Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, lette le conclusioni delle parti come precisate nel verbale di causa che precede, deposita la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 51161 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
C.F. con sede legale in Roma (RM) via Taro, 3 -00199, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Ing. Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giammarco Navarra
Parte opponente
CONTRO
P.IVA con sede legale in Bucarest, Controparte_1 P.IVA_2
Romania, Sector 4, Str. Muzelor, Nr. 22°, in persona del proprio L.rpt., per questo procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Italiano
Parte opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 7488/2022 del 29/04/2022 RG n. 25116/2022
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Le parti concordemente chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti e che, per l'effetto, sia revocato il decreto ingiuntivo opposto già emesso dal Tribunale di Roma in favore di nei confronti di , il tutto a spese compensate. Pt_1
Nella presente controversia trova applicazione il principio enunciato dalla Suprema Corte (Cass. n. 8428 del 10 aprile 2014) secondo cui “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”.
La Corte ha inoltre precisato che “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)”.
In concreto nella specie in esame è avvenuto che, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo N. 7488/2022 del 29/04/2022RG n. 25116/2022 su ricorso della Controparte_1
e a carico della e a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo stesso
[...] Parte_1 da quest'ultima proposta, le parti si sono accordate e hanno transatto la lite così da determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Pure ai fini della condanna delle spese processuali, il giudice deve attenersi all'espressa volontà delle parti di compensare integralmente le spese, comprese quelle della fase monitoria.
Tenuto conto di quanto sopra esposto,
- dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere;
- per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo;
- devono compensarsi interamente le spese, comprese quelle del monitorio.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 51161 dell'anno 2022 promossa dalla società contro Parte_1 la nel contraddittorio delle parti: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n .7488/2022 del 29/04/2022 RG n. 25116/2022;
3) compensa interamente le spese, comprese quelle del monitorio.
Si comunichi
Così deciso, Roma, 27.12.2024 Il g.o.t.
Sonia Suppressa