CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 365/2022 RG promossa da:
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
NU ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Schininà (C.F.: ), in C.F._1 virtù di procura alle liti per atto notaio di Lanusei del 22 ottobre 2021, rep. 8623 - Persona_1 racc. 5982, registrata a Lanusei il 27 ottobre 2021 al n. 1436 Serie 1T, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore appellante contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in 08020 Budoni (OT) nella Via Nazionale n. 253, presso lo studio dell'avv. Roberto
Deledda (CF ), che la rappresenta e difende per mandato speciale rilasciato a C.F._3 calce della comparsa di costituzione e risposta appellata All'udienza del 21 giugno 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Si chiede, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., di RIFORMARE la sentenza n. 79/2022, gravata sul punto da pag. 7, riga 26, a pag. 9, riga 26, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, accertare il diritto dell'esponente a richiedere il pagamento della tariffa per l'avvenuta somministrazione di acqua potabile nella misura di complessivi € 6.926,04, con il conseguente rigetto della domanda attorea spiegata in primo grado. Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza e conclusione, accogliere tutte le seguenti
CONCLUSIONI
➢ Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n 79/2022, resa inter partes, dal Parte_1
Tribunale di NU, di cui se ne chiede la conferma del contenuto.
➢ In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14 settembre 2015, conveniva in giudizio Controparte_1 affinchè il Tribunale di NU accertasse e dichiarasse illegittima la richiesta di Parte_1 pagamento delle fatture contestate (così come di seguito riportate) e, per l'effetto, dichiarasse non dovute le somme pretese. In particolare l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare:
- illegittima la richiesta di pagamento delle fatture contestate n. 201303450216 n. 201403437416 per l'errata indicazione del numero di matricola del contatore ivi indicato;
- riconosciuta l'esistenza di una perdita occulta nelle condutture idriche dell'utenza attorea e, conseguentemente, dichiarare il suo diritto allo sgravio dei canoni di depurazione e di fognatura per i consumi afferenti ai periodi riportati nelle fatture contestate n. 201403437416
n. 201502111172;
- l'inadempimento contrattuale di per l'irregolarità nelle letture delle fatture Parte_1
n. 201303450216 n. 201403437416, come previsto nella Carta Servizio Idrico e nel Regolamento S.I.I.,, per l'effetto dichiarare illegittima la richiesta di pagamento delle fatture contestate, e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dall'attrice da valutarsi anche in via equitativa, con conseguente annullamento e delle fatturazioni contestate.
- IN VIA SUBORDINATA
- Qualora il Giudice ritenesse gli importi richiesti legittimi (anche solo parzialmente), accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per la mancata Parte_1 fornitura di acqua potabile e per l'effetto applicare una riduzione del 50% del canone tariffario (o altra percentuale di riduzione ritenuta di giustizia, tale che possa compensare il disservizio contrattuale), o in ulteriore subordine disporre la restituzione all'attrice della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, il tutto per il periodo di riferimento della fatturazione contestata in cui l'acqua non era potabile, con conseguente annullamento e rideterminazione delle fatturazioni contestate. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva:
- - di essere titolare di un contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato con Pt_1 per l'immobile sito a Budoni, via Umbria 16;
- - che nel corso degli anni 2013-2015, aveva richiesto il pagamento di 3 fatture, Pt_1 rispettivamente di € 2.083,41 (fattura n. 201303450216 del 22 novembre 2013), € 4.063,83 (fattura n. 201403437416 del 7 luglio 2014) ed € 1.072,04 (fattura n. 201502111172 del 29 gennaio 2015);
- - che, relativamente alla prima fattura (n.201303450216 del 22 novembre 2013) aveva proposto reclamo per l'annullamento poiché il numero di matricola ivi riportato era differente da quello ad ella intestato;
- - che tale reclamo veniva rigettato poiché, a detta del fornitore, il numero di contatore era corretto, essendo lo stesso stato sostituito;
- - che, anche relativamente alla seconda fattura (n. 201403437416 del 7 luglio 2014), aveva proposto reclamo per l'annullamento poiché il numero di matricola ivi riportato era differente da quello ad ella intestato;
- - che tale reclamo era rimasto privo di riscontro;
- - che, ancora, aveva proposto ulteriore reclamo per perdita occulta, con contestuale richiesta dello sgravio previsto dall'art. B 35.2 del Regolamento idrico integrato;
- - che il gestore aveva rigettato il reclamo poiché dalle fotografie prodotte dalla cliente non era emersa la suddetta perdita;
- - che, anche relativamente alla terza fattura (n. 201502111172 del 29 gennaio 2015), aveva proposto reclamo per perdita occulta, con contestuale richiesta dello sgravio previsto dall'art.
B 35.2 del Regolamento del servizio idrico;
- - che, ancora una volta, il gestore rigettava il reclamo per le medesime ragioni di cui sopra:
- aveva fatturato un periodo di oltre due anni, con ciò ponendo in essere un Pt_1 inadempimento contrattuale, giacché la Carta del servizio idrico integrato e il Regolamento del servizio idrico impongono la fatturazione per periodi non superiori a 6 mesi e un numero di letture del contatore non inferiore a due volte all'anno.
- Inoltre, come evincibile dalle ordinanze emesse dal si era resa Pt_1 Controparte_2 inadempiente, in quanto aveva omesso di fornire acqua potabile.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale eccepiva Parte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di riduzione delle tariffe per la non potabilità dell'acqua, giacché le stesse erano state determinate dall'autorità d'ambito con provvedimento amministrativo di carattere discrezionale;
nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con sentenza n. 79/2022, il Tribunale di NU, istruita la causa con referente documentale e ctu tecnico contabile, dichiarava non dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 201303450216 del 22 novembre 2013; 201403437416 del 7 luglio 2014 e 201502111172 del 29 gennaio 2015 e rideterminava il quantum dovuto da parte dell'attrice, in favore di in € 3.722,15 anzichè in Pt_1
€ 6.926,04. Il giudice di prime cure riteneva infondata la doglianza relativa all'errata indicazione del numero di matricola del contatore, in quanto dall'esame dei documenti offerti era emerso che vi era stata corrispondenza tra i consumi registrati e quelli fatturati, sicchè l'errata indicazione del numero era da attribuire ad un mero errore materiale, non essendovi dubbio che i consumi fatturati erano riferibili all'attrice. Ancora, nel merito, il giudice a quo osservava che era pacifico che non aveva effettuato la Pt_1 lettura dei contatori due volte l'anno e aveva omesso di inviare le fatture con cadenza bimestrale, come, invece, previsto dal regolamento del SII, tuttavia l'attrice non aveva riportato alcun danno conseguente a dette violazioni, non avendo allegato il concreto pregiudizio patrimoniale derivante da tale inadempimento. Risultava inoltre, proseguiva il giudicante, che le fatture erano relative a consumi realmente effettuati e dunque da pagare, e ciò indipendentemente dalla periodicità della fatturazione.
Avuto poi riguardo alle perdite occulte lamentate, il tribunale rilevava che, nonostante che fosse risultata documentata una perdita occulta relativa all'utenza della , occorreva tenere conto CP_1 che l'attrice aveva aspettato fino al gennaio 2015 per procedere alla riparazione della stessa, nonostante la sussistenza della perdita fosse palese già dalla ricezione della prima bolletta oggetto di giudizio, recante l'esoso importo di € 2.083,41 (fattura n. 201303450216 del 22 novembre 2013). Sicchè doveva essere rigettata la relativa domanda di sgravio. Il tribunale poi, esaminava la questione relativa alla non potabilità dell'acqua congiuntamente all'eccezione di carenza della giurisdizione del giudice ordinario sollevata da Pt_1
Osservava il Tribunale che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (cfr. il D. Lgs. 31/2001); soggiungeva inoltre il giudice a quo che lo stesso Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. Proseguiva il tribunale affermando che, conseguentemente, l'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presentasse tali requisiti costituiva pertanto un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente; la questione, quindi, riguardava unicamente il rapporto di diritto privato intercorrente tra utente e gestore e non coinvolgeva in alcun modo i provvedimenti amministrativi con cui vengono stabilite le tariffe.
Il tribunale, pertanto, ne ricavava che la questione oggetto di controversia non atteneva ad una presunta illegittimità della tariffa fissata dall'ente regolatore del SII, bensì concerneva il diritto del gestore ad ottenere per intero il corrispettivo contrattuale per l'acqua fornita all'utente (e, correlativamente, il diritto dell'utente a pagare un corrispettivo inferiore in caso di inesatto adempimento), con la conseguenza che doveva ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
Riteneva il giudice a quo che in virtù dei principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra utente e fornitore, quest'ultimo non poteva pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano, poiché nella fattispecie la risorsa idrica effettivamente somministrata si era rivelata non idonea a tale uso in conseguenza della violazione di alcuni dei parametri di legge. Ai fini della determinazione del corrispettivo della fornitura, il giudicante riteneva che non poteva essere applicato direttamente l'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975 che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico era ormai regolata dagli artt.
154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, che avevano superato ogni precedente disciplina. Tuttavia, il tribunale riteneva che, essendo stata riscontrata la non potabilità dell'acqua, l'attrice aveva comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui era destinato (cfr. l'art. 1490 cod. civ.) e che, in mancanza di altri attendibili elementi per la riduzione, ben poteva applicarsi un criterio equitativo da individuarsi impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP in precedenza richiamato.
Sicchè il tribunale riteneva di applicare la riduzione del 50% alla tariffa acquedotto, ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non erano relative alla qualità dell'acqua erogata. Il giudicante pertanto concludeva, anche sulla base della CTU espletata, che il corrispettivo dovuto dall'attrice per il periodo dal 01/09/2011 al 11/11/14 era pari a 3.722,15 € (tremilasettecentoventidue,15 euro).
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la predetta sentenza, affidandola ai seguenti motivi relativi alla sola questione del diritto alla riduzione per la non potabilità dell'acqua: 1) l'errata valutazione delle prove raccolte, con conseguente difetto di motivazione, laddove il tribunale riteneva dimostrata la non potabilità dell'acqua, basandosi sull'ordinanza sindacale di divieto dell'uso della risorsa idrica, adottata in via Parte solo precauzionale e non preceduta da comunicazioni dell' relative all'avvenuta verifica dei requisiti di potabilità dell'acqua, ordinanza, tra l'altro, emessa a seguito di un accertamento del Sindaco in merito alla torbidità dell'acqua successivamente ad una perturbazione a carattere temporalesco e torrenziale del 24.9.2009; 2) sempre l'insufficienza della motivazione per avere il giudicante ritenuto continuativo il periodo di erogazione di acqua non potabile (cioè a partire dal 2011 fino al 2014 compreso), senza tenere in conto le ordinanze di revoca del divieto dell'uso della risorsa somministrata;
3) l'errata determinazione del quantum dovuto, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice applicato la riduzione del 50% sulla base dell'art. 13 del provvedimento del CIP n. 26/1975, nonostante che, e in ciò contraddicendosi, avesse riconosciuto l'intervenuta abrogazione della predetta norma regolamentare per effetto degli artt. 154 e segg. del d.lgs n. 152/2006, ritenendo tuttavia di applicare comunque il detto criterio in mancanza di altri dati attendibili cui fare riferimento;
ii) l'iniquità e l'assoluta mancanza di proporzionalità del criterio di riduzione applicato dal tribunale, in quanto la prestazione del Gestore e la tariffa ad essa collegata comprendono non solo il servizio di potabilizzazione, ma anche i costi ingenerati dai servizi di captazione, stoccaggio adduzione e distribuzione, costi che rappresentano il 78% delle spese del gestore, mentre quelli per la potabilizzazione rappresentano solo il 22%, con la conseguenza che, tenendo presente l'importo di euro 7.219.25 (quale corrispettivo totale per acquedotto e quota fissa), il giudicante avrebbe dovuto considerare l'importo di euro 6.632,81 equivalente ai servizi dovuti per captazione stoccaggio adduzione e distribuzione della risorsa idrica, pari al 78% di euro 7.219,25 e l'importo di euro 586,44 equivalente al servizio di potabilizzazione, per cui la quota di ½ del 22% relativo al servizio di potabilizzazione avrebbe dovuto essere determinata in euro 293,21, con la conseguenza che Pt_1 avrebbe avuto diritto a pretendere l'importo di euro 6.926,04; iii) per non avere il giudice di prime cure tenuto nel debito conto che con parere n. 7108 del 24.2.2011 la Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche aveva escluso la possibilità di prevedere una riduzione tariffaria a favore delle utenze sfornite di acqua idonea al consumo umano e che con la delibera 199/2014/E/IDR l' aveva precisato che “se si procedesse a ridurre la tariffa per non potabilità, la CP_3 realizzazione degli interventi necessari a superare le criticità sarebbe compromessa , in assenza di adeguati contributi pubblici”. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , la quale ha Controparte_1 evidenziato che l'ordinanza sindacale del 26 settembre 2009 era stata revocata solo 5 anni dopo la sua emanazione e, segnatamente, con ordinanza del 4 settembre 2014. L'appellata ha poi contestato tutte le altre avverse censure, insistendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata. All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
Occorre prima di tutto illustrare le conclusioni della CTU disposta con incarico diretto alla soluzione di tre quesiti di seguito riportati: a) In relazione ai periodi per i quali vi sia prova della non potabilità dell'acqua erogata da Pt_1 nella via in cui si trova l'utenza, riduca del 50% gli importi dovuti a titolo di consumi idrici (e non anche quelli a titolo di servizio di depurazione e servizio di fognatura); b) Riduca altresì l'importo di fattura relativamente all'addebito di canoni fognari e di depurazione (la fattura deve essere ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B.35.1. del regolamento idrico integrato;
c) ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo in contestazione, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati. Il tecnico officiato, Ing. spiegava con particolare riguardo alla potabilità dell'acqua, che “Dal Per_2 punto di vista pratico la detrazione per ogni singola tabella è stata fatta dimezzando il corrispettivo per la fornitura idrica calcolato sui giorni di effettiva non potabilità ricadenti nell'intervallo temporale considerato. Tornando all'esempio della tabella precedente: nell'intervallo temporale dal 01/01/11 al 03/05/11 (123 giorni) per la località “La Traversa” ci sono stati 123 giorni totali di validità delle ordinanze sindacali per la non potabilità dell'acqua (corrispondenti a tutto il periodo di calcolo). Il corrispettivo per la sola fornitura idrica è calcolato pari a 13,80 euro, il corrispettivo calcolato dimezzando la tariffa al 50% è pari a 6,90 euro (iva esclusa). Questo valore è stato indicato in tabella come “detrazione” nella riga che indica i giorni di effettiva non potabilità dell'acqua per la zona nella quale ricade l'utenza e per il periodo di riferimento”. Concludeva pertanto il CTU, affermando che “A fronte di un importo fatturato da pari a € Pt_1 7.219,28 non risultano pagamenti effettuati dall'utente così come indicato da nell'estratto Pt_1 conto. Il corrispettivo dovuto dall'utente per la somministrazione del Controparte_1 servizio idrico integrato per l'utenza idrica n. 6650485, numero di contatore 3115231353 matricola contatore D11TA017086 somministrata dalla società per l'immobile sito in Via Parte_1
Umbria 16 per il periodo dal 01/09/2011 al 11/11/14 è pari a 3.722,15 €
(tremilasettecentoventidue,15 euro)”.
Tanto premesso, risultano infondati i primi due motivi di impugnazione - da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi sul piano logico e fattuale - con cui l'appellante si è doluta dell'errata valutazione delle prove raccolte, con conseguente difetto di motivazione, laddove il tribunale riteneva dimostrata la non potabilità dell'acqua. Ed invero l'attrice depositava l'ordinanza sindacale del 26.09.2009 con cui era fatto espresso divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile per tutto il territorio comunale, in quanto la perturbazione che aveva colpito il territorio aveva creato difficoltà alla potabilizzazione dell'acqua in arrivo dalla diga Macheronis e dalla sorgente di Siniscola, rendendola torbida e non idonea per gli usi potabili in tutto il territorio comunale, in cui la rete idrica viene alimentata dal potabilizzatore comunale, disponendo Parte la diffusione del provvedimento sia nei confronti dell' competente che nei confronti di Pt_1 L'unica successiva ordinanza presente agli atti è la n. 30 del 4 settembre 2014, con cui in Sindaco in carica: richiamata espressamente la precedente ordinanza del 26.09.2009; rilevato che Parte successivamente ad essa (in seguito ai prelievi effettuati nell'agosto 2014) l' Controparte_4 aveva ritenuto i campioni prelevati conformi ai parametri di legge, aveva revocato la precedente ordinanza del 26.9.2009. Pertanto, non solo l'attrice provava debitamente la circostanza del prolungato divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile, ma dalla CTU espletata emergeva che il tecnico aveva conteggiato e applicato la riduzione solo in corrispondenza dei giorni di effettiva non potabilità in relazione al periodo dedotto nelle fatture contestate. Di contro sulla quale, in relazione all'avversa contestazione di inadempimento, ricadeva Pt_1 l'onere di dimostrare di avere bene operato in conformità agli obblighi di legge, nulla provava in tal senso, limitandosi solo a rilevare l'improbabilità che il periodo di erogazione di acqua non idonea all'uso fosse stato così lungo e nulla deducendo in ordine ad eventuali suoi interventi diretti a porre rimedio alla circostanza o in relazione a controlli demandati dalla stessa in relazione al rispetto dei parametri di legge per la potabilità dell'acqua.
Sicchè del tutto correttamente il tribunale riteneva provata la circostanza di una erogazione prolungata di acqua non idonea all'uso umano. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione articolato sotto i vari profili già illustrati, riguardante la rideterminazione da parte del tribunale dell'entità della somma effettivamente dovuta dall'utente e i criteri adottati a tal fine. Occorre muovere dal fatto che l'attrice proponeva diverse domande e in particolare chiedeva dichiararsi l'inadempimento di per la mancata fornitura di acqua potabile, con conseguente Pt_1 applicazione di una riduzione del 50% del canone tariffario. Del tutto correttamente il giudice di primo grado riconduceva tale domanda nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione intercorrente tra il Gestore e l'utente, rapporto in cui veniva in rilievo un inadempimento o un inesatto adempimento da parte del Gestore, il quale non aveva rispettato l'obbligo impostogli dalla legge di fornire acqua idonea al consumo umano. Trattasi quindi di un'azione risarcitoria in cui l'utente, contestato l'inadempimento del Gestore per una fornitura d'acqua non a norma, ha chiesto la riduzione del corrispettivo per vizi del bene fornito. Tanto premesso, accertato l'inadempimento, è evidente l'esistenza ontologica del danno e quindi del diritto dell'utente ad una riduzione del canone in base ad una liquidazione equitativa rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (cfr. sentenza n. 498/2019 emessa da questa stessa Corte). L'unico riferimento, quale criterio equitativo ai fini della determinazione del quantum, non poteva che essere rappresentato dall'13 del provvedimento del CIP n. 26/1975, a prescindere dal fatto che esso non sia più in vigore, atteso che il fondamento del diritto alla riduzione non si basa su tale normativa regolamentare, ma sull'art. 1218 c.c. che regola la responsabilità contrattuale e sull'art. 1226 c.c. Né possono valere a superare quanto sopra i rilievi dell'appellante in ordine ai costi sopportati dal Gestore per la copertura del servizio di erogazione dell'acqua e alla delibera ARERA secondo la quale non si può procedere alla riduzione della tariffa in caso di acqua non potabile, essendo la stessa diretta alla determinazione delle tariffe e non potendo, conseguentemente, incidere sul diritto dell'utente all'erogazione del servizio secondo le norme di igiene e di salute pubblica. L'appello deve dunque essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di NU n. 79/2022. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause fino a euro 5.000,00 (secondo il criterio del decisum), seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di NU n. 79/2022; Parte_1 - condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado che liquida in euro 2.915,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso in Sassari in data 6 maggio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 365/2022 RG promossa da:
Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_1
NU ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Schininà (C.F.: ), in C.F._1 virtù di procura alle liti per atto notaio di Lanusei del 22 ottobre 2021, rep. 8623 - Persona_1 racc. 5982, registrata a Lanusei il 27 ottobre 2021 al n. 1436 Serie 1T, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore appellante contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in 08020 Budoni (OT) nella Via Nazionale n. 253, presso lo studio dell'avv. Roberto
Deledda (CF ), che la rappresenta e difende per mandato speciale rilasciato a C.F._3 calce della comparsa di costituzione e risposta appellata All'udienza del 21 giugno 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Si chiede, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., di RIFORMARE la sentenza n. 79/2022, gravata sul punto da pag. 7, riga 26, a pag. 9, riga 26, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, accertare il diritto dell'esponente a richiedere il pagamento della tariffa per l'avvenuta somministrazione di acqua potabile nella misura di complessivi € 6.926,04, con il conseguente rigetto della domanda attorea spiegata in primo grado. Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza e conclusione, accogliere tutte le seguenti
CONCLUSIONI
➢ Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n 79/2022, resa inter partes, dal Parte_1
Tribunale di NU, di cui se ne chiede la conferma del contenuto.
➢ In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14 settembre 2015, conveniva in giudizio Controparte_1 affinchè il Tribunale di NU accertasse e dichiarasse illegittima la richiesta di Parte_1 pagamento delle fatture contestate (così come di seguito riportate) e, per l'effetto, dichiarasse non dovute le somme pretese. In particolare l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare:
- illegittima la richiesta di pagamento delle fatture contestate n. 201303450216 n. 201403437416 per l'errata indicazione del numero di matricola del contatore ivi indicato;
- riconosciuta l'esistenza di una perdita occulta nelle condutture idriche dell'utenza attorea e, conseguentemente, dichiarare il suo diritto allo sgravio dei canoni di depurazione e di fognatura per i consumi afferenti ai periodi riportati nelle fatture contestate n. 201403437416
n. 201502111172;
- l'inadempimento contrattuale di per l'irregolarità nelle letture delle fatture Parte_1
n. 201303450216 n. 201403437416, come previsto nella Carta Servizio Idrico e nel Regolamento S.I.I.,, per l'effetto dichiarare illegittima la richiesta di pagamento delle fatture contestate, e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dall'attrice da valutarsi anche in via equitativa, con conseguente annullamento e delle fatturazioni contestate.
- IN VIA SUBORDINATA
- Qualora il Giudice ritenesse gli importi richiesti legittimi (anche solo parzialmente), accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di per la mancata Parte_1 fornitura di acqua potabile e per l'effetto applicare una riduzione del 50% del canone tariffario (o altra percentuale di riduzione ritenuta di giustizia, tale che possa compensare il disservizio contrattuale), o in ulteriore subordine disporre la restituzione all'attrice della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, il tutto per il periodo di riferimento della fatturazione contestata in cui l'acqua non era potabile, con conseguente annullamento e rideterminazione delle fatturazioni contestate. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva:
- - di essere titolare di un contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato con Pt_1 per l'immobile sito a Budoni, via Umbria 16;
- - che nel corso degli anni 2013-2015, aveva richiesto il pagamento di 3 fatture, Pt_1 rispettivamente di € 2.083,41 (fattura n. 201303450216 del 22 novembre 2013), € 4.063,83 (fattura n. 201403437416 del 7 luglio 2014) ed € 1.072,04 (fattura n. 201502111172 del 29 gennaio 2015);
- - che, relativamente alla prima fattura (n.201303450216 del 22 novembre 2013) aveva proposto reclamo per l'annullamento poiché il numero di matricola ivi riportato era differente da quello ad ella intestato;
- - che tale reclamo veniva rigettato poiché, a detta del fornitore, il numero di contatore era corretto, essendo lo stesso stato sostituito;
- - che, anche relativamente alla seconda fattura (n. 201403437416 del 7 luglio 2014), aveva proposto reclamo per l'annullamento poiché il numero di matricola ivi riportato era differente da quello ad ella intestato;
- - che tale reclamo era rimasto privo di riscontro;
- - che, ancora, aveva proposto ulteriore reclamo per perdita occulta, con contestuale richiesta dello sgravio previsto dall'art. B 35.2 del Regolamento idrico integrato;
- - che il gestore aveva rigettato il reclamo poiché dalle fotografie prodotte dalla cliente non era emersa la suddetta perdita;
- - che, anche relativamente alla terza fattura (n. 201502111172 del 29 gennaio 2015), aveva proposto reclamo per perdita occulta, con contestuale richiesta dello sgravio previsto dall'art.
B 35.2 del Regolamento del servizio idrico;
- - che, ancora una volta, il gestore rigettava il reclamo per le medesime ragioni di cui sopra:
- aveva fatturato un periodo di oltre due anni, con ciò ponendo in essere un Pt_1 inadempimento contrattuale, giacché la Carta del servizio idrico integrato e il Regolamento del servizio idrico impongono la fatturazione per periodi non superiori a 6 mesi e un numero di letture del contatore non inferiore a due volte all'anno.
- Inoltre, come evincibile dalle ordinanze emesse dal si era resa Pt_1 Controparte_2 inadempiente, in quanto aveva omesso di fornire acqua potabile.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale eccepiva Parte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di riduzione delle tariffe per la non potabilità dell'acqua, giacché le stesse erano state determinate dall'autorità d'ambito con provvedimento amministrativo di carattere discrezionale;
nel merito, contestava tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto. Con sentenza n. 79/2022, il Tribunale di NU, istruita la causa con referente documentale e ctu tecnico contabile, dichiarava non dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 201303450216 del 22 novembre 2013; 201403437416 del 7 luglio 2014 e 201502111172 del 29 gennaio 2015 e rideterminava il quantum dovuto da parte dell'attrice, in favore di in € 3.722,15 anzichè in Pt_1
€ 6.926,04. Il giudice di prime cure riteneva infondata la doglianza relativa all'errata indicazione del numero di matricola del contatore, in quanto dall'esame dei documenti offerti era emerso che vi era stata corrispondenza tra i consumi registrati e quelli fatturati, sicchè l'errata indicazione del numero era da attribuire ad un mero errore materiale, non essendovi dubbio che i consumi fatturati erano riferibili all'attrice. Ancora, nel merito, il giudice a quo osservava che era pacifico che non aveva effettuato la Pt_1 lettura dei contatori due volte l'anno e aveva omesso di inviare le fatture con cadenza bimestrale, come, invece, previsto dal regolamento del SII, tuttavia l'attrice non aveva riportato alcun danno conseguente a dette violazioni, non avendo allegato il concreto pregiudizio patrimoniale derivante da tale inadempimento. Risultava inoltre, proseguiva il giudicante, che le fatture erano relative a consumi realmente effettuati e dunque da pagare, e ciò indipendentemente dalla periodicità della fatturazione.
Avuto poi riguardo alle perdite occulte lamentate, il tribunale rilevava che, nonostante che fosse risultata documentata una perdita occulta relativa all'utenza della , occorreva tenere conto CP_1 che l'attrice aveva aspettato fino al gennaio 2015 per procedere alla riparazione della stessa, nonostante la sussistenza della perdita fosse palese già dalla ricezione della prima bolletta oggetto di giudizio, recante l'esoso importo di € 2.083,41 (fattura n. 201303450216 del 22 novembre 2013). Sicchè doveva essere rigettata la relativa domanda di sgravio. Il tribunale poi, esaminava la questione relativa alla non potabilità dell'acqua congiuntamente all'eccezione di carenza della giurisdizione del giudice ordinario sollevata da Pt_1
Osservava il Tribunale che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (cfr. il D. Lgs. 31/2001); soggiungeva inoltre il giudice a quo che lo stesso Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. Proseguiva il tribunale affermando che, conseguentemente, l'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presentasse tali requisiti costituiva pertanto un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente; la questione, quindi, riguardava unicamente il rapporto di diritto privato intercorrente tra utente e gestore e non coinvolgeva in alcun modo i provvedimenti amministrativi con cui vengono stabilite le tariffe.
Il tribunale, pertanto, ne ricavava che la questione oggetto di controversia non atteneva ad una presunta illegittimità della tariffa fissata dall'ente regolatore del SII, bensì concerneva il diritto del gestore ad ottenere per intero il corrispettivo contrattuale per l'acqua fornita all'utente (e, correlativamente, il diritto dell'utente a pagare un corrispettivo inferiore in caso di inesatto adempimento), con la conseguenza che doveva ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta.
Riteneva il giudice a quo che in virtù dei principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra utente e fornitore, quest'ultimo non poteva pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano, poiché nella fattispecie la risorsa idrica effettivamente somministrata si era rivelata non idonea a tale uso in conseguenza della violazione di alcuni dei parametri di legge. Ai fini della determinazione del corrispettivo della fornitura, il giudicante riteneva che non poteva essere applicato direttamente l'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975 che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico era ormai regolata dagli artt.
154 ss. del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, che avevano superato ogni precedente disciplina. Tuttavia, il tribunale riteneva che, essendo stata riscontrata la non potabilità dell'acqua, l'attrice aveva comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui era destinato (cfr. l'art. 1490 cod. civ.) e che, in mancanza di altri attendibili elementi per la riduzione, ben poteva applicarsi un criterio equitativo da individuarsi impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP in precedenza richiamato.
Sicchè il tribunale riteneva di applicare la riduzione del 50% alla tariffa acquedotto, ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non erano relative alla qualità dell'acqua erogata. Il giudicante pertanto concludeva, anche sulla base della CTU espletata, che il corrispettivo dovuto dall'attrice per il periodo dal 01/09/2011 al 11/11/14 era pari a 3.722,15 € (tremilasettecentoventidue,15 euro).
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la predetta sentenza, affidandola ai seguenti motivi relativi alla sola questione del diritto alla riduzione per la non potabilità dell'acqua: 1) l'errata valutazione delle prove raccolte, con conseguente difetto di motivazione, laddove il tribunale riteneva dimostrata la non potabilità dell'acqua, basandosi sull'ordinanza sindacale di divieto dell'uso della risorsa idrica, adottata in via Parte solo precauzionale e non preceduta da comunicazioni dell' relative all'avvenuta verifica dei requisiti di potabilità dell'acqua, ordinanza, tra l'altro, emessa a seguito di un accertamento del Sindaco in merito alla torbidità dell'acqua successivamente ad una perturbazione a carattere temporalesco e torrenziale del 24.9.2009; 2) sempre l'insufficienza della motivazione per avere il giudicante ritenuto continuativo il periodo di erogazione di acqua non potabile (cioè a partire dal 2011 fino al 2014 compreso), senza tenere in conto le ordinanze di revoca del divieto dell'uso della risorsa somministrata;
3) l'errata determinazione del quantum dovuto, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il giudice applicato la riduzione del 50% sulla base dell'art. 13 del provvedimento del CIP n. 26/1975, nonostante che, e in ciò contraddicendosi, avesse riconosciuto l'intervenuta abrogazione della predetta norma regolamentare per effetto degli artt. 154 e segg. del d.lgs n. 152/2006, ritenendo tuttavia di applicare comunque il detto criterio in mancanza di altri dati attendibili cui fare riferimento;
ii) l'iniquità e l'assoluta mancanza di proporzionalità del criterio di riduzione applicato dal tribunale, in quanto la prestazione del Gestore e la tariffa ad essa collegata comprendono non solo il servizio di potabilizzazione, ma anche i costi ingenerati dai servizi di captazione, stoccaggio adduzione e distribuzione, costi che rappresentano il 78% delle spese del gestore, mentre quelli per la potabilizzazione rappresentano solo il 22%, con la conseguenza che, tenendo presente l'importo di euro 7.219.25 (quale corrispettivo totale per acquedotto e quota fissa), il giudicante avrebbe dovuto considerare l'importo di euro 6.632,81 equivalente ai servizi dovuti per captazione stoccaggio adduzione e distribuzione della risorsa idrica, pari al 78% di euro 7.219,25 e l'importo di euro 586,44 equivalente al servizio di potabilizzazione, per cui la quota di ½ del 22% relativo al servizio di potabilizzazione avrebbe dovuto essere determinata in euro 293,21, con la conseguenza che Pt_1 avrebbe avuto diritto a pretendere l'importo di euro 6.926,04; iii) per non avere il giudice di prime cure tenuto nel debito conto che con parere n. 7108 del 24.2.2011 la Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche aveva escluso la possibilità di prevedere una riduzione tariffaria a favore delle utenze sfornite di acqua idonea al consumo umano e che con la delibera 199/2014/E/IDR l' aveva precisato che “se si procedesse a ridurre la tariffa per non potabilità, la CP_3 realizzazione degli interventi necessari a superare le criticità sarebbe compromessa , in assenza di adeguati contributi pubblici”. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , la quale ha Controparte_1 evidenziato che l'ordinanza sindacale del 26 settembre 2009 era stata revocata solo 5 anni dopo la sua emanazione e, segnatamente, con ordinanza del 4 settembre 2014. L'appellata ha poi contestato tutte le altre avverse censure, insistendo per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata. All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
Occorre prima di tutto illustrare le conclusioni della CTU disposta con incarico diretto alla soluzione di tre quesiti di seguito riportati: a) In relazione ai periodi per i quali vi sia prova della non potabilità dell'acqua erogata da Pt_1 nella via in cui si trova l'utenza, riduca del 50% gli importi dovuti a titolo di consumi idrici (e non anche quelli a titolo di servizio di depurazione e servizio di fognatura); b) Riduca altresì l'importo di fattura relativamente all'addebito di canoni fognari e di depurazione (la fattura deve essere ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B.35.1. del regolamento idrico integrato;
c) ridetermini quindi il saldo finale (positivo o negativo) a carico dell'utente per il periodo in contestazione, tenuto conto delle somme che risultino versate e di quelle effettivamente dovute in base ai criteri sopra elencati. Il tecnico officiato, Ing. spiegava con particolare riguardo alla potabilità dell'acqua, che “Dal Per_2 punto di vista pratico la detrazione per ogni singola tabella è stata fatta dimezzando il corrispettivo per la fornitura idrica calcolato sui giorni di effettiva non potabilità ricadenti nell'intervallo temporale considerato. Tornando all'esempio della tabella precedente: nell'intervallo temporale dal 01/01/11 al 03/05/11 (123 giorni) per la località “La Traversa” ci sono stati 123 giorni totali di validità delle ordinanze sindacali per la non potabilità dell'acqua (corrispondenti a tutto il periodo di calcolo). Il corrispettivo per la sola fornitura idrica è calcolato pari a 13,80 euro, il corrispettivo calcolato dimezzando la tariffa al 50% è pari a 6,90 euro (iva esclusa). Questo valore è stato indicato in tabella come “detrazione” nella riga che indica i giorni di effettiva non potabilità dell'acqua per la zona nella quale ricade l'utenza e per il periodo di riferimento”. Concludeva pertanto il CTU, affermando che “A fronte di un importo fatturato da pari a € Pt_1 7.219,28 non risultano pagamenti effettuati dall'utente così come indicato da nell'estratto Pt_1 conto. Il corrispettivo dovuto dall'utente per la somministrazione del Controparte_1 servizio idrico integrato per l'utenza idrica n. 6650485, numero di contatore 3115231353 matricola contatore D11TA017086 somministrata dalla società per l'immobile sito in Via Parte_1
Umbria 16 per il periodo dal 01/09/2011 al 11/11/14 è pari a 3.722,15 €
(tremilasettecentoventidue,15 euro)”.
Tanto premesso, risultano infondati i primi due motivi di impugnazione - da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi sul piano logico e fattuale - con cui l'appellante si è doluta dell'errata valutazione delle prove raccolte, con conseguente difetto di motivazione, laddove il tribunale riteneva dimostrata la non potabilità dell'acqua. Ed invero l'attrice depositava l'ordinanza sindacale del 26.09.2009 con cui era fatto espresso divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile per tutto il territorio comunale, in quanto la perturbazione che aveva colpito il territorio aveva creato difficoltà alla potabilizzazione dell'acqua in arrivo dalla diga Macheronis e dalla sorgente di Siniscola, rendendola torbida e non idonea per gli usi potabili in tutto il territorio comunale, in cui la rete idrica viene alimentata dal potabilizzatore comunale, disponendo Parte la diffusione del provvedimento sia nei confronti dell' competente che nei confronti di Pt_1 L'unica successiva ordinanza presente agli atti è la n. 30 del 4 settembre 2014, con cui in Sindaco in carica: richiamata espressamente la precedente ordinanza del 26.09.2009; rilevato che Parte successivamente ad essa (in seguito ai prelievi effettuati nell'agosto 2014) l' Controparte_4 aveva ritenuto i campioni prelevati conformi ai parametri di legge, aveva revocato la precedente ordinanza del 26.9.2009. Pertanto, non solo l'attrice provava debitamente la circostanza del prolungato divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile, ma dalla CTU espletata emergeva che il tecnico aveva conteggiato e applicato la riduzione solo in corrispondenza dei giorni di effettiva non potabilità in relazione al periodo dedotto nelle fatture contestate. Di contro sulla quale, in relazione all'avversa contestazione di inadempimento, ricadeva Pt_1 l'onere di dimostrare di avere bene operato in conformità agli obblighi di legge, nulla provava in tal senso, limitandosi solo a rilevare l'improbabilità che il periodo di erogazione di acqua non idonea all'uso fosse stato così lungo e nulla deducendo in ordine ad eventuali suoi interventi diretti a porre rimedio alla circostanza o in relazione a controlli demandati dalla stessa in relazione al rispetto dei parametri di legge per la potabilità dell'acqua.
Sicchè del tutto correttamente il tribunale riteneva provata la circostanza di una erogazione prolungata di acqua non idonea all'uso umano. Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione articolato sotto i vari profili già illustrati, riguardante la rideterminazione da parte del tribunale dell'entità della somma effettivamente dovuta dall'utente e i criteri adottati a tal fine. Occorre muovere dal fatto che l'attrice proponeva diverse domande e in particolare chiedeva dichiararsi l'inadempimento di per la mancata fornitura di acqua potabile, con conseguente Pt_1 applicazione di una riduzione del 50% del canone tariffario. Del tutto correttamente il giudice di primo grado riconduceva tale domanda nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione intercorrente tra il Gestore e l'utente, rapporto in cui veniva in rilievo un inadempimento o un inesatto adempimento da parte del Gestore, il quale non aveva rispettato l'obbligo impostogli dalla legge di fornire acqua idonea al consumo umano. Trattasi quindi di un'azione risarcitoria in cui l'utente, contestato l'inadempimento del Gestore per una fornitura d'acqua non a norma, ha chiesto la riduzione del corrispettivo per vizi del bene fornito. Tanto premesso, accertato l'inadempimento, è evidente l'esistenza ontologica del danno e quindi del diritto dell'utente ad una riduzione del canone in base ad una liquidazione equitativa rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (cfr. sentenza n. 498/2019 emessa da questa stessa Corte). L'unico riferimento, quale criterio equitativo ai fini della determinazione del quantum, non poteva che essere rappresentato dall'13 del provvedimento del CIP n. 26/1975, a prescindere dal fatto che esso non sia più in vigore, atteso che il fondamento del diritto alla riduzione non si basa su tale normativa regolamentare, ma sull'art. 1218 c.c. che regola la responsabilità contrattuale e sull'art. 1226 c.c. Né possono valere a superare quanto sopra i rilievi dell'appellante in ordine ai costi sopportati dal Gestore per la copertura del servizio di erogazione dell'acqua e alla delibera ARERA secondo la quale non si può procedere alla riduzione della tariffa in caso di acqua non potabile, essendo la stessa diretta alla determinazione delle tariffe e non potendo, conseguentemente, incidere sul diritto dell'utente all'erogazione del servizio secondo le norme di igiene e di salute pubblica. L'appello deve dunque essere rigettato con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di NU n. 79/2022. Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause fino a euro 5.000,00 (secondo il criterio del decisum), seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di NU n. 79/2022; Parte_1 - condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado che liquida in euro 2.915,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto dell'esistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso in Sassari in data 6 maggio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi