Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01757/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Praticò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Torino del -OMISSIS-, con cui è stata archiviata la domanda di emersione della ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 21 novembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 novembre 2025 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1 Con il presente ricorso la straniera ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. Il 12 febbraio 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente ai fini di un riesame (ord. 138/25).
3. Con memoria, depositata il 21 novembre 2025 la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione procedente ha riaperto il procedimento e lo ha favorevolmente definito.
4. All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Per quanto sopra esposto il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere.
6. In virtù del fatto che la vicenda si è conclusa favorevolmente per la ricorrente solo a seguito della proposizione del presente ricorso, il Collegio ritiene di dover porre le spese di lite in capo all’amministrazione resistente e di liquidarle nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93, c.p.c. al difensore antistatario nonché a rifondere alla ricorrente il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ER, Presidente
CA AV, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | LE ER |
IL SEGRETARIO