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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2735/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , con gli avvocati Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
Giorgio Faraglia e Cristina Vescovi ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sente nza
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Per_1
nato a [...] il [...], e hanno rappresentato come segue la linea di
[...] discendenza: “ figlio di e nasce il 20 giugno 1876 a Parte_12 Per_2 Persona_3
Casalmorano, provincia di Cremona (Lombardia), come risulta dall'estratto atto di nascita con paternità
e maternità del Comune di Casalmorano n. 38, Parte I, anno 1876, con annotazione di matrimonio con il 22.10.1898 e annotazione di morte il 22.02.1927 (all. 1). emigra in CP_2 Persona_1
Brasile, ove non acquisirà mai la cittadinanza brasiliana, come si evince dal Certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia,
Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica munito di autenticazione (all. 2). Egli, quindi, conserva, per tutta la sua vita, l'originale status civitatis italiano. Sulla conservazione della cittadinanza italiana per tutta la sua vita da parte dell'avo italiano si dirà più diffusamente nelle argomentazioni in diritto del presente ricorso. Tornando alla linea di sangue, in data 22 ottobre 1898, a Indayal, Persona_1
Santa Catarina, Brasile, sposa la signora come da certificato di matrimonio (all. 3). CP_2 muore il 22 febbraio 1927 nella città di Rio Do Sul, Santa Catarina, Brasile, come Persona_1 da certificato di morte (all. 4). In precedenza, dall'unione matrimoniale tra e Persona_1
chiamata anche col nome del coniuge nasceva nato CP_2 Persona_4 Persona_5
il 22 dicembre 1899, nella città di Blumenau, Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 5). n data 1° novembre 1924, nella città di Bella Alliança, Blumenau, Rio Persona_5 do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa la signora come da certificato di Persona_6 matrimonio (all. 6). uore il 5 agosto 1971 nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Persona_5
Brasile, come da certificato di morte (all. 7). In precedenza, dall'unione matrimoniale tra Per_5
e nasce nata il [...], nella città di nella
[...] Persona_6 Persona_4 città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita con annotazione di matrimonio
(all. 8). in data 3 marzo 1948, nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa il Persona_4
signor , assumendo da quel momento il nome di come da certificato di CP_3 CP_4
matrimonio (all. 9). muore il 4 febbraio 2011 nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, CP_4
Brasile, come da certificato di morte (all. 10). In precedenza, dall'unione matrimoniale tra CP_4 Per_ e , nascevano tre figli ( , e ), come segue: 1.
[...] CP_3 Per_8 Per_9 Persona_10
nato il [...], ad [...], Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita
(all. 11). in data 27 dicembre 1975, nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, Persona_10
sposa la signora la quale assume da quel momento il Parte_13
nome di come da certificato di matrimonio (all. 12). Parte_14
muore il 17 aprile 1999 nella città di Itajai, Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da Persona_10 certificato di morte (all. 13). In precedenza, dall'unione matrimoniale tra e Persona_10 [...]
nasce un figlio, odierno ricorrente:
1.1 Parte_14 Persona_11
(procura F) ricorrente in questo giudizio, nato il [...], nella città di Rio do Sul, Santa Catarina,
Brasile, come da certificato di nascita (all. 14). in data 4 aprile 2005, nella città di Persona_11
Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa la signora la quale assume CP_5 Parte_15
da quel momento il nome di come da certificato di matrimonio Parte_16
(all. 15). Dall'unione matrimoniale tra e Persona_11 Parte_16 nascono due figli e ), ad oggi minori, entrambi odierni richiedenti la cittadinanza italiana Pt_5 Pt_11 in questo giudizio: 1.1.1 (minore di età), anch'egli richiedente la Parte_10
cittadinanza in questo giudizio, nato il [...] nella città di Curitiba, Paraná, Brasile, come da certificato di nascita (all. 16); 1.1.2 (minore di età), anch'ella richiedente Parte_11 la cittadinanza in questo giudizio, nata il [...] nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile,
come da certificato di nascita (all. 17). Si precisa che la madre dei minori, signora
[...]
ha autorizzato il padre, odierno ricorrente - vedasi Parte_16 Persona_11
procura F - ad avanzare il presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto dei due figli, come in effetti ivi ricorre, con documento ivi allegato 17.1. denominato “Autorizzazione F1” rilasciato il 24.03.2023, con Apostille n. 1719261-23 del 23.08.2023. 2. nata il 28 Parte_17
ottobre 1953, ad Itoupava, Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita, con annotazione di matrimonio con (all. 18). in data 14 luglio 1973, Persona_12 Parte_17 nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa il signor , assumendo da Controparte_6 quel momento il nome di come da certificato di matrimonio (all. 19). Persona_13
Dall'unione matrimoniale tra e , nascono tre figlie Persona_13 Persona_12
( e ), tutte odierne ricorrenti, come segue: 2.1 (procura C) Pt_4 Pt_2 Pt_1 Parte_4 ricorrente in questo giudizio, nata l'[...], nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 20). in data 11 maggio 1996, nella città di Parte_4
Ituporanga, Santa Catarina, Brasile, sposa con matrimonio religioso, registrato civilmente il 13 maggio
1996, il signor assumendo da quel momento il nome di Parte_18 [...]
come da certificato di matrimonio (all. 21). Dall'unione matrimoniale di Parte_4
e nascono due figli ( e , Parte_4 Parte_18 Pt_6 Pt_5 quest'ultimo ad oggi minore di età) anch'essi odierni ricorrenti e segnatamente: 2.1.1
[...]
(procura D) ricorrente in questo giudizio, nato il [...], a [...], Parte_6
Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 22).
2.1.2 Parte_5
(minore) anch'egli richiedente la cittadinanza in questo giudizio, nato il [...], a [...]
[...]
do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 23). Si precisa che il padre del minore,
signor ha autorizzato la madre, Parte_18 Parte_4
odierna ricorrente - vedasi procura C - ad avanzare il presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto del figlio, come in effetti ivi ricorre, con documento ivi allegato 23.1. denominato “Autorizzazione C1” rilasciato il 24.03.2023, con Apostille n. 1717287-23 del 23.08.2023. Co
(procura B) ricorrente in questo giudizio, nata l'[...], nella città Parte_2
di Ituporanga, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 24). Parte_2
in data 17 novembre 2017, nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa il signor
[...]
assumendo da quel momento il nome di come da Persona_14 Parte_19 certificato di matrimonio (all. 25). Dall'unione matrimoniale di e Parte_19 asce un figlio ( ad oggi minore di età) segnatamente:
2.1 Persona_14 Pt_3 Parte_3
(minore) anch'egli richiedente la cittadinanza in questo giudizio, nato il [...],
[...]
a Ituporanga, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 26). Si precisa che il padre del minore, signor ha autorizzato la madre, Persona_14 Parte_4
odierna ricorrente - vedasi procura B - ad avanzare il presente ricorso per riconoscimento della cittadinanza italiana per conto del figlio, come in effetti ivi ricorre, con documento ivi allegato 26.1. denominato “Autorizzazione B1” rilasciato il 24.03.2023, con Apostille n. 1717328-23 del 23.08.2023.
2.3 (procura A) ricorrente in questo giudizio, nata il [...], nella città Parte_1
di Ituporanga, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 27). Parte_1
in data 8 maggio 2015, nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa il signor Persona_15
assumendo da quel momento il nome di come da certificato di Parte_1
matrimonio (all. 28).
3. nata il [...], nella città di Rio do Sul, Santa Parte_20
Catarina, Brasile, come da certificato di nascita, con annotazione di matrimonio con (all. Persona_16
29). in data 13 maggio 1977, nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa Parte_20 il signor , assumendo da quel momento il nome di come da certificato di Persona_16 CP_8
matrimonio (all. 30). muore il 18 settembre 2021 nella città di Rio do Sul, Santa CP_8
Catarina, Brasile, come da certificato di morte (all. 31). In precedenza, dall'unione matrimoniale di con nascevano due figli, tra cui il seguente:
3.1 nato il 12 CP_8 Persona_16 Persona_17 febbraio 1972, nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 32).
in data 13 aprile 1996, nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, sposa con Persona_17 matrimonio religioso, registrato civilmente il 17 aprile 1996, la signora la quale Parte_21
assume da quel momento il nome di come da certificato di matrimonio (all. Parte_22
30). Dall'unione matrimoniale di con nascono due figli Persona_17 Parte_22
( e ) anch'essi odierni ricorrenti e segnatamente: , (procura E), Pt_7 Pt_8 Controparte_9 ricorrente in questo giudizio, nata il [...], nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile,
CP_ come da certificato di nascita (all. 34); , (procura F), ricorrente in questo Parte_8
giudizio, nato il [...], nella città di Rio do Sul, Santa Catarina, Brasile, come da certificato di nascita (all. 35)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana,
sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n.
30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal
1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di
certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466); − ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58
A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889
avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii)
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22
Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022,
n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] (doc. 1 Persona_1
fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per que sti m otivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, e sono cittadini
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1
adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 6.3.2025
Il giudice
Christian Colombo