Articolo 63 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 62Articolo 64
Versione
20 maggio 1975
Art. 63.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli i sanitari profughi dalla Libia sono equiparati ai titolari di un posto di ruolo se gia' in servizio in un posto di pari qualifica e disciplina negli ospedali delle cessate amministrazioni italiane in Libia.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975