Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2025, proposto da
Cubico Lidia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, Riccardo Bovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in persona del legale rappresentante pro tempore , Sopraintendenza Speciale per il PNRR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) e, occorrendo, dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e dal Ministero della Cultura, in relazione all’istanza di valutazione d’impatto ambientale (“VIA”) presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 per un progetto di impianto eolico, di potenza pari a 49,6 MW, e le relative opere di connessione da realizzare nel Comune di Brindisi;
- dell’obbligo del MASE e, se del caso, della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e del Ministero della Cultura di pronunciarsi con provvedimento espresso su detta istanza, previa, ove necessario, attivazione del potere sostitutivo;
- nonché per la condanna del MASE e delle ulteriori amministrazioni resistenti a concludere il procedimento di VIA entro il termine di sessanta giorni o il diverso termine ritenuto congruo da codesto Ecc.mo T.A.R., con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. che intervenga in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Sopraintendenza Speciale per il PNRR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LI IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 8 maggio 2025 e depositato in data 12 maggio 2025, la società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per quanto eventualmente di competenza, dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR in relazione al procedimento ex artt. 23 e ss. d.lgs n. 152/2006, concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di Brindisi, chiedendo, pertanto, la condanna delle amministrazioni ad adottare un provvedimento espresso e con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
2. In particolare, con il predetto ricorso la parte ricorrente ha rappresentato che:
- il procedimento è stato instaurato con istanza presentata in data 13 febbraio 2024;
- in data 2 maggio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunicava la procedibilità dell’istanza e, conseguentemente, in data 6 maggio 2024 disponeva la pubblicazione della documentazione completa relativa al progetto sul portale informatico dell’amministrazione per la consultazione pubblica ex art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- in data 14 ottobre 2023, ossia decorsi 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, è scaduto il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, senza che il procedimento sia stato concluso.
2.1. La ricorrente ha, pertanto, proposto il presente ricorso, censurando, in sintesi, l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e domandandone la condanna a concludere il procedimento di VIA, con richiesta, altresì, di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia.
3. In data 13 maggio 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la Soprintendenza Speciale per il PNRR per resistere al ricorso. La Regione Puglia e il Comune di Brindisi, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
3.1. In data 28 novembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha insisto nelle richieste formulate.
3.2. In data 12 dicembre 2025 le amministrazioni costituite hanno provveduto al deposito di una nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR, la quale ha rappresentato, per quanto di sua competenza, di essere ancora in attesa del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dello schema di provvedimento di VIA.
3.3. Ad esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
5. Con l’unica ragione di doglianza prospettata, la società ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo di concludere con un provvedimento tempestivo ed espresso il procedimento volto al rilascio della richiesta VIA. Più precisamente, la parte ricorrente ha evidenziato come tale obbligo sia sancito dalla specifica disciplina in materia ambientale dettata dall’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, contenente, tra l’altro, i relativi termini temporali massimi entro i quali l’Amministrazione è tenuta a provvedere e che nel caso di specie dovrebbero ritenersi decorsi.
5.1. La censura è fondata.
5.2. In via di generale premessa, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis , Cons. Stato, IV, sentenza n. 1559/2020; id., sentenza n. 8810/2019).
5.3. Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del MASE di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della lg. n. 241/1990, la normativa ambientale e, in particolare, l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...) ”, categoria cui deve ritenersi riferibile il progetto in questione, come dedotto dalla parte ricorrente (e non smentito da parte resistente), rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
5.4. Vengono, pertanto, in specifico rilievo:
- l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “ (...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis ”;
- l’art. 25, comma 1, ult. per., del d.lgs. n. 152/2006, che, con riferimento alla fase istruttoria e alle attività di competenza di altre autorità coinvolte nel procedimento e chiamate a fornire il proprio parere, specifica che: “ qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo ”. Ne discende, quindi, che, anche nel caso in cui i pareri richiesti non pervengano o siano negativi, resta comunque fermo l’obbligo del MASE di adottare un provvedimento espresso;
- l’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “ in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”;
- l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. Nondimeno, tale ultima disposizione normativa, con cui il legislatore afferma la natura perentoria dei termini, non implica ex se la perdita del potere in capo all’Amministrazione posto che tale qualificazione è limitata con riguardo all’operatività degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue che, nonostante tale qualificazione ai limitati fini suindicati, per il resto, in caso di inerzia dell’Amministrazione, residua in capo ad essa l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato.
5.5. Dunque, tenuto conto del complesso normativo sopra richiamato, deve darsi continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. (…) in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...) deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 21/06/2024, sentenza n. 12670; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 500/2024 e in senso analogo ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, V, sentenza n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, sentenza n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, sentenza n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, sentenza n. 1429/2023).
5.6. Ciò premesso, quanto al caso di specie, a fronte del perfezionamento dell’istanza in data 2 maggio 2024 e dell’avvio della fase di consultazione pubblica in data 6 maggio 2024, il procedimento non risulta ancora concluso, pur essendo decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs n. 152/2006 (130 giorni + 30 giorni) decorrente dalla citata pubblicazione, dovendosi, peraltro, rilevare come nemmeno l’introduzione, da parte del legislatore, di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche abbia determinato il venire meno dei termini procedimentali normativamente previsti, per come sopra individuati ( ex multis Con. Stato, IV, sentenza n. 9777/2024).
5.7. Sulla base delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all’istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all’uopo si ritiene congruo assegnare (in considerazione della complessità del procedimento di che trattasi e della natura degli interessi coinvolti) il termine complessivo di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
5.8. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
6. Dall’accoglimento del ricorso discende, inoltre, la condanna del MASE, in quanto amministrazione titolare dell’obbligo di concludere il procedimento, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
6.1. Deve, invece, disporsi l’integrale compensazione delle spese con le altre amministrazioni invocate in giudizio, non essendo loro imputabile il ritardo dedotto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1,500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IA | AN PA |
IL SEGRETARIO