TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1611
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di provvedere entro i termini di legge

    Il Collegio rileva che il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di VIA è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. La normativa ambientale, in particolare l'art. 25, comma 2-bis, stabilisce termini perentori per la conclusione del procedimento di VIA, anche in caso di pareri negativi o mancata espressione degli stessi da parte di altre autorità. Il progetto in questione rientra tra quelli agevolati dal PNIEC. Nonostante la natura perentoria dei termini, in caso di inerzia dell'Amministrazione, permane l'obbligo di provvedere.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di provvedere

    Il Collegio accerta l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE e riconosce l'obbligo di provvedere con atto espresso, assegnando un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento. La nomina di un commissario ad acta è riservata per il caso di ulteriore inadempimento.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di concludere il procedimento

    Il Tribunale ordina al MASE di adottare un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è riservata per il caso di ulteriore inadempimento dopo tale termine.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1611
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 1611
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo