CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IE NA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1493 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1151/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore chiede il rinvio per consentire la visibilità della documentazione (che dichiara di aver depositato telematicamente in data odierna);
Resistente: Il rappresentante dell'ufficio si oppone al rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione il signor Ricorrente_1, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Aprilia n. 97676 del 23 settembre 2024 (provvedimento n. 1493 di pari data), notificato il 14 novembre 2024, afferente a IMU anno 2019 per l'importo di € 702,78.
Nel concludere per l'annullamento dell'atto, il ricorrente ha esposto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta, esponendo di rispondere, ai sensi dell'art. 1, l. 208/2015, ai requisiti di cui all'art. 2083 Cod. civ., quale coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola.
Il Comune di Aprilia si è costituito in resistenza sostenendo l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 399/2025, all'esito al contraddittorio tra le parti svoltosi all'udienza del 4 luglio 2025, questa
Corte, in accoglimento dell'istanza del ricorrente di poter depositare documentazione citata in ricorso ma non versata al fascicolo, cui il Comune non si è opposto, ha rinviato la trattazione del merito della causa.
Successivamente: il Comune ha reiterato le propie difese, invocando un precedente di questa Corte relativo al contenzioso promosso dal medesimo ricorrente per l'annualità IMU 2028; il ricorrente ha effettuato depositi documentali.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. In primo luogo, l'accertamento, come riportata lo stesso ricorso, riguarda anche un immobile di categoria A/7, classe 2, “utenza domestica”, classamento che identifica un'abitazione in villino con specifiche caratteristiche di pregio.
3. Quanto al resto, non vi sono ragioni per discostarsi dalla sentenza di questa Corte n. 976/2025, depositata il 29 agosto 2025, che ha respinto il gravame proposto dallo stesso ricorrente avverso l'accertamento IMU anno 2018.
Va, quindi, anche qui rilevato che, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica da conferire all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 504/1992, l'esenzione dall'IMU di un terreno, anche suscettibile di utilizzazione edificatoria, è subordinata alle seguenti condizioni: a) il possesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale;
b) la diretta conduzione da parte dei predetti soggetti;
c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione (Cass., 5, 30 giugno 2010, n.15566; 6 - 5, ord. 25 maggio 2017, n.13261; ord. 3 luglio 2018, n.17337).
Nel caso di specie, anche dopo il rinvio della trattazione della causa di cui in “fatto”, il ricorrente ha depositato una serie di atti inidonei a dimostrare, in riferimento all'annualità accertata (2019), il presupposto dell'invocata esenzione. Si tratta, in particolare:
- di una visura storica camerale, che, riferendosi a una attività di natura commerciale avviata nel 1976 e cessata nel 1992, nulla dice;
- di un certificato del Servizio contributi agricoli unificati risalente al 1995, da cui non può trarsi la persistenza del requisito nell'anno di che trattasi;
- di visure catastali, insuscettibili, per definizione, di comprovare lo stato di coltivatore diretto;
- di un estratto conto previdenziale INPS.
Al riguardo di tale certificazione, deve osservarsi che essa, se fa emergere, quanto al 2019, versamenti del tipo “coltiv. diretto/col. mezz.” per “156 giorni”, attesta peraltro anche che il ricorrente percepisce, allo stesso titolo, pensione di vecchiaia dal novembre 2003. Ne viene che, come già nel sopra citato precedente, e in considerazione dell'età del contribuente (nel 2019, ultrassettantenne), “era necessario provare la capacità specifica a condurre i fondi”. E invero, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, e in tema di esenzione IMU, la giurisprudenza afferma che “il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo” (Cass., V, 4 giugno 2025, n. 14915).
La conclusione consente di assorbire ogni questione in ordine alla data di deposito al fascicolo d'ufficio di quest'ultima certificazione INPS, coincidente con quella di trattazione della causa.
4. Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio in favore del Comune di Aprilia che liquida in euro
300,00.
Latina 19/12/2025
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IE NA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1493 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1151/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore chiede il rinvio per consentire la visibilità della documentazione (che dichiara di aver depositato telematicamente in data odierna);
Resistente: Il rappresentante dell'ufficio si oppone al rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione il signor Ricorrente_1, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Aprilia n. 97676 del 23 settembre 2024 (provvedimento n. 1493 di pari data), notificato il 14 novembre 2024, afferente a IMU anno 2019 per l'importo di € 702,78.
Nel concludere per l'annullamento dell'atto, il ricorrente ha esposto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta, esponendo di rispondere, ai sensi dell'art. 1, l. 208/2015, ai requisiti di cui all'art. 2083 Cod. civ., quale coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola.
Il Comune di Aprilia si è costituito in resistenza sostenendo l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 399/2025, all'esito al contraddittorio tra le parti svoltosi all'udienza del 4 luglio 2025, questa
Corte, in accoglimento dell'istanza del ricorrente di poter depositare documentazione citata in ricorso ma non versata al fascicolo, cui il Comune non si è opposto, ha rinviato la trattazione del merito della causa.
Successivamente: il Comune ha reiterato le propie difese, invocando un precedente di questa Corte relativo al contenzioso promosso dal medesimo ricorrente per l'annualità IMU 2028; il ricorrente ha effettuato depositi documentali.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. In primo luogo, l'accertamento, come riportata lo stesso ricorso, riguarda anche un immobile di categoria A/7, classe 2, “utenza domestica”, classamento che identifica un'abitazione in villino con specifiche caratteristiche di pregio.
3. Quanto al resto, non vi sono ragioni per discostarsi dalla sentenza di questa Corte n. 976/2025, depositata il 29 agosto 2025, che ha respinto il gravame proposto dallo stesso ricorrente avverso l'accertamento IMU anno 2018.
Va, quindi, anche qui rilevato che, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica da conferire all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 504/1992, l'esenzione dall'IMU di un terreno, anche suscettibile di utilizzazione edificatoria, è subordinata alle seguenti condizioni: a) il possesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale;
b) la diretta conduzione da parte dei predetti soggetti;
c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione (Cass., 5, 30 giugno 2010, n.15566; 6 - 5, ord. 25 maggio 2017, n.13261; ord. 3 luglio 2018, n.17337).
Nel caso di specie, anche dopo il rinvio della trattazione della causa di cui in “fatto”, il ricorrente ha depositato una serie di atti inidonei a dimostrare, in riferimento all'annualità accertata (2019), il presupposto dell'invocata esenzione. Si tratta, in particolare:
- di una visura storica camerale, che, riferendosi a una attività di natura commerciale avviata nel 1976 e cessata nel 1992, nulla dice;
- di un certificato del Servizio contributi agricoli unificati risalente al 1995, da cui non può trarsi la persistenza del requisito nell'anno di che trattasi;
- di visure catastali, insuscettibili, per definizione, di comprovare lo stato di coltivatore diretto;
- di un estratto conto previdenziale INPS.
Al riguardo di tale certificazione, deve osservarsi che essa, se fa emergere, quanto al 2019, versamenti del tipo “coltiv. diretto/col. mezz.” per “156 giorni”, attesta peraltro anche che il ricorrente percepisce, allo stesso titolo, pensione di vecchiaia dal novembre 2003. Ne viene che, come già nel sopra citato precedente, e in considerazione dell'età del contribuente (nel 2019, ultrassettantenne), “era necessario provare la capacità specifica a condurre i fondi”. E invero, ai fini della qualifica di coltivatore diretto, e in tema di esenzione IMU, la giurisprudenza afferma che “il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo” (Cass., V, 4 giugno 2025, n. 14915).
La conclusione consente di assorbire ogni questione in ordine alla data di deposito al fascicolo d'ufficio di quest'ultima certificazione INPS, coincidente con quella di trattazione della causa.
4. Pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio in favore del Comune di Aprilia che liquida in euro
300,00.
Latina 19/12/2025