Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13878/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13878 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR IA SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento comunicato con Racc. ricevuta in data 21.10.2024 del Comune di Tarquinia, con il quale è stato comunicato alla Sig.ra SC che “ il Comune di Tarquinia ai sensi dell’art. 146, comma 7 del D.lgs 42/2004 ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione istruttoria alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo in data 10.09.2021, dando all’interessato comunicazione dell’avvio del procedimento in data 10.09.2021 (…) la Soprintendenza Archeologica e Belle Arti ha comunicato l’improcedibilità per mancanza dei presupposti di legge (…) in data 4.11.2021 con nota prot. 39510 sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge 241 del 1990 (…) in data 21.02.2021 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni (…) questa Amministrazione ha provveduto ad emettere il provvedimento finale per le opere in oggetto con determinazione dirigenziale n. 1109 del 21.08.2024 pubblicata nella sezione albo pretorio sul sito istituzionale del Comune (…) la presente costituisce comunicazione all’intestatario del rilascio del succitato provvedimento ” (all.1).
b) del provvedimento oggetto della comunicazione sopra riportata, costituito dalla determinazione dirigenziale n. 1109 del 21.08.2024, di “parere non favorevole” a norma dell’articolo 32 della Legge 47/1985 e secondo la procedura ai sensi dell’art. 146 del D. lgs 42/2004 “riguardo la compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate relative alla domanda di condono n. 572/2004, consistenti in realizzazione abitazione e magazzino su immobile in località Madrione delle Saline del Comune di Tarquinia distinto in Catasto al F. 103, p.lla 310” (all.2);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR AR AN il 21 marzo 2025:
del provvedimento (ALL.1) comunicato con Racc. ricevuta in data 31.01.2025 del Comune di Tarquinia con il quale è stato comunicato alla Sig.ra SC il rigetto della domanda di condono edilizio protocollo 29816 fascicolo 572 presentata in data 10.12.2004;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa SC SA AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso notificato in data 12 dicembre 2024, successivamente integrato da ricorso per motivi aggiunti cd “impropri” del 19 marzo 2025, ambedue tempestivamente depositati, la Sig.ra AR IA SC è insorta, nell’ordine, avverso: a) la determinazione dirigenziale prot. n. 1109 del 21 agosto 2024, alla stessa comunicata con nota che riferisce di aver ricevuto in data 21 ottobre 2024, con la quale il Comune di Tarquinia aveva espresso parere non favorevole di compatibilità paesaggistica – reso ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985 – per opere abusivamente realizzate oggetto della domanda di condono n. 572/2004 presentata in data 10 dicembre 2004, consistenti nella realizzazione di un’abitazione e di un magazzino su terreno sito in località Madrione delle Saline; b) il conseguente diniego di condono, comunicato con raccomandata ricevuta in data 31 gennaio 2025.
1.1. La ricorrente ha dedotto:
I . “ VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 47 DEL 1985 ”.
Premesso in fatto di aver corrisposto all’amministrazione municipale gli importi dovuti in relazione alla domanda di condono, pari a complessivi euro 20.000,00 circa (a titolo oblazione e oneri concessori), la parte lamenta che: i) il parere sfavorevole sarebbe stato adottato in assenza della previa convocazione della conferenza dei servizi, in violazione del disposto di cui all’art. 32, co. 4 l. n. 47/1985 (“ Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria ”), applicabile anche al cd terzo condono; ii) risulterebbe comunque decorso un notevole lasso temporale dalla presentazione della domanda di condono, nonché spirati i termini (pari a 45 e 90 giorni, oltre a quello complessivo di “ centocinque giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza ”) previsti dagli artt. 146 d. lgs. n. 42/2004 e 17- bis l. n. 241/1990, con conseguente applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che afferma la perdita del valore vincolante del parere tardivamente espresso dalla Soprintendenza, dovendo lo stesso essere motivatamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo paesaggistico; iii) le opere sarebbero conformi agli artt. 22 e 15 del P.T.P.R. del Lazio, come attestato nella Relazione paesaggistica a firma del Geometra Brandi (in cui si dà conto che “ (…) le opere sono riassorbite nel tessuto paesaggistico e si integrano con i suoi valori. (…) ”);
II . “ NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESSENZA E CONTENUTO INSOSTITUIBILE DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES LEGGE 241/1990 DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI DEL COMUNE DI TARQUINIA. VIZIO DI ECCESSO DI POTERE CONTRADDITTORIETA’ E PER SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA SUA CAUSA TIPICA ”.
Il gravato parere sarebbe nullo o comunque illegittimo in quanto inficiato da deficit motivazionale, non avendo tenuto conto degli importi versati dall’interessata ai fini del perfezionamento della pratica di condono e dei 40 anni decorsi dalla presentazione della relativa domanda, con conseguente violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa e lesione del legittimo affidamento nutrito dalla ricorrente, non avendo considerato “ le consolidate situazioni di fatto della Sig.ra SC ” né illustrato le prevalenti ragioni di interesse pubblico perseguite;
III . “ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHE’ DEI PRINCIPI CHE REGOLANO L’ESERCIZIO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”.
Ancora, sarebbero state violate le garanzie procedimentali e i principi regolanti l'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.
1.2. I predetti motivi vengono riprodotti testualmente nel ricorso per motivi aggiunti e sostanzialmente riproposti con le censure come di seguito rubricate:
I . “ NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESSENZA E CONTENUTO INSOSTITUIBILE DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES LEGGE 241/1990 DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DEL COMUNE DI TARQUINIA. VIZIO DI ECCESSO DI POTERE CONTRADDITTORIETA’ E PER SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA SUA CAUSA TIPICA ”;
II . “ VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 47 DEL 1985 ”;
III . “ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHE’ DEI PRINCIPI CHE REGOLANO L’ESERCIZIO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”.
2. Il Comune di Tarquinia, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto a sentenza.
4. Il gravame è infondato.
5. Va premessa l’inconferenza del riferimento alla normativa dettata dall’art. 146 d. lgs. n. 42/2004 (richiamata con il primo motivo di diritto del ricorso introduttivo e poi ancora con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti), giacché essa disciplina l’iter procedurale per il conseguimento dell’ordinaria autorizzazione paesaggistica (da rilasciarsi in via preliminare rispetto alla realizzazione di interventi edilizi in area vincolata), mentre, nel caso di specie, trattasi del parere di compatibilità paesaggistica da acquisirsi ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985 in relazione ad opere abusive oggetto di una domanda di condono, e dunque sottoposte a sanatoria postuma.
Nel caso di specie, ai fini dell’accertamento della legittimità del gravato parere sfavorevole (e del conseguente diniego di condono), è dirimente e di per sé sufficiente il rilievo secondo cui gli interventi per i quali era stata richiesta la sanatoria sono pacificamente riconducibili alla tipologia di abuso “1” di cui all’allegato I al decreto-legge n. 269/2003, in quanto consistenti nella “ edificazione di porzione di zona agricola (…) sul quale sono stati costruiti due edifici in muratura: uno ad uso abitativo (circa mq 95), per una volumetria lorda di mc 296,50 residenziale (al netto dell’area porticata) ed un altro ad uso magazzino (mq 45), per una volumetria lorda mc 105,45 non residenziale ”, e insistono in zona gravata da vincolo paesaggistico (vincolo esistente già al momento di realizzazione dell’abuso – anno 1984 - giusta la vigenza del D.M. 19.01.1977): ne consegue che, trattandosi di abusi cd “maggiori” o “sostanziali” (in quanto comportanti un incremento di volume e superficie), essi restano non suscettibili di sanatoria ai sensi della normativa (più restrittiva) in materia di terzo condono, quale è quella dettata dall’art. 32, co. 26 e 27 del prefato decreto-legge, nonché dalla legge regionale del Lazio n. 12/2004, come da pacifica giurisprudenza espressasi sul tema (cfr., tra le numerosissime, le recenti Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2025, n. 10313; id., Sez. VI, 10 dicembre 2025, n. 9709 e n. 9704; T.A.R. Lazio, IV ter, 24 dicembre 2025, n. 23693; id., II quater, 12 novembre 2025, n. 20056).
Sul punto l’impianto motivazionale che sorregge il gravato parere sfavorevole si appalesa sufficiente ed esaustivo (“ in presenza di vincolo non assoluto di inedificabilità, per effetto delle disposizioni più stringenti rispetto ai precedenti condoni introdotte dalla legge n.326 del 2003, non è possibile accogliere l’istanza di sanatoria delle opere abusive, se non riconducibili alla categoria del restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, qualora realizzate in area con vincolo antecedente e difformi dagli strumenti urbanistici, ai sensi e per gli effetti dei commi 1, 2, 3 e 7 dell’art. 32 della L. 47/85 come sostituito dall’art. 32 co. 43 L. 326/2003 (…) Si rileva per il caso in esame la sussistenza delle condizioni stabilite al comma 27 dell’art. 32 L. 326/2003 per le quali «le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria» quale caso riconducibili alla lett. a) del comma 26 del medesimo art. 32 (…) l’abuso in esame ricade nelle condizioni disposte dalle sopra citate norme di riferimento (art. 32 L.326/2003) di esclusione dalla condonabilità (…) trattasi di abuso realizzato in area soggetta a vincoli paesaggistici di cui al DM 19/01/1977 per il quale il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alle condizioni previste dalla legge statale (art. 32 L. 47/1985 e ss.mm.ii.) e regionale (art. 3, comma 1, lett. b della l.r. 12/04) secondo cui sono sanabili esclusivamente le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria - tipologie nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato “1” della L. 326/2003 ”).
Peraltro, la stessa motivazione dà espressamente atto anche della comunicazione di improcedibilità resa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale con nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-VT-EM|22/10/2021|0009855-P, appunto “ per mancanza dei presupposti di legge all’ammissibilità alla sanatoria ai sensi della Legge 326/2003 ”.
Di talché il parare sfavorevole, come anche il successivo e conseguente diniego di condono gravato con i motivi aggiunti, assumono carattere strettamente vincolato in quanto relativi ad opere di per sé non condonabili.
6. Tanto è sufficiente a dar conto dell’infondatezza delle ulteriori doglianze veicolate dalla parte, che si appuntano, da un lato, su pretesi vizi procedurali non ravvisabili nel caso di specie ( i.e. , mancata convocazione della conferenza di servizi, che tuttavia non aveva motivo di essere indetta in ragione della radicale carenza, a monte, dei presupposti per la concessione della sanatoria), ovvero, dall’altro, sulla violazione dei principi generali che governano l’ agere amministrativo (imparzialità, buon andamento e tutela del legittimo affidamento), i quali tuttavia non valgono a scalfire la legittimità delle determinazioni espresse dall’amministrazione comunale proprio in ragione della natura vincolata di queste ultime, con l’ulteriore precisazione (doverosa a fronte di quanto dedotto con il ricorso per motivi aggiunti, in cui la parte si sofferma lungamente sulla mancata considerazione per la “situazione di fatto consolidata”) che per pacifica giurisprudenza il privato non può vantare un legittimo affidamento in ordine alla conservazione di un’opera abusiva, pur a fronte del tempo decorso dalla sua realizzazione.
7. In conclusione, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti vanno rigettati.
8. Nulla si dispone sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL MA, Presidente
SC SA AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC SA AY | EL MA |
IL SEGRETARIO