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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40675/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice RO AN esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
RO AN
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO AN, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40675/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ambrosio, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Aldo Lusardi n. 7, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
MA DO NE e MA IA VE, elettivamente domiciliato in presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano alla via Guastalla n. 6, convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11-11-2024 conveniva avanti questo Parte_1
Tribunale il , chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301025652898434101 per euro 19.819,34 emessa dal in data 08-10-2024 e notificata in data 22-10-2024, nonché, in via principale, Controparte_1
l'annullamento del predetto provvedimento per omessa notifica dei prodromici verbali di pagina 2 di 9 contestazione e la decadenza dall'azione da parte dell'ente convenuto limitatamente ai verbali n.
VE003755662020, n. VE002634352020, n. VE002634072020 e n. VE003285532020 per mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica ovvero l'applicazione della sanzione al minimo edittale, con l'esclusione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
Parte attrice/opponente ha dedotto quanto segue:
- il è decaduto dall'azione nei confronti di limitatamente ai verbali n. Controparte_1 Parte_1
VE003755662020, n. VE002634352020, n. VE002634072020 e n. VE003285532020, tutti notificati oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione previsto dall' art. 14 L. n. 689/1981: dall'importo ingiunto dovrà essere scomputato l'importo di euro 1.255,84;
- i verbali di contestazione delle presunte violazioni al codice della strada non sono mai stati notificati a Parte_1
- le presunte date di notifiche dei verbali di contestazione indicate nell'ingiunzione avversata non sono idonee a sostenere la pretesa creditoria dell'Ente, che deve fornire la prova della regolarità della notifica dei verbali di contestazione mediante la produzione in giudizio degli originali cartacei dei verbali e della relata di notifica, non essendo sufficiente la copia fotostatica degli stessi.
In data 30-01-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato e, nel merito, di respingere le domande formulate dalla società attrice, con conferma dell'ingiunzione impugnata, deducendo quanto segue:
- gli atti prodromici sono costituiti da n. 70 verbali di violazione al codice della strada, tutti regolarmente notificati all'attrice e da questa non pagati;
- n. 66 verbali sono stati notificati alla società attrice nei termini di cui all'art. 201 C.d.S. via pec, all'indirizzo risultante dalla visura camerale;
Email_1
- n. 4 verbali – e cioè quelli indicati dall'attrice – sono stati inizialmente notificati via pec all'indirizzo e, stante la mancata consegna, sono stati successivamente e Email_2
regolarmente notificati a mezzo posta all'unità locale in Zibido San Giacomo;
- i verbali, tutti notificati, non pagati ovvero non opposti, hanno acquistato la definitività del titolo esecutivo, con conseguente impossibilità di eccepirne eventuali vizi;
- la verbalizzazione e la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al C.d.S. sono state effettuate con sistemi meccanici ed è legittima.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 03-02-2025 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui pagina 3 di 9 all'art. 183 c.p.c. al 15-04-2025. A seguito di rinvio, l'udienza perveniva alla data 27-05-2025 ove il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 02-10-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata da è infondata e deve essere rigettata per la ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale pagina 4 di 9 in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare un'opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.2. Venendo al merito della questione, si evidenzia innanzitutto che parte attrice non ha contestato la proprietà dei veicoli sanzionati, né le sanzioni applicate, limitando le sue obiezioni al procedimento notificatorio dei verbali di accertamento della violazione.
Ciò posto, parte opponente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'Ente dall'azione sanzionatoria a causa della notifica di quattro dei verbali di contestazione oltre il termine di legge.
Dall'esame della documentazione allegata dal convenuto, emerge quanto segue:
- il verbale n. VE00375566/2020 del 26-02-2020 è stato dapprima notificato in data 06-05-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 26-05-2020 e notificato per compiuta giacenza in data 08-06-2020 (doc. n. 2.3);
- il verbale n. VE00263435/2020 del 10-01-2020 è stato dapprima notificato in data 18-01-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 19-05-2020 e notificato in data 21-05-2020 mediante consegna a mani all'addetto alla ricezione della corrispondenza (doc. n.
2.5);
- il verbale n. VE00263407/2020 del 10-01-2020 è stato dapprima notificato in data 18-01-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 19-05-2020 e notificato in data 21-05-2020 mediante consegna a mani all'addetto alla ricezione della corrispondenza (doc. n.
2.6);
- il verbale n. VE00328553/2020 del 10-02-2020 è stato dapprima notificato in data 29-04-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
pagina 5 di 9 successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 19-05-2020 e notificato in data 21-05-2020 mediante consegna a mani all'addetto alla ricezione della corrispondenza (doc. n.
2.25).
Tralasciando per il momento la questione del termine di cui all'art. 201 C.d.S., l'Ente convenuto ha fornito la prova della corretta notifica di tutti i suindicati verbali, atteso che gli avvisi di ricevimento allegati sono riconducibili ai verbali di contestazione, recando in alto a sinistra il numero del provvedimento.
Quanto all'eccepita decadenza del convenuto dalla pretesa creditoria per tardiva notifica dei verbali, pare utile rammentare quanto disposto dall'art. 201 C.d.S., applicabile al caso di specie quale regola speciale in luogo della norma di carattere generale di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 richiamata dall'attore: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. (…) Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.”
Nel caso in esame, il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione è stato rispettato per tutti e quattro i provvedimenti perché sconta la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19. In particolare, l'art. 103 DL n.
18/2020 – “Cura Italia” – ha previsto, tra l'altro, la sospensione dei termini di notificazione dei verbali del codice della strada dal 23-02-2020 al 15-04-2020 (tale ultimo termine è stato prorogato dall'art. 37 DL n. 23/2020 sino al 15-05-2020 e poi riconfermato nella legge di conversione). Tale norma è applicabile alla notifica dei verbali in questione, considerato che i termini di decorrenza ovvero di scadenza ricadono nel periodo di sospensione.
2.3. Per tutti gli altri n. 66 verbali notificati via pec alla società, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha eccepito il mancato rispetto della procedura notificatoria degli atti effettuata pagina 6 di 9 via pec, lamentando (i) la mancata sottoscrizione digitale, (ii) l'omessa attestazione di conformità, (iii),
l'utilizzo del formato .pdf privo dell'estensione. p7m e (iv) la violazione della normativa di cui alla L. n.
53/1994.
Le doglianze non sono fondate.
Innanzitutto, si osserva che il richiamo alla L. n. 53/1994 effettuata dall'attore non è pertinente al caso in esame, trattando delle “notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Con riferimento alla mancanza della firma digitale, si evidenzia che l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
– richiamato dall'Ente in calce a tutti i verbali (“Il presente atto è stato predisposto, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 12-02-1993 n. 39, tramite il sistema informatico del dal quale Controparte_2
i dati sono stati estratti (…) L'originale dell'accertamento è depositato presso l'archivio di questo
Corpo di Polizia Locale”) - dispone che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, che nel caso di specie è stato indicato.
In ogni caso, sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, ha stabilito che la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, giusto il disposto degli artt. 383, comma 4, e
385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993, secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa
è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Cass. civ. n. 18493/2020).
In secondo luogo, deve ritenersi irrilevante l'assenza di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e ciò sulla scorta di ormai pacifico orientamento della Corte nomofilattica, che ha in più occasioni affermato che la validità della notifica di un atto amministrativo eseguita tramite pec con allegato il documento in formato .pdf senza firma digitale (cfr. Cass. civ. n.
pagina 7 di 9 28852/2023 con riferimento alla cartella di pagamento, ma applicabile anche al caso di specie). In particolare, secondo la Suprema Corte, la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.
"atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato .pdf (ex multis Cass. civ. n. 30948/2019; n. 21328/2020; n. 14402/2020)
Nel caso di specie, i verbali di contestazione della violazione al C.d.S. sono documenti informatici nativi digitali (dunque, non una mera copia informatica per immagine su supporto informatico), pertanto, non necessitano di alcuna attestazione di conformità all'originale, essendo essi stessi l'originale.
In conclusione, il ha provato la regolarità della notifica degli atti prodromici con Controparte_1
conseguente legittimità del provvedimento avversato.
2.4. In via subordinata, parte attrice ha chiesto l'applicazione della sanzione amministrativa nel minimo edittale, con esclusione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
Entrambe le istanze non possono trovare accoglimento.
La pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta da appare allora come Parte_1
l'estremo e surrettizio tentativo dell'opponente di rimettersi in termini per contestare nel merito il verbale prodromico all'ingiunzione, non impugnato a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011) e perciò divenuto definitivamente titolo esecutivo intangibile.
Tra l'altro, si osserva che l'opponente non ha neppure esplicitato le ragioni per ottenere la riduzione pagina 8 di 9 delle sanzioni amministrative, ferma restando, comunque, l'incontestabilità acquisita dal verbale per mancata impugnazione nei termini.
Quanto alla maggiorazione semestrale ex art. 27 L. n. 689/1981, la legittimità della stessa è stata ripetutamente ribadita dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che l'applicazione della maggiorazione “presuppone esclusivamente la vitalità del titolo in forza del quale è promossa esecuzione forzata, avendo funzione di sanzione aggiuntiva nascente dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (Cass. civ. n. 15158/2016; n. 21259/2016) ed ha stabilito la legittimità del principio secondo cui “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della
Strada va applicata la maggiorazione del 10% semestrale ai sensi dell'art. 27 della Legge 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e
l'emissione della relativa cartella di pagamento per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. civ. n. 3621/2017; n. 17901/2018).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, liquidata ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e le domande ivi svolte, con conferma Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301025652898434101 per euro 19.819,34 emessa dal in data 08-10-2024 e notificata in data 22-10-2024; Controparte_1
2) condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
RO AN
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice RO AN esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
RO AN
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RO AN, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40675/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ambrosio, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, alla via Aldo Lusardi n. 7, presso il difensore attore/opponente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
MA DO NE e MA IA VE, elettivamente domiciliato in presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano alla via Guastalla n. 6, convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11-11-2024 conveniva avanti questo Parte_1
Tribunale il , chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301025652898434101 per euro 19.819,34 emessa dal in data 08-10-2024 e notificata in data 22-10-2024, nonché, in via principale, Controparte_1
l'annullamento del predetto provvedimento per omessa notifica dei prodromici verbali di pagina 2 di 9 contestazione e la decadenza dall'azione da parte dell'ente convenuto limitatamente ai verbali n.
VE003755662020, n. VE002634352020, n. VE002634072020 e n. VE003285532020 per mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica ovvero l'applicazione della sanzione al minimo edittale, con l'esclusione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
Parte attrice/opponente ha dedotto quanto segue:
- il è decaduto dall'azione nei confronti di limitatamente ai verbali n. Controparte_1 Parte_1
VE003755662020, n. VE002634352020, n. VE002634072020 e n. VE003285532020, tutti notificati oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione previsto dall' art. 14 L. n. 689/1981: dall'importo ingiunto dovrà essere scomputato l'importo di euro 1.255,84;
- i verbali di contestazione delle presunte violazioni al codice della strada non sono mai stati notificati a Parte_1
- le presunte date di notifiche dei verbali di contestazione indicate nell'ingiunzione avversata non sono idonee a sostenere la pretesa creditoria dell'Ente, che deve fornire la prova della regolarità della notifica dei verbali di contestazione mediante la produzione in giudizio degli originali cartacei dei verbali e della relata di notifica, non essendo sufficiente la copia fotostatica degli stessi.
In data 30-01-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto avversato e, nel merito, di respingere le domande formulate dalla società attrice, con conferma dell'ingiunzione impugnata, deducendo quanto segue:
- gli atti prodromici sono costituiti da n. 70 verbali di violazione al codice della strada, tutti regolarmente notificati all'attrice e da questa non pagati;
- n. 66 verbali sono stati notificati alla società attrice nei termini di cui all'art. 201 C.d.S. via pec, all'indirizzo risultante dalla visura camerale;
Email_1
- n. 4 verbali – e cioè quelli indicati dall'attrice – sono stati inizialmente notificati via pec all'indirizzo e, stante la mancata consegna, sono stati successivamente e Email_2
regolarmente notificati a mezzo posta all'unità locale in Zibido San Giacomo;
- i verbali, tutti notificati, non pagati ovvero non opposti, hanno acquistato la definitività del titolo esecutivo, con conseguente impossibilità di eccepirne eventuali vizi;
- la verbalizzazione e la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni al C.d.S. sono state effettuate con sistemi meccanici ed è legittima.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 03-02-2025 il Giudice differiva l'udienza per gli incombenti di cui pagina 3 di 9 all'art. 183 c.p.c. al 15-04-2025. A seguito di rinvio, l'udienza perveniva alla data 27-05-2025 ove il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 02-10-2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda formulata da è infondata e deve essere rigettata per la ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale pagina 4 di 9 in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare un'opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.2. Venendo al merito della questione, si evidenzia innanzitutto che parte attrice non ha contestato la proprietà dei veicoli sanzionati, né le sanzioni applicate, limitando le sue obiezioni al procedimento notificatorio dei verbali di accertamento della violazione.
Ciò posto, parte opponente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'Ente dall'azione sanzionatoria a causa della notifica di quattro dei verbali di contestazione oltre il termine di legge.
Dall'esame della documentazione allegata dal convenuto, emerge quanto segue:
- il verbale n. VE00375566/2020 del 26-02-2020 è stato dapprima notificato in data 06-05-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 26-05-2020 e notificato per compiuta giacenza in data 08-06-2020 (doc. n. 2.3);
- il verbale n. VE00263435/2020 del 10-01-2020 è stato dapprima notificato in data 18-01-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 19-05-2020 e notificato in data 21-05-2020 mediante consegna a mani all'addetto alla ricezione della corrispondenza (doc. n.
2.5);
- il verbale n. VE00263407/2020 del 10-01-2020 è stato dapprima notificato in data 18-01-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 19-05-2020 e notificato in data 21-05-2020 mediante consegna a mani all'addetto alla ricezione della corrispondenza (doc. n.
2.6);
- il verbale n. VE00328553/2020 del 10-02-2020 è stato dapprima notificato in data 29-04-2020 via pec all'indirizzo generando una ricevuta di mancata consegna, e Email_2
pagina 5 di 9 successivamente è stato affidato all'agente postale per la notifica in data 19-05-2020 e notificato in data 21-05-2020 mediante consegna a mani all'addetto alla ricezione della corrispondenza (doc. n.
2.25).
Tralasciando per il momento la questione del termine di cui all'art. 201 C.d.S., l'Ente convenuto ha fornito la prova della corretta notifica di tutti i suindicati verbali, atteso che gli avvisi di ricevimento allegati sono riconducibili ai verbali di contestazione, recando in alto a sinistra il numero del provvedimento.
Quanto all'eccepita decadenza del convenuto dalla pretesa creditoria per tardiva notifica dei verbali, pare utile rammentare quanto disposto dall'art. 201 C.d.S., applicabile al caso di specie quale regola speciale in luogo della norma di carattere generale di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 richiamata dall'attore: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. (…) Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.”
Nel caso in esame, il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione è stato rispettato per tutti e quattro i provvedimenti perché sconta la sospensione dei termini introdotta dalla normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19. In particolare, l'art. 103 DL n.
18/2020 – “Cura Italia” – ha previsto, tra l'altro, la sospensione dei termini di notificazione dei verbali del codice della strada dal 23-02-2020 al 15-04-2020 (tale ultimo termine è stato prorogato dall'art. 37 DL n. 23/2020 sino al 15-05-2020 e poi riconfermato nella legge di conversione). Tale norma è applicabile alla notifica dei verbali in questione, considerato che i termini di decorrenza ovvero di scadenza ricadono nel periodo di sospensione.
2.3. Per tutti gli altri n. 66 verbali notificati via pec alla società, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha eccepito il mancato rispetto della procedura notificatoria degli atti effettuata pagina 6 di 9 via pec, lamentando (i) la mancata sottoscrizione digitale, (ii) l'omessa attestazione di conformità, (iii),
l'utilizzo del formato .pdf privo dell'estensione. p7m e (iv) la violazione della normativa di cui alla L. n.
53/1994.
Le doglianze non sono fondate.
Innanzitutto, si osserva che il richiamo alla L. n. 53/1994 effettuata dall'attore non è pertinente al caso in esame, trattando delle “notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Con riferimento alla mancanza della firma digitale, si evidenzia che l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
– richiamato dall'Ente in calce a tutti i verbali (“Il presente atto è stato predisposto, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 12-02-1993 n. 39, tramite il sistema informatico del dal quale Controparte_2
i dati sono stati estratti (…) L'originale dell'accertamento è depositato presso l'archivio di questo
Corpo di Polizia Locale”) - dispone che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, che nel caso di specie è stato indicato.
In ogni caso, sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, ha stabilito che la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, giusto il disposto degli artt. 383, comma 4, e
385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993, secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa
è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Cass. civ. n. 18493/2020).
In secondo luogo, deve ritenersi irrilevante l'assenza di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e ciò sulla scorta di ormai pacifico orientamento della Corte nomofilattica, che ha in più occasioni affermato che la validità della notifica di un atto amministrativo eseguita tramite pec con allegato il documento in formato .pdf senza firma digitale (cfr. Cass. civ. n.
pagina 7 di 9 28852/2023 con riferimento alla cartella di pagamento, ma applicabile anche al caso di specie). In particolare, secondo la Suprema Corte, la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.
"atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato .pdf (ex multis Cass. civ. n. 30948/2019; n. 21328/2020; n. 14402/2020)
Nel caso di specie, i verbali di contestazione della violazione al C.d.S. sono documenti informatici nativi digitali (dunque, non una mera copia informatica per immagine su supporto informatico), pertanto, non necessitano di alcuna attestazione di conformità all'originale, essendo essi stessi l'originale.
In conclusione, il ha provato la regolarità della notifica degli atti prodromici con Controparte_1
conseguente legittimità del provvedimento avversato.
2.4. In via subordinata, parte attrice ha chiesto l'applicazione della sanzione amministrativa nel minimo edittale, con esclusione della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981.
Entrambe le istanze non possono trovare accoglimento.
La pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta da appare allora come Parte_1
l'estremo e surrettizio tentativo dell'opponente di rimettersi in termini per contestare nel merito il verbale prodromico all'ingiunzione, non impugnato a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011) e perciò divenuto definitivamente titolo esecutivo intangibile.
Tra l'altro, si osserva che l'opponente non ha neppure esplicitato le ragioni per ottenere la riduzione pagina 8 di 9 delle sanzioni amministrative, ferma restando, comunque, l'incontestabilità acquisita dal verbale per mancata impugnazione nei termini.
Quanto alla maggiorazione semestrale ex art. 27 L. n. 689/1981, la legittimità della stessa è stata ripetutamente ribadita dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che l'applicazione della maggiorazione “presuppone esclusivamente la vitalità del titolo in forza del quale è promossa esecuzione forzata, avendo funzione di sanzione aggiuntiva nascente dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale” (Cass. civ. n. 15158/2016; n. 21259/2016) ed ha stabilito la legittimità del principio secondo cui “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della
Strada va applicata la maggiorazione del 10% semestrale ai sensi dell'art. 27 della Legge 689 del 1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e
l'emissione della relativa cartella di pagamento per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. civ. n. 3621/2017; n. 17901/2018).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, liquidata ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e le domande ivi svolte, con conferma Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento n. 202404301025652898434101 per euro 19.819,34 emessa dal in data 08-10-2024 e notificata in data 22-10-2024; Controparte_1
2) condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore della parte convenuta/opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
Milano, 10 ottobre 2025
Il Giudice
RO AN
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