributivi, né valeva ad escludere o limitare la responsabilità solidale dell'appaltante ex art. 29 comma 2 D.lgs n.276 del 2003.
3. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
3.1. Va ribadita la fondatezza della pretesa contributiva avanzata da in forza degli esiti degli CP_3 accertamenti ispettivi, come compendiati nel verbale allegato al ricorso monitorio, in cui si dà atto dell'omesso pagamento da parte della (matricola n. 1519696346 – edilizia) dei contributi Parte_2 dovuti, avendovi la società provveduto solo per alcune mensilità, come riportato nella tabella a pag.
7 del verbale ispettivo, per un importo complessivo di € 1.270.211,00.
Con particolare riferimento ai rapporti con la gli ispettori hanno esaminato le fatture di Parte_1 vendita, i contratti di appalto e i POS, dai quali è emerso che la aveva eseguito lavori edili Parte_2 presso il cantiere della società ricorrente dal 01/06/2020 al 31/10/2020. La stessa ha Parte_1 comunicato i nominativi dei lavoratori della impiegati nel cantiere nel periodo di Parte_2 riferimento, pervenendo così all'individuazione del credito maturato pari a € 13.796,00, a titolo di contributi dovuti all' , di cui la è chiamata a rispondere come obbligata solidale. CP_3 Parte_1
Si ritiene dunque che tali elementi costituiscano prova sufficiente del credito azionato in assenza di elementi diversi forniti dalla ricorrente, che invero non ha neppure contestato specificamente i dati di fatto indicati nel verbale.
La giurisprudenza ritiene infatti che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
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relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017).
Nel caso che ci occupa, la ricorrente non solo non ha fornito elementi di prova diversi, ma non ha neppure contestato le specifiche modalità di svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti, limitandosi a sostenere l'avvenuto corretto pagamento delle fatture emesse dall'obbligata principale e il rilascio in suo favore di DURC regolare.
Senonché, a parte che la sussistenza di tale requisito, oltre a non essere in alcun modo provata e documentata, quand'anche fosse realmente esistente non varrebbe a limitare o escludere la responsabilità dell'appaltatore come correttamente evidenziato da , non potendosi assegnare al CP_3
DURC la valenza di negozio giuridico, dunque di atto dispositivo di posizioni giuridiche soggettive, rientrando esso, al contrario, nella categoria degli atti amministrativi cc.dd. di scienza o certificativi
(sul punto, cfr. Cass. Sez. Un. n.3169/2011).
Non sono di conseguenza ravvisabili nelle relative attestazioni i contenuti di una confessione circa l'avvenuto pagamento dei contributi da parte del soggetto a carico del quale viene fatta l'interrogazione informativa.
Oltretutto, nella sola richiesta del DURC inerente alla posizione contributiva della appaltatrice - ossia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in base alle disposizioni del d.m. 24 ottobre 2007 (sostituito dal d.m. 30.1.2015), ovvero per consentirne la partecipazione a procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia - non può ritenersi esaurita ogni forma di diligenza spendibile da parte della committente, ove si consideri che il rilascio di detto documento, di regola ad istanza della Ditta interessata a fruire
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dei suddetti benefici, consegue ad una verifica di carattere puramente formale, attivata attraverso l'interrogazione negli archivi degli Enti Previdenziali, sulla scorta di ciò che ivi risulta in base alle mere denunce e dichiarazioni (cc.dd. Modelli DM 10) compilate dalla Ditta stessa.
È, infatti, di intuibile evidenza che l'effettiva e concreta situazione debitoria della appaltatrice può essere riscontrata esclusivamente dagli Organi Ispettivi in sede di accertamento e che occorrono tempi adeguati alla complessità delle operazioni di accertamento affinché l'Ente previdenziale possa mutuare gli esiti dell'accertamento ispettivo e conformare ad essi i propri archivi.
Si tenga, inoltre, presente che, a mente dell'art. 5, secondo comma, del d.m. 24 ottobre 2007 nonché dell'art. 3, secondo comma, del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva sussiste, fra gli altri casi, anche in ipotesi di richieste di rateizzazione, per le quali l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Ne discende che non possa fondarsi esclusivamente sui contenuti del DURC il ragionevole affidamento della committente sull'effettiva situazione debitoria dell'appaltatrice rispetto alle posizioni dei dipendenti di quest'ultima.
Viceversa, la parte committente, proprio in ragione del meccanismo di responsabilità solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs.n.276/2003, ha senz'altro l'onere di acquisire idonee garanzie, in ordine all'effettiva solidità economica e solvibilità di una ditta, sin da epoca anteriore all'instaurarsi con questa del rapporto di appalto, ed attraverso fonti informative maggiormente rassicuranti per tutto quanto detto innanzi circa l'esigua portata della formale certificazione oggetto del DURC degli archivi degli Enti Previdenziali, cosa che non risulta che la società opponente si sia premurata di fare.
Peraltro, l'eventuale assenza di profili di colpa nell'operato della potrebbe al più rilevare Parte_1 nei rapporti interni tra essa e la appaltatrice inadempiente, ma non sarebbe opponibile ai terzi lavoratori dipendenti di questa, la garanzia delle cui posizioni retributive e contributive, in base alla complessiva ratio legis dell'art. 29, 2° comma, D.lgs n. 276/03, si deve ritenere attuata proprio attraverso l'indifferenza di tali posizioni alle vicende contrattuali tra committente e appaltatore.
In conclusione, in decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.700,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA.
4
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 6/10/2025
il Giudice del lavoro
Chiara SE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DEL BUE LUCA,
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 638/2024 del 7.10.2024 n.2074/2024 RG emesso in data 7.10.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 13.796,00, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo 6/2020-10/2020 contestando l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, in quanto: a) il rapporto con l'obbligata principale
[...] aveva ad oggetto lavori edili da svolgersi presso il cantiere sito in Palazzolo sull'Oglio, via Pt_2
Santissima Trinità, per il periodo giugno-ottobre 2020 e in relazione ai quali erano state emesse fatture
(doc.1) tutte regolarmente pagate;
b) la era in possesso di regolare sul quale aveva Parte_2 CP_2 fatto affidamento prima di formalizzare il rapporto contrattuale intrattenuto con la stessa. 2. L si è costituito in giudizio evidenziando: a) che il verbale di accertamento ispettivo del CP_3
12.07.2021 (doc.1 fascicolo monitorio) aveva consentito agli ispettori di accertare che la Parte_2 operando come appaltatore/subappaltatore di lavori edili per numerose imprese clienti, fra cui anche la aveva omesso di versare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai lavoratori Parte_1 impiegati in detti appalti per l'importo complessivo di € 1.270.211,00; b) che, con particolare riferimento alla era stata individuata la contribuzione previdenziale dovuta dal Parte_1 Parte_2 limitatamente al periodo e in relazione ai lavoratori che erano stati impiegati nell'esecuzione delle opere appaltate dalla stessa, circostanza non contestata dalla ricorrente e dunque da ritenersi pacifica;
c) che la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza di regolare in capo alla CP_2 Parte_2 mentre risultava dai contratti di appalto/subappalto (doc.3 fascicolo monitorio) che al momento della loro stipulazione la non aveva dichiarato il possesso di regolare;
d) che, in ogni Parte_2 CP_2 caso, il possesso di DURC regolare da parte della non escludeva la possibilità per l' Parte_2 CP_1 di verificare successivamente la sussistenza degli adempimento contributivi, né valeva ad escludere o limitare la responsabilità solidale dell'appaltante ex art. 29 comma 2 D.lgs n.276 del 2003.
3. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
3.1. Va ribadita la fondatezza della pretesa contributiva avanzata da in forza degli esiti degli CP_3 accertamenti ispettivi, come compendiati nel verbale allegato al ricorso monitorio, in cui si dà atto dell'omesso pagamento da parte della (matricola n. 1519696346 – edilizia) dei contributi Parte_2 dovuti, avendovi la società provveduto solo per alcune mensilità, come riportato nella tabella a pag.
7 del verbale ispettivo, per un importo complessivo di € 1.270.211,00.
Con particolare riferimento ai rapporti con la gli ispettori hanno esaminato le fatture di Parte_1 vendita, i contratti di appalto e i POS, dai quali è emerso che la aveva eseguito lavori edili Parte_2 presso il cantiere della società ricorrente dal 01/06/2020 al 31/10/2020. La stessa ha Parte_1 comunicato i nominativi dei lavoratori della impiegati nel cantiere nel periodo di Parte_2 riferimento, pervenendo così all'individuazione del credito maturato pari a € 13.796,00, a titolo di contributi dovuti all' , di cui la è chiamata a rispondere come obbligata solidale. CP_3 Parte_1
Si ritiene dunque che tali elementi costituiscano prova sufficiente del credito azionato in assenza di elementi diversi forniti dalla ricorrente, che invero non ha neppure contestato specificamente i dati di fatto indicati nel verbale.
La giurisprudenza ritiene infatti che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
2
relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017).
Nel caso che ci occupa, la ricorrente non solo non ha fornito elementi di prova diversi, ma non ha neppure contestato le specifiche modalità di svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti, limitandosi a sostenere l'avvenuto corretto pagamento delle fatture emesse dall'obbligata principale e il rilascio in suo favore di DURC regolare.
Senonché, a parte che la sussistenza di tale requisito, oltre a non essere in alcun modo provata e documentata, quand'anche fosse realmente esistente non varrebbe a limitare o escludere la responsabilità dell'appaltatore come correttamente evidenziato da , non potendosi assegnare al CP_3
DURC la valenza di negozio giuridico, dunque di atto dispositivo di posizioni giuridiche soggettive, rientrando esso, al contrario, nella categoria degli atti amministrativi cc.dd. di scienza o certificativi
(sul punto, cfr. Cass. Sez. Un. n.3169/2011).
Non sono di conseguenza ravvisabili nelle relative attestazioni i contenuti di una confessione circa l'avvenuto pagamento dei contributi da parte del soggetto a carico del quale viene fatta l'interrogazione informativa.
Oltretutto, nella sola richiesta del DURC inerente alla posizione contributiva della appaltatrice - ossia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in base alle disposizioni del d.m. 24 ottobre 2007 (sostituito dal d.m. 30.1.2015), ovvero per consentirne la partecipazione a procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia - non può ritenersi esaurita ogni forma di diligenza spendibile da parte della committente, ove si consideri che il rilascio di detto documento, di regola ad istanza della Ditta interessata a fruire
3
dei suddetti benefici, consegue ad una verifica di carattere puramente formale, attivata attraverso l'interrogazione negli archivi degli Enti Previdenziali, sulla scorta di ciò che ivi risulta in base alle mere denunce e dichiarazioni (cc.dd. Modelli DM 10) compilate dalla Ditta stessa.
È, infatti, di intuibile evidenza che l'effettiva e concreta situazione debitoria della appaltatrice può essere riscontrata esclusivamente dagli Organi Ispettivi in sede di accertamento e che occorrono tempi adeguati alla complessità delle operazioni di accertamento affinché l'Ente previdenziale possa mutuare gli esiti dell'accertamento ispettivo e conformare ad essi i propri archivi.
Si tenga, inoltre, presente che, a mente dell'art. 5, secondo comma, del d.m. 24 ottobre 2007 nonché dell'art. 3, secondo comma, del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva sussiste, fra gli altri casi, anche in ipotesi di richieste di rateizzazione, per le quali l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole. Ne discende che non possa fondarsi esclusivamente sui contenuti del DURC il ragionevole affidamento della committente sull'effettiva situazione debitoria dell'appaltatrice rispetto alle posizioni dei dipendenti di quest'ultima.
Viceversa, la parte committente, proprio in ragione del meccanismo di responsabilità solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs.n.276/2003, ha senz'altro l'onere di acquisire idonee garanzie, in ordine all'effettiva solidità economica e solvibilità di una ditta, sin da epoca anteriore all'instaurarsi con questa del rapporto di appalto, ed attraverso fonti informative maggiormente rassicuranti per tutto quanto detto innanzi circa l'esigua portata della formale certificazione oggetto del DURC degli archivi degli Enti Previdenziali, cosa che non risulta che la società opponente si sia premurata di fare.
Peraltro, l'eventuale assenza di profili di colpa nell'operato della potrebbe al più rilevare Parte_1 nei rapporti interni tra essa e la appaltatrice inadempiente, ma non sarebbe opponibile ai terzi lavoratori dipendenti di questa, la garanzia delle cui posizioni retributive e contributive, in base alla complessiva ratio legis dell'art. 29, 2° comma, D.lgs n. 276/03, si deve ritenere attuata proprio attraverso l'indifferenza di tali posizioni alle vicende contrattuali tra committente e appaltatore.
In conclusione, in decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.700,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA.
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Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 6/10/2025
il Giudice del lavoro
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