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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12066 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 47259 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliato in Viterbo, Via San Bonaventura n. 27, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesca Celoni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_2
Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' , rappresentato e CP_3 difeso dall'Avv. Paola Tortato giusta procura generale alle liti a rogito del notaio Persona_1 in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.12.2024 ed iscritto a ruolo il 27.12.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che in data 16.11.2024 veniva notificato al ricorrente avviso di addebito n. 397 2024 00197490 60 000 concernente il presunto mancato versamento dei contributi concernenti la posizione del sig. per l'arco temporale 01/2022- Parte_1
12/2023; che veniva contestata l'inadempienza concernente il mancato pagamento del contributo fisso con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. A;
che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021 ha precisato che l'amministratore di società commerciale, che non partecipa direttamente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, non deve iscriversi alla gestione commercianti dell' , ed è sufficiente CP_2
l'iscrizione alla Gestione Separata;
che spetta all'INPD dimostrare il tipo di partecipazione all'attività per giustificare l'eventuale obbligo della doppia iscrizione;
che anche l' con la CP_2 circolare n. 84 del 10 giugno 2021 ha escluso dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale percepiti dai soci di RL non lavoratori;
che il socio amministratore di SRL, che svolge attività di commerciante nella sua impresa, come amministratore è tenuto ad iscriversi nella gestione separata, e come commerciante è tenuto ad iscriversi anche nella gestione commercianti, a condizione che partecipi personalmente ed abitualmente al lavoro aziendale;
che non devono versare i contributi alla gestione artigiani o commercianti i soci di SRL che non prestano la loro attività lavorativa CP_2 nell'ambito della società.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” in via principale: accertare e dichiarare per tutte le motivazioni di fatto e di diritto sopra elencate che l'avviso di addebito CP_2
n. 397 2024 0019749060000, formato in data 24.10.2024 e notificato al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. in data 16.11.2024 è nullo, annullabile, illegittimo e/o invalido e/o inefficace e/o inesistente e, per l'effetto, dichiarare inesistente, nulla e comunque inefficace l'applicazione dei profili previdenziali così come rideterminata ed operata dall' per i motivi meglio espressi in CP_2 premessa. In via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento delle sovraesposte argomentazioni e della domanda principale, provvedere al ricalcolo delle somme effettivamente dovute nella misura dell'equo e del provato, riducendo le sanzioni e gli interessi applicati con riferimento al regime dell'omissione”.
Si costituiva in giudizio l' depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo CP_2 chiedendo di volere: “ rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà dell'avviso di addebito opposto: - nel merito, rigettare il ricorso perché completamente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso di addebito opposto;
- in subordine, condannare parte opponente al pagamento della somma richiesta con l'opposto avviso di addebito per i medesimi titoli o, in ulteriore subordine, e salvo gravame, al pagamento della minor somma che sarà ritenuta di giustizia oltre somme aggiuntive maturate e maturande fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014”.
In particolare l' deduceva: che l'Avviso di Addebito opposto concerne i contributi fissi CP_2
IVS dovuti alla gestione commercianti per l'attività commerciale svolta nella società Osteria 012 RLs della quale il è socio unico e legale rappresentante quale amministratore unico dal Parte_1
06.09.2021; che il ricorrente era già iscritto alla gestione dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciale, da ultimo per l'attività prestata nella BE RL, società esercente l'attività di ristorazione con somministrazione;
che in data 15.1.2019 la società BE RL, della quale il era socio unico nonché amministratore unico, cessava l'attività e il signor Parte_1 Parte_1 alla stessa data del 15.1.2019, ha chiesto la cessazione della posizione previdenziale inviando il richiesto flusso telematico e l'allegata dichiarazione resa al;
che l'attività di ristorazione Parte_2 con somministrazione da parte della BE Srl era esercitata in Piazza S. Giovanni della Malva 14/b a ROMA in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato con la di CP_4 che si risolveva in data 10/01/2019; che nella stessa data la Testimone_1 [...] cedeva in affitto la stessa attività di ristorazione alla OSTERIA 012 RL;
che le Controparte_5 quote sociali della BE RL erano interamente detenute dal ricorrente, che ricopriva contestualmente la carica di amministratore unico, assumendo, infine, la carica di liquidatore della società; che nella OSTERIA 012 RL, succeduta alla il ricorrente detiene la totalità CP_6 delle quote sociali e da quando è diventato anche amministratore unico della stessa (in data 06.09.2021), subentrando alla signora , quest'ultima ha costituito con la Controparte_7
OSTERIA 012 un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di “coordinatore centro ristorazione”; che negli anni precedenti la stessa aveva costituito rapporti di Controparte_7 lavoro subordinato con la BE RL e con la RU RL (cf ) un'altra P.IVA_1 società nella quale il ricorrente detiene il 70% delle quote sociali e la carica di amministratore unico;
che sulla base di queste circostanze, considerata l'organizzazione aziendale, gli uffici amministrativi dell' non hanno accolto la richiesta del ricorrente di cessazione della posizione CP_2 previdenziale alla data di cessazione dell'attività di ristorazione da parte della BE RL (15 gennaio 2019); che è infatti documentato che la gestione della stessa attività di ristorazione esercitata in Piazza S. Giovanni della Malva 14/b a ROMA è avvenuta senza soluzione di continuità da parte di soggetti giuridici (la BE RL e la OSTERIA 012 RL) che sono sostanzialmente coincidenti;
che poiché l'opponente, prima della cessazione dell'attività da parte della BE RL, non aveva presentato domanda di cessazione della posizione previdenziale, essendo tuttora operante la medesima attività da parte della OSTERIA 012 ed essendo in entrambe le società l'opponente socio unico nonché amministratore unico, i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto sono dovuti;
che il ricorrente non ha svolto alcuna specifica contestazione, deducendo e provando un mutamento della sua posizione nella OSTERIA 012 rispetto alla precedente posizione nella BE RL per la quale, finchè la stessa era attiva, non risulta aver mai chiesto la cancellazione dalla gestione commercianti.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 397 2024 00197490 60 000, formato il 24.10.2024, notificato il 16.11.2024 secondo le allegazioni di cui in ricorso (non smentite dall' attraverso la produzione di documentazione comprovante una eventuale diversa data di CP_2 notifica del ricorso) con cui l' ha richiesto il pagamento di € 4.776,71 a titolo di contributi CP_2
“accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti”, relativamente al periodo dal dal 01/2022 al 12/2023. Risulta dalla visura camerale della Osteria 012 RLs, costituita il 26.3.2018, esercente attività di ristorazione con somministrazione, con sede legale in Roma, Piazza S. Giovanni della Malva n.14/B, che il sig. è socio unico dalla costituzione della società ed amministratore Parte_1 unico dal 6.9.2021, e che la società ha 8 lavoratori dipendenti 1 1 lavoratore indipendente . Si osserva che l'art. 1, comma 203 legge 662/1996, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, così prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". La Cassazione in materia ha stabilito che “ In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. sez. lav. Ordin. n. 19273 del 19/07/2018, conforme Cass. sez. lav. Sent. n. 4440 del 21.2.2017). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. sez. lav., Ordin. n. 10426 del 02/05/2018). Successivamente la Cassazione ha confermato i “principi espressi da questa Corte di legittimità in ordine ai presupposti di iscrizione alla Gestione commercianti nell'ipotesi di socio amministratore di società di capitali, ribaditi da ultimo da Cass. n. 8945 del 2020, secondo cui per l'iscrizione alla Gestione Commercianti presupposto essenziale è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. sez. lav. Ordin. n. 31158 del 21.10.2022). E ancora:”…come è noto, a seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in legge nr. 122 del 2010 (su cui v. Sez. Un. nr. 17076 del 2011 e Corte Cost. nr. 15 del 2012) è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata;
19. rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, come osservato dalla Corte di appello, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in relazione al socio accomandatario di società di persone (Cass. nr. 2665 del 2021; Cass. nr. 22086 del 2021); 20. la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall'attività di amministratore. Si tratta di attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 cod.civ. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. nr. 2665 del 2021 cit);…”(Cass. sez. lav. ordin. n. 26420 del 13.9.2023). La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con CP_ onere della prova a carico dell' della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. sez. lav. sent n. 24439 del 10/08/2023). Pertanto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che quando non viene prestata nessuna attività lavorativa in favore della società di capitali, ma vengono unicamente svolti di compiti riservati al socio-amministratore, l'obbligo contributivo non sussiste.
Nel caso di specie l' , a ciò onerato, non ha fornito alcuna prova della partecipazione CP_2 del ricorrente, socio unico e amministratore della Osteria 012 RLs,con i requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società, così come previsto dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996. L' al riguardo si è limitato a richiamare le vicende relative alla Zimberto RL, della CP_2 quale il ricorrente era socio unico ed amministratore unico, cancellata dal registro delle imprese il 23.12.2020, che nulla provano in merito al requisito della partecipazione del ricorrente con i requisiti di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale della società Osteria 012 RLs. Peraltro dalla visura camerale in atti emerge che la Osteria 012 RLs per il lavoro aziendale si avvale di otto lavoratori dipendenti e di un lavoratore indipendente, sicché risulta del tutto verosimile che il ricorrente, nel periodo in contestazione, non abbia prestato attività che esulasse da quella propria di amministratore. Per le considerazioni che precedono, ritenuto non assolto da parte dell' l'onere della CP_2 prova circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
1) annulla l'avviso di addebito opposto n. 397 2024 00197490 60 000;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.469,70 di CP_2 cui €1.278,00 per compensi ed € 191,70 per spese, oltre iva e cpa. Roma, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi