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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3086/2020 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 Parte_1
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO GIOVANNI ROSSO, presso il C.F._2 cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, C.F. con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nata a [...] [...], C.F. , Controparte_3 CP_2 C.F._3 con il patrocinio degli avv.ti VANIA CIRESE e CARLO MACCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
DO.SS CO , nata a [...] il [...], C.F. CP_4
, con il patrocinio dell'avv. ANGELO PELIGRA, presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTI E NEI CONFRONTI DI C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_2
SALVATORE BARRESI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 04/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti e di seguito indicate:
ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è Parte_3 riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare gli odierni resistenti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal danno biologico permanente nella percentuale accertata dal collegio peritale e, pertanto, pari al 40%, corrispondenti ad € 323.823,00, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig. è Parte_3 riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare gli odierni resistenti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'invalidità temporanea parziale nella misura del 75% per gg. 65, pari ad € 10.749,38, oltre alle spese mediche sostenute pari ad € 6.485,64, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare i resistenti in solido a titolo di danno non patrimoniale e ad una somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno da perdita di chances per la lesione della dignità dei ricorrenti;
4) Condannare i resistenti in solido a titolo di danno non patrimoniale e ad una somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno da perdita di chances per la lesione della dignità dei ricorrenti;
5) Accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. è riconducibile, Parte_2 seppur indirettamente, alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato la coniuge e per l'effetto condannare gli odierni resistenti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal danno morale subito dal marito per i patimenti e gli stati d'animo anche in conseguenza dell'impossibilità ad avere ulteriore prole, quantificata come “moderata” dal Collegio Peritale e quantificabile nella misura di 1/3 della somma riconosciuta a titolo di risarcimento alla coniuge, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
6) Con condanna alle spese sostenute, compresi i compensi corrisposti al CTU, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi, questi ultimi, a favore del procuratore sottoscritto.
pagina 2 di 20 Controparte_2
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e difesa, in accoglimento delle eccezioni e ragioni rassegnate in atti,
- Dichiarare improcedibile e/ o inammissibile il ricorso ex art 702 bis c.p.c. avversario, od in subordine, nel rito, fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. al fine di consentire l'istruzione della causa, e disporre, per l'effetto il mutamento del procedimento sommario di cognizione introdotto con ricorso ex art 702- bis c.p.c. in giudizio ordinario di cognizione.
- Nel merito rigettare tutte le domande di parte ricorrente / attrice poiché inammissibili e del tutto infondate in fatto e diritto o, comunque, ritenere e dichiarare la carenza della legittimazione passiva della resistente di nonché la sua totale mancanza di CP_6 CP_2 responsabilità, anche sotto il profilo tecnico ed organizzativo, in relazione ai fatti dedotti nella controversia e, per l'effetto, rigettare in ogni sua parte le domande dei ricorrenti.
- In via gradata, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 2236 c.c., l'inesistenza di responsabilità della resistente, con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti. Ad, ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza di responsabilità in capo alla resistente ai sensi dell'art. 1227 c.c. con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato.
- In via subordinata, qualora codesto Tribunale adito dovesse ritenere provati in tutto o in parte i fatti dedotti nel ricorso avversato e, dunque, accertare la sussistenza di elementi di responsabilità medica e il diritto di parte ricorrente al chiesto risarcimento,
- Condannare in via esclusiva i convenuti dr. e dr. , e l'assicuratrice CP_4 CP_3 al pagamento in solido di tutto quanto dovuto ai Controparte_7 ricorrenti odierni;
- Ovvero condannare in solido detti medici convenuti e l'assicuratrice
[...]
a rifondere alla di tutte le somme, nessuna Controparte_7 CP_6 CP_2 esclusa, che quest'ultima si trovasse condannata a corrispondere ai ricorrenti, anche in via solidale.
- Ritenere e dichiarare altresì che la determinazione del danno sia limitata a quanto effettivamente dovuto e provato in corso di causa e quantificato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, rigettando altresì la richiesta accessoria cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
IRENE CP_3 CP_3
1- dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c. per omessa notificazione alla dott.ssa e per omesso rispetto dei termini previsti dall'art. 8 comma 3 della Legge CP_3
24/17;
2- dichiarare l'inammissibilità per carenza dei presupposti ai sensi dell'art. 702 ter cpc;
3- disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per tutte le causali sopra riportate. pagina 3 di 20 Nel merito: rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In via gradata: nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre le pretese risarcitorie della ricorrente nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subiti e, in ogni caso, dare atto che la dott.ssa
è dipendente dell' , ex lege, chiede di CP_3 Controparte_2 essere garantita e tenuta indenne dalla eventuale condanna dalla stessa o dalla Compagnia di assicurazioni che garantisce la per tali tipi di danni;
Controparte_2 per il caso di mancata stipula della polizza assicurativa della Controparte_2 per tali tipi di danni;
[...] per il caso di mancata stipula della polizza assicurativa della Controparte_2
o nel caso di mancata operatività della garanzia, accertare l'inadempimento della
[...] struttura sanitaria all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo, di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario e conseguentemente condannare la , a risarcire alla Controparte_2 dott.ssa , i danni da questi subiti in dipendenza di detto inadempimento, CP_3 condannandolo a pagare direttamente alla ricorrente tutti i danni dalla stessa subiti oltre interessi e corrispettivo di rivalutazione monetaria ed al rimborso delle spese legali e di difesa del presente procedimento e, comunque, a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole: con vittoria di spese ed onorari di causa.
DO.SS PUCCIA CO
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare, disporre il mutamento di rito, con ogni conseguente incombenza di legge, autorizzando e disponendo, in ipotesi la chiamata in causa da parte dell'odierna comparente ed ex artt. 106 e 269 c.p.c. della Controparte_5
Nel merito, ritenuto e dichiarata la conformità dell'operato professionale tenuto dal medico nell'occorso e, in ogni ipotesi, la non riconducibilità dei danni asseritamente patiti dai ricorrenti a responsabilità del medesimo, rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondata ogni avversa domanda al riguardo. In ogni ipotesi, dire tenuta e condannare la in forza e per effetto Controparte_5 della polizza assicurativa n. 762076420 a data 17.10.2016, a manlevare e tenere indenne l'assicurata delle somme tutte per cui, in ipotesi, dovesse essere condannata al risarcimento in favore dei ricorrenti. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Controparte_5
In ordine alla garanzia:
- ritenere e dichiarare l'operatività soltanto residuale ed a secondo rischio della garanzia nascente dalla polizza stipulata dalla dott.ssa con la cui efficacia sarà limitata CP_4 CP_5 pagina 4 di 20 all'ipotesi in cui il risarcimento che si accerti eventualmente dovuto, ecceda il massimale della polizza stipulata, in ossequio all'obbligo di legge, dall'Azienda ospedaliera con altro assicuratore.
- in ogni caso, ritenere la garanzia operante alle condizioni e nei limiti indicati nella relativa polizza, compresi il massimale e lo scoperto ivi contemplati, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati, attesa l'operatività della garanzia esclusivamente per la quota di danno che risulti eventualmente imputabile in via diretta all'Assicurata. Nel merito:
- rigettare la domanda proposta nei confronti della dott.ssa CP_4
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda, circoscrivere la condanna nei limiti del vero, giusto e provato, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 5 di 20 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., i coniugi e adivano Parte_3 Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli stessi, derivati dall'omessa tempestiva diagnosi della mola vescicolare da cui era affetta la . Pt_3
La domanda risarcitoria veniva articolata sotto una duplice veste: la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice aveva determinato sia un danno all'integrità psicofisica, sia un danno da perdita di chance;
in particolare, secondo gli attori, la grave imperizia e l'imprudenza, imputata ai medici convenuti e alla struttura sanitaria nella gestione diagnostica del caso in esame aveva avuto, quale diretta conseguenza, sia una compromissione psicofisica non configurabile in caso di tempestivo intervento terapeutico, sia un'incidenza sul desiderio dei coniugi di avere ulteriori figli.
Gli attori esponevano in fatto quanto segue.
In data 30/09/2016 , a causa di un ritardo del ciclo mestruale, eseguiva Parte_3 delle analisi cliniche che ne confermavano lo stato di gravidanza e, prontamente, informava la ginecologa di fiducia, dott.ssa la quale le consigliava di ripetere l'esame Controparte_8 clinico e di fissare una visita di controllo.
In data 5/10/2016 l'attrice effettuava le analisi cliniche che evidenziavano un valore di beta
HCG di 2.588 mlU/ml – e quindi confermavano lo stato di gravidanza in corso – perciò prenotava una visita presso lo studio privato “Centro Medico e Diagnostico Servizi Ippocrate srls” della CP_4
In data 7/10/2016, a causa di perdite ematiche, l'attrice si recava al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di ove il medico di turno effettuava un esame ecografico e CP_2 diagnosticava:
“minaccia d'aborto in gravidanza iniziale, 5.5. settimane;
prognosticava il difficile compimento della gravidanza;
prescriveva alla paziente riposo assoluto, terapia medica con punture di Prontogest;
consigliava di programmare una successiva visita con la ginecologa di fiducia, ripetere le analisi cliniche per verificare il valore del beta HCG e verificare il sussistere dello stato di una presunta gravidanza gemellare”.
pagina 6 di 20 In data 10/10/2016 le analisi cliniche effettuate dall'attrice rilevavano un valore di beta HCG di
6.462 mlU/ml, superiore ai precedenti e sproporzionato rispetto ai parametri normali previsti in gravidanza che si attestano tra 200 e 170 mlU/ml.
In data 11/10/2016 l'attrice eseguiva la seconda visita presso lo studio medico privato della dott.ssa che effettuava un ulteriore controllo ecografico, all'esito del quale comunicava CP_4
che nella sospettata gravidanza gemellare un embrione si era già riassorbito e che l'altro avrebbe probabilmente avuto la stessa sorte, preannunciando l'interruzione della gravidanza.
Perciò, indicava all'odierna attrice di eseguire, dopo 5 giorni, un nuovo esame ecografico e di ripetere le analisi cliniche che, a detta della ginecologa, avrebbero senza dubbio evidenziato un valore del beta HCG uguale o inferiore al precedente.
In data 14/10/2016 la eseguiva le analisi cliniche le quali, però, disattendevano le Pt_3 previsioni della dott.ssa , in quanto rilevavano un valore di beta HCG pari a 25.247 CP_4
mlU/ml, quasi quintuplicato rispetto alle analisi precedenti (dell'11/10/2016); tuttavia, alla crescita esponenziale del valore ormonale non faceva seguito l'evoluzione della gravidanza.
La dott.ssa , informata dalla delle risultanze delle analisi cliniche, esortava CP_4 Pt_3
l'attrice a raggiungerla presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di reparto di CP_2
Ostetricia e Ginecologia, nel quale, trovandosi lì in turno, eseguiva un esame ecografico e comunicava alla paziente la necessità di eseguire, in regime di urgenza, un intervento di isterosuzione.
In data 17/10/2016 la veniva sottoposta all'intervento di isterosuzione, eseguito dalla Pt_3
dott.ssa , dipendente dell'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale di CP_3 sulla base della seguente diagnosi “Aborto interno. ”. A seguito CP_2 CP_9
dell'intervento non è stata effettuata l'analisi del valore del beta HCG (sulla base del quale la dott.ssa ha sospettato una gravidanza gemellare seguita da un aborto interno), né è stato CP_4
effettuato l'esame istologico sul materiale asportato a seguito del già menzionato intervento.
Nel mese di novembre 2016, dopo l'intervento di isterosuzione, la accusava ciclo Pt_3
mestruale abbondante e provvedeva ad informare la la quale la rassicurava;
nel CP_4
successivo mese di dicembre 2016, la segnalava alla l'assenza di ciclo Pt_3 CP_4 mestruale e la presenza di perdite ematiche e richiedeva una visita privata presso lo studio pagina 7 di 20 medico della dott.ssa . Al detto controllo il medico rilevava la presenza di una massa CP_4
consistente tra la tuba e l'ovaio e diagnosticava una gravidanza extrauterina.
In data 20/12/2016, l'attrice ripeteva le analisi del sangue ed appurava la presenza di un altissimo valore di beta HCG pari a 126.031. A questo punto la dott.ssa invitava la CP_4 paziente a ricoverarsi presso l'ospedale ragusano per sottoporsi ad ulteriori esami diagnostici.
In tale data l'attrice veniva trasferita d'urgenza al nosocomio di Vittoria per eseguire un intervento di laparoscopia ed asportare la presunta gravidanza extrauterina, diagnosticata dalla dott.ssa CP_4
Sempre in tale data, il medico di turno del P.O. di Vittoria e la dott.ssa , Per_1 CP_3 che in precedenza aveva eseguito l'intervento di isterosuzione presso il P.O. di a CP_2
seguito di esame ecografico, ipotizzavano la diagnosi di “mola vescicolare”, che trovava conferma poco dopo e che evidenziava la gravità delle condizioni in cui versava la . Pt_3
A seguito della suddetta diagnosi la decideva di recarsi presso il P.O. Pt_3 CP_10
Garibaldi Nesima di Catania ove veniva trasferita presso il reparto di oncologia, dal quale veniva dimessa in data 30/12/2016 con diagnosi di “metastasi polmonari da corionepitelioma”, ossia un tumore maligno che ai insedia nell'utero della donna.
Di conseguenza, vista la gravità della patologia diagnosticata, tornava a ricoverarsi presso il
P.O. per monitorare la sua condizione e per eseguire la biopsia del polmone CP_11 destro che confermava la diagnosi di “mola invasiva”.
In data 1/2/2017 decideva di recarsi presso il Dipartimento materno infantile dell'Ospedale San
Raffaele di Milano, nel quale rimaneva fino al 21/02/2017; da febbraio a giugno 2017 eseguiva nove cicli di chemioterapia, seguiti da ulteriori quattro cicli che si concludevano il 7/08/2017.
Ad aprile 2018, a seguito di ulteriori controlli ed accertamenti, veniva ricoverata presso il P.O.
San Raffaele di Milano per sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico. A seguito dell'operazione, con la quale sono state asportate definitivamente le salpingi uterine, la coppia
è stata privata della possibilità di poter dare alla luce un altro figlio, in quanto per la Pt_3
residua la possibilità di portare avanti una gravidanza solo facendo ricorso a tecniche di fecondazione assistita e con evidenti difficoltà a causa degli effetti che i cicli chemioterapici hanno causato sul suo tessuto ovarico.
pagina 8 di 20 Per tali ragioni i coniugi e incardinavano apposito procedimento di Pt_3 Pt_2
mediazione che si concludeva con esito negativo a causa della mancata partecipazione da parte Contr dell' di CP_2
In data 3/05/2019 gli odierni attori incardinavano ricorso ex art 696 bis c.p.c., ai sensi della
“Legge Gelli-Bianco”, al fine di ottenere la nomina di un CTU che accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite dagli attori nonché il nesso di causalità tra l'evento e la condotta dei medici e della struttura sanitaria. Nel giudizio indicato, iscritto al n. 2041/2019 R.G., si costituivano ritualmente l' e le dott.sse e , che chiamava in CP_12 CP_3 CP_4
garanzia la propria compagnia assicurativa.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, i coniugi e iscrivevano a ruolo Pt_2 Pt_3
il ricorso ex art 702 bis c.p.c., oggetto del presente giudizio – poi mutato in giudizio a cognizione ordinaria – al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'omessa diagnosi della mola vescicolare.
Le parti resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata dall'attrice.
All'udienza del 23/07/2021 veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e veniva autorizzata la chiamata in garanzia della richiesta dalla dott.ssa Controparte_5
. CP_4 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda degli attori Controparte_5
e formulando eccezioni sulla garanzia assicurativa.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
15/05/2023, il G.I. invitava le parti a valutare l'ipotesi di una soluzione conciliativa che si prospettasse nei seguenti termini: “le convenute con la sottoscrizione della presente proposta conciliativa si obbligano a corrispondere la complessiva somma di € 195.067,28 (di cui €
32.000,00 in favore di ) oltre € 8.000,00 (onnicomprensivi in favore di Parte_2 difensore dei ricorrenti oltre spese e compensi di ATP).
Gli attori e con l'adesione alla presente Parte_3 Parte_2
dichiarano di accettare la complessiva somma sopra indicata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non rinunciando al presente giudizio ed a far valere ogni altra pretesa
pagina 9 di 20 risarcitoria scaturente dalle condotte omissive dei resistenti in occasione dell'intervento cui si
è sottoposta e meglio descritto in atti (…)”. Contr Tuttavia, la su esposta proposta conciliativa non veniva accettata dall' convenuta.
La causa veniva, perciò, istruita con le prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) e con l'acquisizione della CTU medico legale redatta dal Collegio peritale in sede di ATP.
All'udienza del 4/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
Ciò premesso, deve essere vagliata l'eccezione preliminare di improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio per violazione dei termini di cui all'art. 8, comma 3, L.
24/2017, sollevata dalla dott.ssa e dall' CP_3 CP_12
Tale eccezione è infondata e la domanda attorea deve ritenersi procedibile anche se proposta oltre il termine di novanta giorni dal deposito della CTU e dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP.
Invero, come ritenuto in modo condivisibile dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di cognizione ha natura meramente ordinatoria (cfr. Trib. Busto Arsizio n. 1103/2023; Linee guida in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 Legge 24/2017 della XIII Sezione Civile del Tribunale di
Roma).
La contrapposta tesi della perentorietà del detto termine non convince sotto plurimi profili.
Anzitutto perché la stessa si pone in contrasto con la formulazione letterale dell'art. 8, comma
3, Legge n. 24/2017 da cui emerge che il rispetto del termine di novanta giorni per l'avvio della successiva fase sommaria di cognizione nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. è previsto “al fine di far salvi gli effetti della domanda”. Inoltre, la tesi della perentorietà del termine si porrebbe in netto contrasto con il principio di conservazione degli atti giudiziari e di ragionevole durata del processo.
Passando all'esame del merito, la domanda degli attori è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico va inquadrata nell'alveo della responsabilità di natura contrattuale.
pagina 10 di 20 L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr. Cass. n. 13066/2004; SS.UU. n. 9556/2002).
La responsabilità della struttura sanitaria ha pertanto natura contrattuale sia in relazione a propri fatti di inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (cfr. Cass. n. 12362/2006; Cass. 4400/2004), ancorché non siano alle sue dipendenze.
Riguardo, poi, alla responsabilità del medico verso il paziente è stato ritenuto che la natura contrattuale di tale responsabilità discenda dal c.d. “contatto sociale” instaurantesi tra quest'ultimo ed il medico chiamato ad adempiere nei suoi confronti la prestazione dal medesimo convenuto con la struttura sanitaria.
A tale stregua, la responsabilità tanto del medico che dell'ente ospedaliero trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c.
Con la legge n. 24/2017, c.d. “Legge Gelli – Bianco” è stata operata una distinzione fra la responsabilità della struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria. Il comma 1 dell'art. 7 della detta legge afferma che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. nei confronti dei pazienti per i danni causati dagli esercenti di cui si avvale la struttura, senza che sia rilevante che l'operatore sanitario responsabile non sia dipendente della struttura medesima. Diversamente, il comma 3 della detta norma, dispone che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Occorre, perciò, comprendere se tali ultime disposizioni normative siano applicabili anche ai giudizi in corso rispetto a fatti, come nel caso in esame, verificatesi antecedentemente all'entrata in vigore della legge.
pagina 11 di 20 La questione interpretativa non si pone in riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, per la quale ha trovato conferma l'orientamento giurisprudenziale prevalente della natura contrattuale della responsabilità, ma in riferimento alla responsabilità del medico giacché ove si propendesse per l'applicazione retroattiva della legge Gelli, dovrebbe concludersi per ritenere applicabile la disciplina aquiliana, più sfavorevole al danneggiato.
Sul punto, si ritiene di aderire alla tesi dell'inapplicabilità retroattiva della legge a fatti già Pt_4 verificatisi o comunque antecedenti alla sua entrata in vigore del 1/04/2017. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. n. 28994/2019).
Ne consegue che nel caso in esame – relativo a fatti accaduti nel 2016 – andranno applicati i principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, ritenendo di natura contrattuale anche la responsabilità del medico.
Premesso quanto sopra, in relazione all'onere probatorio in tema di responsabilità da inadempimento, deve essere richiamato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione secondo il quale in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
In materia di nesso di causalità, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di aver agito con
pagina 12 di 20 la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”
(Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 28991/2019).
La Suprema Corte ha ancora chiarito che nei giudizi di malpractice medica si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore / danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (Cass. Civ. n. 1045/2019; Cass. n.
18392/2017).
Tanto premesso in punto di diritto, giova osservare che la consulenza tecnica collegiale, espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha offerto conclusioni esaurienti, complete e precise che meritano di essere condivise, in quanto logicamente coerenti, puntualmente motivate e basate su un approfondito esame anamnestico e su un accurato studio della documentazione medica in atti.
I consulenti hanno concluso che: “(…) è opinione degli scriventi che la condotta posta in essere dalla dott.ssa e dalla dott.ssa debba essere considerata CP_3 Controparte_8 omissiva. La prima per non aver provveduto, contravvenendo alle raccomandazioni delle linee guida, a disporre l'effettuazione dell'esame istologico del materiale presunto abortivo prelevato. Attività questa che, è certo, avrebbe consentito di individuare e conseguentemente trattare con la necessaria tempestività la malattia del trofoblasto sofferta dalla . Ciò Pt_3
ha privato l'odierna periziata della possibilità di un adeguato trattamento chemioterapico che, con ogni probabilità, avrebbe evitato l'ulteriore evoluzione peggiorativa della malattia verso la forma metastatica cui ella è andata incontro.
Alla determinazione del ritardo diagnostico dinanzi descritto, ha certamente contribuito la condotta della dott.ssa la quale, si ribadisce, non valorizzò sufficientemente i dati CP_4
clinico – strumentali pervenuti nella sua disponibilità. Dati che è da ritenere che fossero quanto meno suggestivi per il sospetto di malattia del trofoblasto.
pagina 13 di 20 È da ritenere più probabile che non che una condotta professionale differente, tale da anticipare significativamente la diagnosi avrebbe consentito la guarigione, attraverso la somministrazione delle più idonee terapie.
A tale proposito, si segnala, come secondo l'OMS la percentuale di guarigione di una malattia trofoblastica è del 94%, mentre per le donne con mola idatiforme la percentuale è del 100%.
Ciò a significare l'elevata probabilità con cui una più tempestiva diagnosi avrebbe consentito il raggiungimento della guarigione clinica. (…) è opinione di chi scrive che il danno biologico determinato dall'errore diagnostico suddetto può quantificarsi nella misura del 40%” (pagg.
40 a 42 della CTU in atti).
I CTU hanno pertanto concluso che la condotta omissiva sia della dott.ssa che Controparte_8
della dott.ssa ha determinato un grave ritardo nella diagnosi della malattia e nella CP_3 somministrazione delle cure. Tenuto conto, inoltre, della presenza dimostrata di metastasi a distanza, hanno ritenuto che il danno biologico correlato alla condizione patologica dell'attrice vada quantificato nella misura del 40% del totale, oltre al riconoscimento di 65 giorni di ITP al
75%.
Dalle conclusioni rassegnate dal collegio peritale emerge la sussistenza della responsabilità medica della struttura sanitaria e dei medici convenuti.
A fronte dell'onere probatorio soddisfatto dagli attori, i convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria di aver agito con diligenza e perizia limitandosi a prospettare circostanze generiche, prive di riscontro scientifico, inidonee ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva posta in essere dai medici e i danni patiti dagli attori.
Sulla quantificazione del danno non patrimoniale si rileva, come già indicato in seno all'ordinanza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con cui il Giudice ha tentato la conciliazione, che l'attrice ha peggiorato la qualità delle sue condizioni di vita con ripercussioni personali di natura dinamico relazionale;
è verosimile che la stessa a causa dell'omessa diagnosi e dell'aggravamento della patologia abbia patito anche a livello emotivo conseguenti pesanti che giustificano la personalizzazione della liquidazione del danno nella misura del 25%, sicché si avrà, facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano:
- età della danneggiata al momento dell'evento lesivo: 37 anni pagina 14 di 20 - danno non patrimoniale risarcibile comprensivo di incremento per la sofferenza patita e con massima personalizzazione: € 356.136,00;
- spese mediche: € 6.485,64;
- 65 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: € 10.749,38 per un importo totale di € 373.371,02.
Inoltre, in favore del coniuge , deve essere liquidato a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale una somma pari a un terzo di quella riconosciuta al coniuge, cioè € 124.457,00.
Lo stesso ha invero risentito in via immediata o riflessa del danno subito dalla moglie, in quanto incidente sulla sfera relazionale e sulla vita di coppia.
Tali somme devono essere devalutate al giorno del sinistro (€ 309.081,97 ed € 103.027,32) e successivamente rivalutate secondo gli indici ISTAT, e sul capitale rivalutato vanno calcolati gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro alla liquidazione del danno contenuta in sentenza (l'interesse va calcolato sulla somma rivalutata anno per anno così come indicato da
Cass. SS.UU. n. 1712 del 17/02/1995); si ottengono in tale modo gli importi complessivi di €
412.580,32 per e di € 137.526,77 per . Pt_3 Pt_2
Gli attori hanno altresì richiesto il risarcimento dell'ulteriore danno consistito nella perdita di chances in quanto, a causa della omessa tempestiva diagnosi della mola vescicolare la Pt_3
si è dovuta sottoporre ad invasivi e molteplici cicli di chemioterapia che hanno arrecato danni anche ad altri organi vitali (in specie metastasi ai polmoni) e hanno determinato una situazione ormonale di peri menopausa che ha impedito agli attori di pianificare una futura gravidanza, circostanza difficilmente realizzabile anche con le tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
Detto danno, tuttavia, si ritiene ricompreso nella somma sopra liquidata con il riconoscimento della personalizzazione massima del danno morale.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che ha posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, quale categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale, dovendosi ricondurre ad essa tutte le diverse e molteplici voci di pregiudizio elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) che non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio, ma possono venire in considerazione in sede di “adeguamento del risarcimento” al pagina 15 di 20 caso specifico, laddove il danneggiato abbia allegato e dimostrato aspetti peculiari della fattispecie che impongano, all'attività di aestimatio di procedere ad una personalizzazione del danno (Cass. n. 7513/2018).
Gli attori, inoltre, hanno indicato in generale la perdita di chance di una migliore qualità della vita senza chiarire se si intenda indicare il peggioramento della qualità della vita della Pt_3
o invece la perdita di chance dei coniugi rispetto alla possibilità di ricercare un'ulteriore gravidanza e allargare la famiglia, in quanto l'omessa e ritardata diagnosi avrebbe ridotto – se non addirittura azzerato – detta possibilità.
In ogni caso, per come è stata formulata la domanda, nel presente giudizio non vi è spazio per il risarcimento del danno da perdita di chance, il quale non corrisponde ad un interesse o ad una situazione di aspettativa legittima, inteso come entità preesistente al danno-conseguenza, risarcibile aggirando la prova della relazione eziologica che deve sempre sussistere tra la condotta lesiva e l'evento del danno. Se così non fosse, cioè se alla condotta colposa del debitore corrispondesse in via automatica un danno-conseguenza parametrato alla perdita potenziale di guarigione o miglioramento della vita, l'obbligazione del contratto d'opera professionale si trasformerebbe in obbligazione di risultato (cfr. Cass. n. 5641/2018; Cass.
26303/2019).
La ha altresì chiesto il risarcimento del danno da mancato consenso rispetto Pt_3 all'intervento di isterosuzione, deducendo una lesione del suo diritto all'autodeterminazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra
pagina 16 di 20 inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".” (Cass. n. 24471/2020; nello stesso senso Cass. n. 28985/2019 e n. 19199/2018). Precisa la Suprema Corte che le conseguenze dannose che derivino dalla lesione del diritto all'autodeterminazione “devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (Cass. n.
28985/2019).
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dedotto in modo compiuto quali conseguenze dannose sulla sua libertà di autodeterminazione, diverse dunque da quelle alla salute, siano derivate dalla mancanza di una corretta informazione rispetto all'intervento di isterosuzione.
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento della domanda degli attori, l'
[...]
, e devono essere condannate, in solido tra Controparte_2 CP_3 Controparte_8
loro, a corrispondere a la somma di € 412.580,32 e a Parte_3 Parte_2 la somma di € 137.526,77, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
Deve a questo punto essere esaminata la domanda di rivalsa formulata da nei CP_3 confronti dell' CP_12
La responsabilità nei confronti degli attori tra la struttura sanitaria ed il medico, in un caso del genere, va ripartita in maniera paritaria, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono
pagina 17 di 20 derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049
c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. III n. 29001/2021; n.
28987/2019).
L' deve pertanto essere condannata a tenere indenne della metà CP_12 CP_3 dell'importo che la stessa dovesse versare agli attori a titolo di risarcimento.
Deve infine essere accolta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_8 [...]
Controparte_5
Risulta dagli atti che in data 31/05/2014 la dott.ssa ha stipulato con la polizza CP_4 CP_5
assicurativa n. 1/58563/122/762076420, a copertura della responsabilità civile verso terzi connessi all'esercizio dell'attività professionale svolta di medico ginecologo ambulatoriale
(esclusi interventi chirurgici e assistenza al parto), con un massimale di € 1.500.000,00; in particolare, la società garantisce l'assicurato, entro il massimale e i limiti indicati nella polizza e se civilmente responsabile ai sensi di legge, per quanto deve pagare a terzi per le perdite patrimoniali e per i danni causati involontariamente nell'esercizio dell'attività professionale identificata in scheda di polizza.
Deve essere rigettata l'eccezione di sull'operatività della copertura assicurativa “a CP_5 secondo rischio” rispetto alla garanzia assicurativa stipulata dall' Controparte_2
, non emergendo dal contratto tale limitazione.
[...]
pagina 18 di 20 Sono invece fondate le eccezioni relative allo scoperto e alla limitazione della copertura alla responsabilità personale dell'assicurato.
Invero, ai sensi dell'art. 5 lett. e) dell'Allegato MED, rubricato “Scoperto” l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scopertodel 10% di ogni sinistro con il massimo di €
25.000,00 (venticinquemila euro) e con il minimo € 1.000,00 (tremila euro), in considerazione dell'attività di medico ginecologo ambulatoriale (esclusi interventi chirurgici ed assistenza al parto) svolta dall'assicurato ed espressamente contemplata nella scheda di polizza, prodotta in atti (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . CP_5
Inoltre, l'art. 6 delle condizioni di polizza previste dall'allegato MED, dispone che “nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione è limitata alla sola esclusiva e personale responsabilità attribuibile all' , indipendentemente dalla solvibilità di Parte_5 ognuno”.
Alla luce di quanto esposto, deve essere condannata a tenere Controparte_5 indenne dell'importo che questa dovesse versare agli attori, a titolo di Controparte_8 risarcimento e di spese legali, nella misura di un terzo e con lo scoperto di € 25.000,00.
Riguardo alle spese, la Suprema Corte ha chiarito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (Cass. n. 18076/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli attori degli onorari.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3086/2020:
NA l' , e , in Controparte_2 CP_3 Controparte_8
solido tra loro, a corrispondere a la somma di € 412.580,32 e a Parte_3
la somma di € 137.526,77, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Parte_2
RIGETTA per il resto la domanda degli attori.
pagina 19 di 20 NA l' a tenere indenne della Controparte_2 CP_3
metà dell'importo che la stessa dovesse versare agli attori a titolo di risarcimento.
NA a tenere indenne dell'importo che questa Controparte_5 Controparte_8
dovesse versare agli attori, a titolo di risarcimento e di spese legali, nella misura di un terzo e con lo scoperto di € 25.000,00.
NA i convenuti, in solido tra loro alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali che si liquidano in € 634,00 per esborsi e in € 29.193,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Filippo Giovanni Rosso della somma liquidata per compenso.
PONE a carico dei convenuti, in solido tra loro, il compenso liquidato ai CTU nel procedimento di ATP n. 2041/2019 RG.
NA alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_5 Controparte_8
che si liquidano in € 1.240,00 per esborsi e in € 9.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 04/07/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3086/2020 avente ad oggetto responsabilità medica, promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 Parte_1
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO GIOVANNI ROSSO, presso il C.F._2 cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, C.F. con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VALLONE DANILO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
, nata a [...] [...], C.F. , Controparte_3 CP_2 C.F._3 con il patrocinio degli avv.ti VANIA CIRESE e CARLO MACCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
DO.SS CO , nata a [...] il [...], C.F. CP_4
, con il patrocinio dell'avv. ANGELO PELIGRA, presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTI E NEI CONFRONTI DI C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_2
SALVATORE BARRESI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 04/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti e di seguito indicate:
ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) Accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è Parte_3 riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare gli odierni resistenti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal danno biologico permanente nella percentuale accertata dal collegio peritale e, pertanto, pari al 40%, corrispondenti ad € 323.823,00, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig. è Parte_3 riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare gli odierni resistenti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'invalidità temporanea parziale nella misura del 75% per gg. 65, pari ad € 10.749,38, oltre alle spese mediche sostenute pari ad € 6.485,64, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare i resistenti in solido a titolo di danno non patrimoniale e ad una somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno da perdita di chances per la lesione della dignità dei ricorrenti;
4) Condannare i resistenti in solido a titolo di danno non patrimoniale e ad una somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno da perdita di chances per la lesione della dignità dei ricorrenti;
5) Accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. è riconducibile, Parte_2 seppur indirettamente, alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato la coniuge e per l'effetto condannare gli odierni resistenti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal danno morale subito dal marito per i patimenti e gli stati d'animo anche in conseguenza dell'impossibilità ad avere ulteriore prole, quantificata come “moderata” dal Collegio Peritale e quantificabile nella misura di 1/3 della somma riconosciuta a titolo di risarcimento alla coniuge, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria;
6) Con condanna alle spese sostenute, compresi i compensi corrisposti al CTU, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi, questi ultimi, a favore del procuratore sottoscritto.
pagina 2 di 20 Controparte_2
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e difesa, in accoglimento delle eccezioni e ragioni rassegnate in atti,
- Dichiarare improcedibile e/ o inammissibile il ricorso ex art 702 bis c.p.c. avversario, od in subordine, nel rito, fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. al fine di consentire l'istruzione della causa, e disporre, per l'effetto il mutamento del procedimento sommario di cognizione introdotto con ricorso ex art 702- bis c.p.c. in giudizio ordinario di cognizione.
- Nel merito rigettare tutte le domande di parte ricorrente / attrice poiché inammissibili e del tutto infondate in fatto e diritto o, comunque, ritenere e dichiarare la carenza della legittimazione passiva della resistente di nonché la sua totale mancanza di CP_6 CP_2 responsabilità, anche sotto il profilo tecnico ed organizzativo, in relazione ai fatti dedotti nella controversia e, per l'effetto, rigettare in ogni sua parte le domande dei ricorrenti.
- In via gradata, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 2236 c.c., l'inesistenza di responsabilità della resistente, con ogni consequenziale statuizione di rigetto della domanda dei ricorrenti. Ad, ogni caso, ritenere e dichiarare l'inesistenza di responsabilità in capo alla resistente ai sensi dell'art. 1227 c.c. con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato.
- In via subordinata, qualora codesto Tribunale adito dovesse ritenere provati in tutto o in parte i fatti dedotti nel ricorso avversato e, dunque, accertare la sussistenza di elementi di responsabilità medica e il diritto di parte ricorrente al chiesto risarcimento,
- Condannare in via esclusiva i convenuti dr. e dr. , e l'assicuratrice CP_4 CP_3 al pagamento in solido di tutto quanto dovuto ai Controparte_7 ricorrenti odierni;
- Ovvero condannare in solido detti medici convenuti e l'assicuratrice
[...]
a rifondere alla di tutte le somme, nessuna Controparte_7 CP_6 CP_2 esclusa, che quest'ultima si trovasse condannata a corrispondere ai ricorrenti, anche in via solidale.
- Ritenere e dichiarare altresì che la determinazione del danno sia limitata a quanto effettivamente dovuto e provato in corso di causa e quantificato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, rigettando altresì la richiesta accessoria cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
IRENE CP_3 CP_3
1- dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c. per omessa notificazione alla dott.ssa e per omesso rispetto dei termini previsti dall'art. 8 comma 3 della Legge CP_3
24/17;
2- dichiarare l'inammissibilità per carenza dei presupposti ai sensi dell'art. 702 ter cpc;
3- disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per tutte le causali sopra riportate. pagina 3 di 20 Nel merito: rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In via gradata: nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre le pretese risarcitorie della ricorrente nei limiti in cui sarà data effettiva prova dei presunti danni subiti e, in ogni caso, dare atto che la dott.ssa
è dipendente dell' , ex lege, chiede di CP_3 Controparte_2 essere garantita e tenuta indenne dalla eventuale condanna dalla stessa o dalla Compagnia di assicurazioni che garantisce la per tali tipi di danni;
Controparte_2 per il caso di mancata stipula della polizza assicurativa della Controparte_2 per tali tipi di danni;
[...] per il caso di mancata stipula della polizza assicurativa della Controparte_2
o nel caso di mancata operatività della garanzia, accertare l'inadempimento della
[...] struttura sanitaria all'obbligo imposto ex lege e dal contratto collettivo, di stipula di polizza assicurativa per la responsabilità verso terzi in favore del proprio personale sanitario e conseguentemente condannare la , a risarcire alla Controparte_2 dott.ssa , i danni da questi subiti in dipendenza di detto inadempimento, CP_3 condannandolo a pagare direttamente alla ricorrente tutti i danni dalla stessa subiti oltre interessi e corrispettivo di rivalutazione monetaria ed al rimborso delle spese legali e di difesa del presente procedimento e, comunque, a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole: con vittoria di spese ed onorari di causa.
DO.SS PUCCIA CO
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare, disporre il mutamento di rito, con ogni conseguente incombenza di legge, autorizzando e disponendo, in ipotesi la chiamata in causa da parte dell'odierna comparente ed ex artt. 106 e 269 c.p.c. della Controparte_5
Nel merito, ritenuto e dichiarata la conformità dell'operato professionale tenuto dal medico nell'occorso e, in ogni ipotesi, la non riconducibilità dei danni asseritamente patiti dai ricorrenti a responsabilità del medesimo, rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondata ogni avversa domanda al riguardo. In ogni ipotesi, dire tenuta e condannare la in forza e per effetto Controparte_5 della polizza assicurativa n. 762076420 a data 17.10.2016, a manlevare e tenere indenne l'assicurata delle somme tutte per cui, in ipotesi, dovesse essere condannata al risarcimento in favore dei ricorrenti. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
Controparte_5
In ordine alla garanzia:
- ritenere e dichiarare l'operatività soltanto residuale ed a secondo rischio della garanzia nascente dalla polizza stipulata dalla dott.ssa con la cui efficacia sarà limitata CP_4 CP_5 pagina 4 di 20 all'ipotesi in cui il risarcimento che si accerti eventualmente dovuto, ecceda il massimale della polizza stipulata, in ossequio all'obbligo di legge, dall'Azienda ospedaliera con altro assicuratore.
- in ogni caso, ritenere la garanzia operante alle condizioni e nei limiti indicati nella relativa polizza, compresi il massimale e lo scoperto ivi contemplati, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati, attesa l'operatività della garanzia esclusivamente per la quota di danno che risulti eventualmente imputabile in via diretta all'Assicurata. Nel merito:
- rigettare la domanda proposta nei confronti della dott.ssa CP_4
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda, circoscrivere la condanna nei limiti del vero, giusto e provato, senza vincolo di solidarietà passiva con eventuali altri obbligati.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 5 di 20 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., i coniugi e adivano Parte_3 Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli stessi, derivati dall'omessa tempestiva diagnosi della mola vescicolare da cui era affetta la . Pt_3
La domanda risarcitoria veniva articolata sotto una duplice veste: la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza dei sanitari che avevano avuto in cura l'attrice aveva determinato sia un danno all'integrità psicofisica, sia un danno da perdita di chance;
in particolare, secondo gli attori, la grave imperizia e l'imprudenza, imputata ai medici convenuti e alla struttura sanitaria nella gestione diagnostica del caso in esame aveva avuto, quale diretta conseguenza, sia una compromissione psicofisica non configurabile in caso di tempestivo intervento terapeutico, sia un'incidenza sul desiderio dei coniugi di avere ulteriori figli.
Gli attori esponevano in fatto quanto segue.
In data 30/09/2016 , a causa di un ritardo del ciclo mestruale, eseguiva Parte_3 delle analisi cliniche che ne confermavano lo stato di gravidanza e, prontamente, informava la ginecologa di fiducia, dott.ssa la quale le consigliava di ripetere l'esame Controparte_8 clinico e di fissare una visita di controllo.
In data 5/10/2016 l'attrice effettuava le analisi cliniche che evidenziavano un valore di beta
HCG di 2.588 mlU/ml – e quindi confermavano lo stato di gravidanza in corso – perciò prenotava una visita presso lo studio privato “Centro Medico e Diagnostico Servizi Ippocrate srls” della CP_4
In data 7/10/2016, a causa di perdite ematiche, l'attrice si recava al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di ove il medico di turno effettuava un esame ecografico e CP_2 diagnosticava:
“minaccia d'aborto in gravidanza iniziale, 5.5. settimane;
prognosticava il difficile compimento della gravidanza;
prescriveva alla paziente riposo assoluto, terapia medica con punture di Prontogest;
consigliava di programmare una successiva visita con la ginecologa di fiducia, ripetere le analisi cliniche per verificare il valore del beta HCG e verificare il sussistere dello stato di una presunta gravidanza gemellare”.
pagina 6 di 20 In data 10/10/2016 le analisi cliniche effettuate dall'attrice rilevavano un valore di beta HCG di
6.462 mlU/ml, superiore ai precedenti e sproporzionato rispetto ai parametri normali previsti in gravidanza che si attestano tra 200 e 170 mlU/ml.
In data 11/10/2016 l'attrice eseguiva la seconda visita presso lo studio medico privato della dott.ssa che effettuava un ulteriore controllo ecografico, all'esito del quale comunicava CP_4
che nella sospettata gravidanza gemellare un embrione si era già riassorbito e che l'altro avrebbe probabilmente avuto la stessa sorte, preannunciando l'interruzione della gravidanza.
Perciò, indicava all'odierna attrice di eseguire, dopo 5 giorni, un nuovo esame ecografico e di ripetere le analisi cliniche che, a detta della ginecologa, avrebbero senza dubbio evidenziato un valore del beta HCG uguale o inferiore al precedente.
In data 14/10/2016 la eseguiva le analisi cliniche le quali, però, disattendevano le Pt_3 previsioni della dott.ssa , in quanto rilevavano un valore di beta HCG pari a 25.247 CP_4
mlU/ml, quasi quintuplicato rispetto alle analisi precedenti (dell'11/10/2016); tuttavia, alla crescita esponenziale del valore ormonale non faceva seguito l'evoluzione della gravidanza.
La dott.ssa , informata dalla delle risultanze delle analisi cliniche, esortava CP_4 Pt_3
l'attrice a raggiungerla presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di reparto di CP_2
Ostetricia e Ginecologia, nel quale, trovandosi lì in turno, eseguiva un esame ecografico e comunicava alla paziente la necessità di eseguire, in regime di urgenza, un intervento di isterosuzione.
In data 17/10/2016 la veniva sottoposta all'intervento di isterosuzione, eseguito dalla Pt_3
dott.ssa , dipendente dell'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale di CP_3 sulla base della seguente diagnosi “Aborto interno. ”. A seguito CP_2 CP_9
dell'intervento non è stata effettuata l'analisi del valore del beta HCG (sulla base del quale la dott.ssa ha sospettato una gravidanza gemellare seguita da un aborto interno), né è stato CP_4
effettuato l'esame istologico sul materiale asportato a seguito del già menzionato intervento.
Nel mese di novembre 2016, dopo l'intervento di isterosuzione, la accusava ciclo Pt_3
mestruale abbondante e provvedeva ad informare la la quale la rassicurava;
nel CP_4
successivo mese di dicembre 2016, la segnalava alla l'assenza di ciclo Pt_3 CP_4 mestruale e la presenza di perdite ematiche e richiedeva una visita privata presso lo studio pagina 7 di 20 medico della dott.ssa . Al detto controllo il medico rilevava la presenza di una massa CP_4
consistente tra la tuba e l'ovaio e diagnosticava una gravidanza extrauterina.
In data 20/12/2016, l'attrice ripeteva le analisi del sangue ed appurava la presenza di un altissimo valore di beta HCG pari a 126.031. A questo punto la dott.ssa invitava la CP_4 paziente a ricoverarsi presso l'ospedale ragusano per sottoporsi ad ulteriori esami diagnostici.
In tale data l'attrice veniva trasferita d'urgenza al nosocomio di Vittoria per eseguire un intervento di laparoscopia ed asportare la presunta gravidanza extrauterina, diagnosticata dalla dott.ssa CP_4
Sempre in tale data, il medico di turno del P.O. di Vittoria e la dott.ssa , Per_1 CP_3 che in precedenza aveva eseguito l'intervento di isterosuzione presso il P.O. di a CP_2
seguito di esame ecografico, ipotizzavano la diagnosi di “mola vescicolare”, che trovava conferma poco dopo e che evidenziava la gravità delle condizioni in cui versava la . Pt_3
A seguito della suddetta diagnosi la decideva di recarsi presso il P.O. Pt_3 CP_10
Garibaldi Nesima di Catania ove veniva trasferita presso il reparto di oncologia, dal quale veniva dimessa in data 30/12/2016 con diagnosi di “metastasi polmonari da corionepitelioma”, ossia un tumore maligno che ai insedia nell'utero della donna.
Di conseguenza, vista la gravità della patologia diagnosticata, tornava a ricoverarsi presso il
P.O. per monitorare la sua condizione e per eseguire la biopsia del polmone CP_11 destro che confermava la diagnosi di “mola invasiva”.
In data 1/2/2017 decideva di recarsi presso il Dipartimento materno infantile dell'Ospedale San
Raffaele di Milano, nel quale rimaneva fino al 21/02/2017; da febbraio a giugno 2017 eseguiva nove cicli di chemioterapia, seguiti da ulteriori quattro cicli che si concludevano il 7/08/2017.
Ad aprile 2018, a seguito di ulteriori controlli ed accertamenti, veniva ricoverata presso il P.O.
San Raffaele di Milano per sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico. A seguito dell'operazione, con la quale sono state asportate definitivamente le salpingi uterine, la coppia
è stata privata della possibilità di poter dare alla luce un altro figlio, in quanto per la Pt_3
residua la possibilità di portare avanti una gravidanza solo facendo ricorso a tecniche di fecondazione assistita e con evidenti difficoltà a causa degli effetti che i cicli chemioterapici hanno causato sul suo tessuto ovarico.
pagina 8 di 20 Per tali ragioni i coniugi e incardinavano apposito procedimento di Pt_3 Pt_2
mediazione che si concludeva con esito negativo a causa della mancata partecipazione da parte Contr dell' di CP_2
In data 3/05/2019 gli odierni attori incardinavano ricorso ex art 696 bis c.p.c., ai sensi della
“Legge Gelli-Bianco”, al fine di ottenere la nomina di un CTU che accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite dagli attori nonché il nesso di causalità tra l'evento e la condotta dei medici e della struttura sanitaria. Nel giudizio indicato, iscritto al n. 2041/2019 R.G., si costituivano ritualmente l' e le dott.sse e , che chiamava in CP_12 CP_3 CP_4
garanzia la propria compagnia assicurativa.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, i coniugi e iscrivevano a ruolo Pt_2 Pt_3
il ricorso ex art 702 bis c.p.c., oggetto del presente giudizio – poi mutato in giudizio a cognizione ordinaria – al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall'omessa diagnosi della mola vescicolare.
Le parti resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata dall'attrice.
All'udienza del 23/07/2021 veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e veniva autorizzata la chiamata in garanzia della richiesta dalla dott.ssa Controparte_5
. CP_4 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda degli attori Controparte_5
e formulando eccezioni sulla garanzia assicurativa.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del
15/05/2023, il G.I. invitava le parti a valutare l'ipotesi di una soluzione conciliativa che si prospettasse nei seguenti termini: “le convenute con la sottoscrizione della presente proposta conciliativa si obbligano a corrispondere la complessiva somma di € 195.067,28 (di cui €
32.000,00 in favore di ) oltre € 8.000,00 (onnicomprensivi in favore di Parte_2 difensore dei ricorrenti oltre spese e compensi di ATP).
Gli attori e con l'adesione alla presente Parte_3 Parte_2
dichiarano di accettare la complessiva somma sopra indicata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non rinunciando al presente giudizio ed a far valere ogni altra pretesa
pagina 9 di 20 risarcitoria scaturente dalle condotte omissive dei resistenti in occasione dell'intervento cui si
è sottoposta e meglio descritto in atti (…)”. Contr Tuttavia, la su esposta proposta conciliativa non veniva accettata dall' convenuta.
La causa veniva, perciò, istruita con le prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) e con l'acquisizione della CTU medico legale redatta dal Collegio peritale in sede di ATP.
All'udienza del 4/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
Ciò premesso, deve essere vagliata l'eccezione preliminare di improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio per violazione dei termini di cui all'art. 8, comma 3, L.
24/2017, sollevata dalla dott.ssa e dall' CP_3 CP_12
Tale eccezione è infondata e la domanda attorea deve ritenersi procedibile anche se proposta oltre il termine di novanta giorni dal deposito della CTU e dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP.
Invero, come ritenuto in modo condivisibile dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di cognizione ha natura meramente ordinatoria (cfr. Trib. Busto Arsizio n. 1103/2023; Linee guida in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 8 Legge 24/2017 della XIII Sezione Civile del Tribunale di
Roma).
La contrapposta tesi della perentorietà del detto termine non convince sotto plurimi profili.
Anzitutto perché la stessa si pone in contrasto con la formulazione letterale dell'art. 8, comma
3, Legge n. 24/2017 da cui emerge che il rispetto del termine di novanta giorni per l'avvio della successiva fase sommaria di cognizione nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. è previsto “al fine di far salvi gli effetti della domanda”. Inoltre, la tesi della perentorietà del termine si porrebbe in netto contrasto con il principio di conservazione degli atti giudiziari e di ragionevole durata del processo.
Passando all'esame del merito, la domanda degli attori è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico va inquadrata nell'alveo della responsabilità di natura contrattuale.
pagina 10 di 20 L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr. Cass. n. 13066/2004; SS.UU. n. 9556/2002).
La responsabilità della struttura sanitaria ha pertanto natura contrattuale sia in relazione a propri fatti di inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (cfr. Cass. n. 12362/2006; Cass. 4400/2004), ancorché non siano alle sue dipendenze.
Riguardo, poi, alla responsabilità del medico verso il paziente è stato ritenuto che la natura contrattuale di tale responsabilità discenda dal c.d. “contatto sociale” instaurantesi tra quest'ultimo ed il medico chiamato ad adempiere nei suoi confronti la prestazione dal medesimo convenuto con la struttura sanitaria.
A tale stregua, la responsabilità tanto del medico che dell'ente ospedaliero trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c.
Con la legge n. 24/2017, c.d. “Legge Gelli – Bianco” è stata operata una distinzione fra la responsabilità della struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria. Il comma 1 dell'art. 7 della detta legge afferma che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. nei confronti dei pazienti per i danni causati dagli esercenti di cui si avvale la struttura, senza che sia rilevante che l'operatore sanitario responsabile non sia dipendente della struttura medesima. Diversamente, il comma 3 della detta norma, dispone che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Occorre, perciò, comprendere se tali ultime disposizioni normative siano applicabili anche ai giudizi in corso rispetto a fatti, come nel caso in esame, verificatesi antecedentemente all'entrata in vigore della legge.
pagina 11 di 20 La questione interpretativa non si pone in riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, per la quale ha trovato conferma l'orientamento giurisprudenziale prevalente della natura contrattuale della responsabilità, ma in riferimento alla responsabilità del medico giacché ove si propendesse per l'applicazione retroattiva della legge Gelli, dovrebbe concludersi per ritenere applicabile la disciplina aquiliana, più sfavorevole al danneggiato.
Sul punto, si ritiene di aderire alla tesi dell'inapplicabilità retroattiva della legge a fatti già Pt_4 verificatisi o comunque antecedenti alla sua entrata in vigore del 1/04/2017. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. n. 28994/2019).
Ne consegue che nel caso in esame – relativo a fatti accaduti nel 2016 – andranno applicati i principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, ritenendo di natura contrattuale anche la responsabilità del medico.
Premesso quanto sopra, in relazione all'onere probatorio in tema di responsabilità da inadempimento, deve essere richiamato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione secondo il quale in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
In materia di nesso di causalità, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di aver agito con
pagina 12 di 20 la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”
(Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 28991/2019).
La Suprema Corte ha ancora chiarito che nei giudizi di malpractice medica si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore / danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (Cass. Civ. n. 1045/2019; Cass. n.
18392/2017).
Tanto premesso in punto di diritto, giova osservare che la consulenza tecnica collegiale, espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha offerto conclusioni esaurienti, complete e precise che meritano di essere condivise, in quanto logicamente coerenti, puntualmente motivate e basate su un approfondito esame anamnestico e su un accurato studio della documentazione medica in atti.
I consulenti hanno concluso che: “(…) è opinione degli scriventi che la condotta posta in essere dalla dott.ssa e dalla dott.ssa debba essere considerata CP_3 Controparte_8 omissiva. La prima per non aver provveduto, contravvenendo alle raccomandazioni delle linee guida, a disporre l'effettuazione dell'esame istologico del materiale presunto abortivo prelevato. Attività questa che, è certo, avrebbe consentito di individuare e conseguentemente trattare con la necessaria tempestività la malattia del trofoblasto sofferta dalla . Ciò Pt_3
ha privato l'odierna periziata della possibilità di un adeguato trattamento chemioterapico che, con ogni probabilità, avrebbe evitato l'ulteriore evoluzione peggiorativa della malattia verso la forma metastatica cui ella è andata incontro.
Alla determinazione del ritardo diagnostico dinanzi descritto, ha certamente contribuito la condotta della dott.ssa la quale, si ribadisce, non valorizzò sufficientemente i dati CP_4
clinico – strumentali pervenuti nella sua disponibilità. Dati che è da ritenere che fossero quanto meno suggestivi per il sospetto di malattia del trofoblasto.
pagina 13 di 20 È da ritenere più probabile che non che una condotta professionale differente, tale da anticipare significativamente la diagnosi avrebbe consentito la guarigione, attraverso la somministrazione delle più idonee terapie.
A tale proposito, si segnala, come secondo l'OMS la percentuale di guarigione di una malattia trofoblastica è del 94%, mentre per le donne con mola idatiforme la percentuale è del 100%.
Ciò a significare l'elevata probabilità con cui una più tempestiva diagnosi avrebbe consentito il raggiungimento della guarigione clinica. (…) è opinione di chi scrive che il danno biologico determinato dall'errore diagnostico suddetto può quantificarsi nella misura del 40%” (pagg.
40 a 42 della CTU in atti).
I CTU hanno pertanto concluso che la condotta omissiva sia della dott.ssa che Controparte_8
della dott.ssa ha determinato un grave ritardo nella diagnosi della malattia e nella CP_3 somministrazione delle cure. Tenuto conto, inoltre, della presenza dimostrata di metastasi a distanza, hanno ritenuto che il danno biologico correlato alla condizione patologica dell'attrice vada quantificato nella misura del 40% del totale, oltre al riconoscimento di 65 giorni di ITP al
75%.
Dalle conclusioni rassegnate dal collegio peritale emerge la sussistenza della responsabilità medica della struttura sanitaria e dei medici convenuti.
A fronte dell'onere probatorio soddisfatto dagli attori, i convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria di aver agito con diligenza e perizia limitandosi a prospettare circostanze generiche, prive di riscontro scientifico, inidonee ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva posta in essere dai medici e i danni patiti dagli attori.
Sulla quantificazione del danno non patrimoniale si rileva, come già indicato in seno all'ordinanza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con cui il Giudice ha tentato la conciliazione, che l'attrice ha peggiorato la qualità delle sue condizioni di vita con ripercussioni personali di natura dinamico relazionale;
è verosimile che la stessa a causa dell'omessa diagnosi e dell'aggravamento della patologia abbia patito anche a livello emotivo conseguenti pesanti che giustificano la personalizzazione della liquidazione del danno nella misura del 25%, sicché si avrà, facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano:
- età della danneggiata al momento dell'evento lesivo: 37 anni pagina 14 di 20 - danno non patrimoniale risarcibile comprensivo di incremento per la sofferenza patita e con massima personalizzazione: € 356.136,00;
- spese mediche: € 6.485,64;
- 65 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: € 10.749,38 per un importo totale di € 373.371,02.
Inoltre, in favore del coniuge , deve essere liquidato a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale una somma pari a un terzo di quella riconosciuta al coniuge, cioè € 124.457,00.
Lo stesso ha invero risentito in via immediata o riflessa del danno subito dalla moglie, in quanto incidente sulla sfera relazionale e sulla vita di coppia.
Tali somme devono essere devalutate al giorno del sinistro (€ 309.081,97 ed € 103.027,32) e successivamente rivalutate secondo gli indici ISTAT, e sul capitale rivalutato vanno calcolati gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro alla liquidazione del danno contenuta in sentenza (l'interesse va calcolato sulla somma rivalutata anno per anno così come indicato da
Cass. SS.UU. n. 1712 del 17/02/1995); si ottengono in tale modo gli importi complessivi di €
412.580,32 per e di € 137.526,77 per . Pt_3 Pt_2
Gli attori hanno altresì richiesto il risarcimento dell'ulteriore danno consistito nella perdita di chances in quanto, a causa della omessa tempestiva diagnosi della mola vescicolare la Pt_3
si è dovuta sottoporre ad invasivi e molteplici cicli di chemioterapia che hanno arrecato danni anche ad altri organi vitali (in specie metastasi ai polmoni) e hanno determinato una situazione ormonale di peri menopausa che ha impedito agli attori di pianificare una futura gravidanza, circostanza difficilmente realizzabile anche con le tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
Detto danno, tuttavia, si ritiene ricompreso nella somma sopra liquidata con il riconoscimento della personalizzazione massima del danno morale.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che ha posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, quale categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale, dovendosi ricondurre ad essa tutte le diverse e molteplici voci di pregiudizio elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) che non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio, ma possono venire in considerazione in sede di “adeguamento del risarcimento” al pagina 15 di 20 caso specifico, laddove il danneggiato abbia allegato e dimostrato aspetti peculiari della fattispecie che impongano, all'attività di aestimatio di procedere ad una personalizzazione del danno (Cass. n. 7513/2018).
Gli attori, inoltre, hanno indicato in generale la perdita di chance di una migliore qualità della vita senza chiarire se si intenda indicare il peggioramento della qualità della vita della Pt_3
o invece la perdita di chance dei coniugi rispetto alla possibilità di ricercare un'ulteriore gravidanza e allargare la famiglia, in quanto l'omessa e ritardata diagnosi avrebbe ridotto – se non addirittura azzerato – detta possibilità.
In ogni caso, per come è stata formulata la domanda, nel presente giudizio non vi è spazio per il risarcimento del danno da perdita di chance, il quale non corrisponde ad un interesse o ad una situazione di aspettativa legittima, inteso come entità preesistente al danno-conseguenza, risarcibile aggirando la prova della relazione eziologica che deve sempre sussistere tra la condotta lesiva e l'evento del danno. Se così non fosse, cioè se alla condotta colposa del debitore corrispondesse in via automatica un danno-conseguenza parametrato alla perdita potenziale di guarigione o miglioramento della vita, l'obbligazione del contratto d'opera professionale si trasformerebbe in obbligazione di risultato (cfr. Cass. n. 5641/2018; Cass.
26303/2019).
La ha altresì chiesto il risarcimento del danno da mancato consenso rispetto Pt_3 all'intervento di isterosuzione, deducendo una lesione del suo diritto all'autodeterminazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra
pagina 16 di 20 inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".” (Cass. n. 24471/2020; nello stesso senso Cass. n. 28985/2019 e n. 19199/2018). Precisa la Suprema Corte che le conseguenze dannose che derivino dalla lesione del diritto all'autodeterminazione “devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit;
al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (Cass. n.
28985/2019).
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dedotto in modo compiuto quali conseguenze dannose sulla sua libertà di autodeterminazione, diverse dunque da quelle alla salute, siano derivate dalla mancanza di una corretta informazione rispetto all'intervento di isterosuzione.
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento della domanda degli attori, l'
[...]
, e devono essere condannate, in solido tra Controparte_2 CP_3 Controparte_8
loro, a corrispondere a la somma di € 412.580,32 e a Parte_3 Parte_2 la somma di € 137.526,77, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.
Deve a questo punto essere esaminata la domanda di rivalsa formulata da nei CP_3 confronti dell' CP_12
La responsabilità nei confronti degli attori tra la struttura sanitaria ed il medico, in un caso del genere, va ripartita in maniera paritaria, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono
pagina 17 di 20 derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049
c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. III n. 29001/2021; n.
28987/2019).
L' deve pertanto essere condannata a tenere indenne della metà CP_12 CP_3 dell'importo che la stessa dovesse versare agli attori a titolo di risarcimento.
Deve infine essere accolta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_8 [...]
Controparte_5
Risulta dagli atti che in data 31/05/2014 la dott.ssa ha stipulato con la polizza CP_4 CP_5
assicurativa n. 1/58563/122/762076420, a copertura della responsabilità civile verso terzi connessi all'esercizio dell'attività professionale svolta di medico ginecologo ambulatoriale
(esclusi interventi chirurgici e assistenza al parto), con un massimale di € 1.500.000,00; in particolare, la società garantisce l'assicurato, entro il massimale e i limiti indicati nella polizza e se civilmente responsabile ai sensi di legge, per quanto deve pagare a terzi per le perdite patrimoniali e per i danni causati involontariamente nell'esercizio dell'attività professionale identificata in scheda di polizza.
Deve essere rigettata l'eccezione di sull'operatività della copertura assicurativa “a CP_5 secondo rischio” rispetto alla garanzia assicurativa stipulata dall' Controparte_2
, non emergendo dal contratto tale limitazione.
[...]
pagina 18 di 20 Sono invece fondate le eccezioni relative allo scoperto e alla limitazione della copertura alla responsabilità personale dell'assicurato.
Invero, ai sensi dell'art. 5 lett. e) dell'Allegato MED, rubricato “Scoperto” l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scopertodel 10% di ogni sinistro con il massimo di €
25.000,00 (venticinquemila euro) e con il minimo € 1.000,00 (tremila euro), in considerazione dell'attività di medico ginecologo ambulatoriale (esclusi interventi chirurgici ed assistenza al parto) svolta dall'assicurato ed espressamente contemplata nella scheda di polizza, prodotta in atti (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . CP_5
Inoltre, l'art. 6 delle condizioni di polizza previste dall'allegato MED, dispone che “nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione è limitata alla sola esclusiva e personale responsabilità attribuibile all' , indipendentemente dalla solvibilità di Parte_5 ognuno”.
Alla luce di quanto esposto, deve essere condannata a tenere Controparte_5 indenne dell'importo che questa dovesse versare agli attori, a titolo di Controparte_8 risarcimento e di spese legali, nella misura di un terzo e con lo scoperto di € 25.000,00.
Riguardo alle spese, la Suprema Corte ha chiarito che “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito” (Cass. n. 18076/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli attori degli onorari.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3086/2020:
NA l' , e , in Controparte_2 CP_3 Controparte_8
solido tra loro, a corrispondere a la somma di € 412.580,32 e a Parte_3
la somma di € 137.526,77, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Parte_2
RIGETTA per il resto la domanda degli attori.
pagina 19 di 20 NA l' a tenere indenne della Controparte_2 CP_3
metà dell'importo che la stessa dovesse versare agli attori a titolo di risarcimento.
NA a tenere indenne dell'importo che questa Controparte_5 Controparte_8
dovesse versare agli attori, a titolo di risarcimento e di spese legali, nella misura di un terzo e con lo scoperto di € 25.000,00.
NA i convenuti, in solido tra loro alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali che si liquidano in € 634,00 per esborsi e in € 29.193,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Filippo Giovanni Rosso della somma liquidata per compenso.
PONE a carico dei convenuti, in solido tra loro, il compenso liquidato ai CTU nel procedimento di ATP n. 2041/2019 RG.
NA alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_5 Controparte_8
che si liquidano in € 1.240,00 per esborsi e in € 9.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 04/07/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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