TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3413
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 della Legge 47/1985

    Il TAR rileva che la normativa invocata (art. 146 D.lgs. 42/2004) disciplina l'ordinaria autorizzazione paesaggistica, mentre nel caso di specie si tratta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 L. 47/1985 per opere abusive. Gli interventi sono riconducibili alla tipologia di abuso 'maggiori' e restano non suscettibili di sanatoria ai sensi della normativa vigente per le aree soggette a vincolo paesaggistico.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione e eccesso di potere

    La motivazione del parere è ritenuta sufficiente ed esaustiva, dato che le opere sono di per sé non condonabili. I principi di buon andamento, imparzialità e tutela del legittimo affidamento non possono prevalere sulla natura vincolata della decisione di diniego in presenza di opere non sanabili. Non sussiste un legittimo affidamento alla conservazione di un'opera abusiva.

  • Rigettato
    Violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione

    Le doglianze procedurali non sono ravvisabili, in quanto la mancata convocazione della conferenza di servizi non era necessaria data la radicale carenza dei presupposti per la sanatoria. I principi generali non scalfire la legittimità delle determinazioni comunali, data la natura vincolata di queste ultime.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione e eccesso di potere

    La motivazione del diniego è ritenuta sufficiente ed esaustiva, dato che le opere sono di per sé non condonabili. I principi di buon andamento, imparzialità e tutela del legittimo affidamento non possono prevalere sulla natura vincolata della decisione di diniego in presenza di opere non sanabili. Non sussiste un legittimo affidamento alla conservazione di un'opera abusiva.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 della Legge 47/1985

    Il TAR rileva che la normativa invocata (art. 146 D.lgs. 42/2004) disciplina l'ordinaria autorizzazione paesaggistica, mentre nel caso di specie si tratta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 L. 47/1985 per opere abusive. Gli interventi sono riconducibili alla tipologia di abuso 'maggiori' e restano non suscettibili di sanatoria ai sensi della normativa vigente per le aree soggette a vincolo paesaggistico.

  • Rigettato
    Violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione

    Le doglianze procedurali non sono ravvisabili, in quanto la mancata convocazione della conferenza di servizi non era necessaria data la radicale carenza dei presupposti per la sanatoria. I principi generali non scalfire la legittimità delle determinazioni comunali, data la natura vincolata di queste ultime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3413
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3413
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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