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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4696/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ricorrente_1 - P.IV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842852 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6632000352 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6632000352 ILOR 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6631005228 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6631005227
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, previa riunione dei giudizi e all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalle contribuenti e ha ritenuto nel complesso legittimi gli avvisi di accertamento e di rettifica relativi all'anno d'imposta 1995, procedendo unicamente a una riduzione parziale dei maggiori ricavi accertati nella misura del 15%, con conseguente rideterminazione delle pretese impositive e sanzionatorie.
Avverso tale decisione hanno proposto appello la società e le socie, deducendo plurimi motivi di gravame, insistendo per l'integrale annullamento degli atti impositivi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' in primo luogo infondato il motivo di appello relativo al dedotto vizio di motivazione degli avvisi di accertamento e alla mancata allegazione del PVC.
La sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto legittimamente assolto l'obbligo motivazionale degli atti impugnati. Gli avvisi di accertamento risultano infatti motivati per relationem mediante richiamo al processo verbale di constatazione, atto pacificamente conosciuto dalla società verificata, essendo stato consegnato al termine delle operazioni di verifica.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati non sussiste quando il contribuente ne abbia già piena conoscenza. Né l'art. 7 della L. n. 212/2000 impone un formalismo tale da sacrificare l'effettività della funzione accertativa in assenza di lesione del diritto di difesa.
La motivazione degli avvisi consente poi di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, rendendo pienamente intelligibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione.
Sulla legittimità del ricorso all'accertamento induttivo si noti che la Corte di primo grado ha correttamente ricondotto l'operato dell'Ufficio nell'alveo dell'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett.
d), del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, rilevando una pluralità di elementi sintomatici dell'inattendibilità complessiva della contabilità, pur formalmente regolare.
In particolare, risulta adeguatamente valorizzata la significativa discrasia tra il numero dei servizi funebri fatturati e quello degli annunci mortuari commissionati, nonché le risultanze delle indagini bancarie, elementi che, valutati nel loro complesso, giustificano il ricorso al metodo induttivo.
La metodologia ricostruttiva adottata dall'Ufficio è logicamente coerente e non manifestamente irragionevole, come correttamente riconosciuto dal primo giudice.
È poi infondato anche il motivo sulla censura relativa alle presunzioni utilizzate e al ricavo medio applicato.
Il giudice di primo grado ha svolto un apprezzamento equilibrato, riconoscendo in via prudenziale che non ad ogni annuncio mortuario può necessariamente corrispondere un servizio funebre, procedendo pertanto a una riduzione percentuale del 15% delle prestazioni presuntivamente non fatturate.
Tale valutazione costituisce espressione di un prudente apprezzamento del materiale probatorio.
Non emergono profili di arbitrarietà né di violazione delle regole sulle presunzioni semplici.
È invece fondato il motivo sul mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
Invero, “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente destinatario di un accertamento analitico-induttivo può sempre opporvi una prova presuntiva, eccependo un'incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che devono essere quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti” (Cass. 19574/2025).
In altri termini, “in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva” (Cass. 16168/2025).
Pertanto, l'appello va accolto limitatamente al riconoscimento di costi forfettari nella misura del 15%, ossia nella stessa misura dei maggiori ricavi.
Il motivo sulla legittimità delle sanzioni IVA è infondato.
La sentenza appellata ha correttamente ritenuto applicabili le sanzioni irrogate, escludendo la sussistenza di cause di non punibilità o di obiettive condizioni di incertezza normativa. Le violazioni accertate attengono a obblighi dichiarativi e contabili, la cui inosservanza giustifica l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ratione temporis.
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente al riconoscimento di costi forfettari nella misura del 15%, ossia nella stessa misura dei maggiori ricavi. I redditi di partecipazione vengono determinati di conseguenza. La complessità della vicenda processuale e la natura e l'articolazione delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, anche del primo grado (invece compensate solo per la metà).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da Ricorrente_1 di Ricorrente_1 s.a.s., Ricorrente_1 e Ricorrente_2 Ricorrente_2 e riforma la sentenza n. 523/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina riconoscendo costi forfettari ulteriori nella misura del 15%.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IC OL DO MA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4696/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ricorrente_1 - P.IV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 06/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 842852 IVA-ALTRO 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6632000352 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6632000352 ILOR 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6631005228 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6631005227
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, previa riunione dei giudizi e all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalle contribuenti e ha ritenuto nel complesso legittimi gli avvisi di accertamento e di rettifica relativi all'anno d'imposta 1995, procedendo unicamente a una riduzione parziale dei maggiori ricavi accertati nella misura del 15%, con conseguente rideterminazione delle pretese impositive e sanzionatorie.
Avverso tale decisione hanno proposto appello la società e le socie, deducendo plurimi motivi di gravame, insistendo per l'integrale annullamento degli atti impositivi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' in primo luogo infondato il motivo di appello relativo al dedotto vizio di motivazione degli avvisi di accertamento e alla mancata allegazione del PVC.
La sentenza di primo grado ha correttamente ritenuto legittimamente assolto l'obbligo motivazionale degli atti impugnati. Gli avvisi di accertamento risultano infatti motivati per relationem mediante richiamo al processo verbale di constatazione, atto pacificamente conosciuto dalla società verificata, essendo stato consegnato al termine delle operazioni di verifica.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati non sussiste quando il contribuente ne abbia già piena conoscenza. Né l'art. 7 della L. n. 212/2000 impone un formalismo tale da sacrificare l'effettività della funzione accertativa in assenza di lesione del diritto di difesa.
La motivazione degli avvisi consente poi di individuare con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, rendendo pienamente intelligibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione.
Sulla legittimità del ricorso all'accertamento induttivo si noti che la Corte di primo grado ha correttamente ricondotto l'operato dell'Ufficio nell'alveo dell'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett.
d), del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, rilevando una pluralità di elementi sintomatici dell'inattendibilità complessiva della contabilità, pur formalmente regolare.
In particolare, risulta adeguatamente valorizzata la significativa discrasia tra il numero dei servizi funebri fatturati e quello degli annunci mortuari commissionati, nonché le risultanze delle indagini bancarie, elementi che, valutati nel loro complesso, giustificano il ricorso al metodo induttivo.
La metodologia ricostruttiva adottata dall'Ufficio è logicamente coerente e non manifestamente irragionevole, come correttamente riconosciuto dal primo giudice.
È poi infondato anche il motivo sulla censura relativa alle presunzioni utilizzate e al ricavo medio applicato.
Il giudice di primo grado ha svolto un apprezzamento equilibrato, riconoscendo in via prudenziale che non ad ogni annuncio mortuario può necessariamente corrispondere un servizio funebre, procedendo pertanto a una riduzione percentuale del 15% delle prestazioni presuntivamente non fatturate.
Tale valutazione costituisce espressione di un prudente apprezzamento del materiale probatorio.
Non emergono profili di arbitrarietà né di violazione delle regole sulle presunzioni semplici.
È invece fondato il motivo sul mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.
Invero, “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente destinatario di un accertamento analitico-induttivo può sempre opporvi una prova presuntiva, eccependo un'incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che devono essere quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti” (Cass. 19574/2025).
In altri termini, “in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva” (Cass. 16168/2025).
Pertanto, l'appello va accolto limitatamente al riconoscimento di costi forfettari nella misura del 15%, ossia nella stessa misura dei maggiori ricavi.
Il motivo sulla legittimità delle sanzioni IVA è infondato.
La sentenza appellata ha correttamente ritenuto applicabili le sanzioni irrogate, escludendo la sussistenza di cause di non punibilità o di obiettive condizioni di incertezza normativa. Le violazioni accertate attengono a obblighi dichiarativi e contabili, la cui inosservanza giustifica l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ratione temporis.
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente al riconoscimento di costi forfettari nella misura del 15%, ossia nella stessa misura dei maggiori ricavi. I redditi di partecipazione vengono determinati di conseguenza. La complessità della vicenda processuale e la natura e l'articolazione delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, anche del primo grado (invece compensate solo per la metà).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da Ricorrente_1 di Ricorrente_1 s.a.s., Ricorrente_1 e Ricorrente_2 Ricorrente_2 e riforma la sentenza n. 523/01/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina riconoscendo costi forfettari ulteriori nella misura del 15%.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IC OL DO MA