Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 7319
CASS
Sentenza 21 febbraio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, la quale aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione di un assegno rubato. L'imputato, tramite la sua difesa, sollevava due motivi di ricorso. Il primo motivo lamentava la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 495, n. 4, cod. proc. pen., sostenendo che la mancata citazione di un teste di difesa non giustificasse la revoca immotivata della testimonianza precedentemente ammessa, privando l'imputato della possibilità di fornire una giustificazione per il possesso dell'assegno. Si argomentava che il giudice di primo grado avrebbe dovuto motivare la superfluità della prova testimoniale. Il secondo motivo, strettamente connesso al primo, denunciava la violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., affermando che la Corte d'appello, nel ritenere corretta la revoca immotivata della testimonianza, avesse precluso l'operatività del rimedio previsto dall'art. 603 cod. proc. pen. La difesa ribadiva le proprie conclusioni in una memoria successiva.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. In merito alla questione della revoca della testimonianza, la Corte ha evidenziato un contrasto giurisprudenziale, ma ha aderito all'orientamento più recente e consolidato, secondo cui la mancata citazione dei testimoni ammessi comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione ha natura perentoria e la sua gestione rientra nel potere organizzativo del giudice, finalizzato alla ragionevole durata del processo e all'oralità delle prove. Tale interpretazione responsabilizza le parti nell'assunzione delle prove e tutela il diritto di difesa attraverso un atteggiamento proattivo. Analizzando il fascicolo processuale, la Corte ha ricostruito il travagliato iter del procedimento di primo grado, caratterizzato da numerosi rinvii e dall'assenza reiterata del difensore di fiducia e dei testimoni da lui indicati, concludendo che la revoca della testimonianza non fu immotivata né irrituale, bensì conseguenza della negligenza professionale del difensore. La Corte ha altresì rilevato che la nullità, se mai sussistente, avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente in udienza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 7319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7319
    Data del deposito : 21 febbraio 2025

    Testo completo