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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/11/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 9391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TA OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: diritti reali, possesso, servitù, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Servillo, ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti, attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Valenti, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato come in atti, convenuto
CONCLUSIONI
Depositate le note scritte (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), alla udienza dell'11 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, esponendo quanto segue: tra le parti è Controparte_1 intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata dal Tribunale di Brescia (n. 3470/2015, in data 27 novembre 2015), successivamente oggetto di modifica consensuale delle parti (intervenuta con provvedimento del Tribunale di Brescia n. 3060/2019 del 19 marzo 2019); l'attrice aveva utilizzato l'importo di euro 50.000,00 (in parte frutto della donazione ricevuta dai suoi genitori, in parte frutto dei suoi risparmi personali), per ristrutturare l'appartamento di proprietà del convenuto (sito in Travagliato (BS), vicolo Lupo n. 7), come peraltro già riferito in sede di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'immobile è stato poi trattenuto dal che non ha mai rimborsato le somme da lui ricevute dalla CP_1 attrice, e tantomeno mai ha voluto trovare con lei un accordo;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “previe tutte le declaratorie del caso, per tutti i motivi di cui al presente atto, ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e produzione disattesa NEL MERITO Condannare a pagare a Parte_2 la somma di € 50.000,00, oltre interessi di mora dalla notifica del Parte_1 presente atto al saldo, o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta giusta ed equa ad istruttoria completata IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha, innanzi tutto, eccepito l'intervenuta prescrizione della richiesta di restituzione delle somme;
in secondo luogo, ha evidenziato che le parti hanno raggiunto un accordo in sede di separazione consensuale e, poi, anche nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale esse rinunciavano ad ogni reciproca pretesa di carattere economico;
infine, ha ritenuto la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.; né poi, a suo diri, vi è alcuna prova in ordine all'effettiva dazione di denaro, ed alla sua quantificazione, al convenuto.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa voglia il Giudice adito, previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Respingere tutte le domande proposte con atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto. Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura che vorrà stabilire anche in via equitativa o comunque condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ultimo comma. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO Per mera completezza difensiva, e nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale fondatezza della domanda attorea con conseguente condanna al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dagli attori, disporre la parziale/totale compensazione parziale delle spese e competenze legali;
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni riserva di legge si chiede sin da subito che il GI, ove occorra, voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli cartacei/telematici relativi al procedimenti:
- Tribunale di Brescia RG 6538/11 (comprensivo del verbale ex art. 711 cpc e decreto di omologa); - Tribunale di Brescia RG 3613/15 (comprensivo del verbale n. Cron 10729/2015 del 2.11.2015 – in decisione Cron. 10731/2015 del 2.22.2015 e della sentenza Tribunale di Brescia n. 3470/2015 del 27.11.2015) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente procedura”.
Disposta l'interruzione del processo, poi riassunto, istruita la causa a mezzo di sole prove documentali, alla udienza dell'11 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note in atti (da intendersi integralmente richiamate) e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
La domanda è infondata e va perciò rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va detto che le parti, dapprima in sede di separazione (verbale del 14 giugno 2011), davano “atto di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali”, ad eccezione della questione relativa al finanziamento di un'autovettura (che, però, non rileva in questa sede). Ed il verbale è stato recepito nel decreto di omologa, cron. N. 12831/2011, Tribunale di Brescia.
Successivo accordo i coniugi hanno raggiunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come è dato evincersi dal verbale del 2 novembre 2015, nel quale esse, dopo avere regolato il mantenimento per la figlia, danno atto della “rinuncia reciproca ad ogni tipo di pretesa economica”, verbale poi trasfuso nella sentenza del Tribunale di Brescia n. 3470/2015.
E' noto che secondo un principio comunemente affermato (cfr., in motivazione, Cass. 16909/2015, che richiama anche precedenti pronunce di legittimità), “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche”. Dunque, i coniugi possono concludere accordi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, “relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili”.
Questi principi sono indubbiamente applicabili anche all'istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove le parti possono eventualmente modificare o anche confermare quanto già stabilito tra loro in sede di separazione coniugale.
Insomma, ed in definitiva, può dirsi che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono regolare quegli aspetti accessori della vita comune (quali, ad esempio, la disponibilità di una autovettura, le restituzioni di somme, la spartizione della disponibilità di una seconda abitazione destinata alle vacanze) che non intaccano il nucleo essenziale della separazione o del divorzio (il vivere separati, il non essere più sposati, l'affidamento ed il mantenimento della prole, il mantenimento del coniuge).
V'è anche da aggiungere che le pattuizioni accessorie in sede di separazione coniugale possono essere modificate o anche confermate in sede di divorzio.
Per questi aspetti non essenziali vigono, quindi, le comuni regole contrattuali, ivi comprese quelle relative alla interpretazione della volontà dei contraenti, stabilite negli artt. 1362 e ss. c.c.
Ora, calando questi principi al caso di specie, è evidente che le parti, nell'esercizio della loro piena autonomia contrattuale hanno dichiarato, per ben due volte (prima nella separazione e, poi, nel divorzio), esplicitamente, di rinunciare ad ogni reciproca pretesa di carattere economico.
E proprio facendo riferimento ai criteri ermeneutici contrattuali va detto che la rinuncia alle rispettive pretese economiche riguardava le somme che oggi la attrice pretende in restituzione, così come si evince dalla esplicita indicazione delle stesse nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (documento sub 3 del convenuto), nel quale la ricorrente fa riferimento alle spese sostenute per la abitazione coniugale.
Sicché non può dirsi che la rinuncia avesse a che fare con le questioni del mantenimento della prole o della coniuge, perché era proprio centrata sulle pretese accessorie della attrice, rivenienti dai prestiti da lei asseritamente effettuati nell'interesse del convenuto.
Ed in virtù del fatto che a queste statuizioni accessorie vanno applicate le regole contrattuali, è a queste ultime che dovrà farsi riferimento, con la conseguenza che le previsioni dei coniugi potranno essere eventualmente dichiarate nulle o potranno essere annullate nella ricorrenza dei presupposti della nullità o dell'annullamento del contratto, invero in questa sede neanche richiamate.
Conseguentemente, al caso di specie non può farsi applicazione delle previsioni degli artt. 2033 o 2041 c.c. E tutto ciò in disparte la considerazione che non v'è alcuna prova in ordine all'effettiva dazione e quantificazione delle somme.
La domanda va quindi rigettata.
Non è, invece, fondata, l'ulteriore domanda di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che per la condanna per lite temeraria non basta la semplice prospettazione di tesi giuridiche infondate.
Quanto sopra, tuttavia, non incide sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali che -per valore dichiarato - si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, che liquida in euro 5.077,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso generale delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Brescia, 23 novembre 2025
Il Giudice
TA OT