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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al n. 7102 / 2024 promossa da
- - ass. avv. MUSOLINO Parte_1 C.F._1
contro
, titolare di OO EA - - parte convenuta CP_1 C.F._2
contumace all'udienza del 9/5/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolta al tribunale affermando di aver lavorato dal 17.2.2014 Parte_1
al 24.12.2021 alle dipendenze di con mansioni di addetta alle pulizie, di CP_1
esser stata formalmente assunta solo in data 5.10.2015, di aver lavorato dalle ore 6.00 alle 14.00 cinque giorni a settimana e di essersi dimessa per il mancato pagamento delle retribuzioni da ottobre 2021 in poi, e lamentando il mancato pagamento delle retribuzioni dirette, indirette e differite e dell'indennità di mancato preavviso e chiedendo pertanto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive indicate nei conteggi trascritti nel ricorso,
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
1 2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni svolte dalla parte ricorrente e l'orario da questa osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (buste paga, lettera di dimissioni, estratto contributivo), delle deposizioni testimoniali acquisite e della mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, elemento, questo, in base al quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova dianzi indicati, tutti i fatti dedotti in ricorso possono ritenersi ammessi;
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del
15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute alla propria dipendente per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.5. il mancato pagamento delle retribuzioni integra una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c.;
2.6. in merito al quantum, il conteggio delle spettanze prodotto dalla parte ricorrente appare conforme ai dati retributivi del c.c.n.l. indicati nelle buste paga e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi € 72.807,27 a titolo di differenze retributive e di euro
10.174,48 a titolo di t.f.r.;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2 3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014
e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuto e condanna a pagare a la somma CP_1 Parte_1 di € 72.807,27 a titolo di differenze retributive e la somma di euro 10.174,48 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a rimborsare a le Parte_2 Parte_1 spese di causa liquidate in € 6699,00, oltre i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del
15%, contributo se versato.
La giudice
Roberta PASTORE
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