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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5868/2023 promossa da: (C.F., ), con il patrocinio dell'avv. AGRICOLA Parte_1 C.F._1 EUSTACHIO, elettivamente domiciliata in ISCHITELLA (FG) - in Via Roma, 6 - presso lo studio del difensore avv. AGRICOLA EUSTACHIO APPELLANTE contro
(C.F., ), Controparte_1 C.F._2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Rodi Garganico – perdita possesso.
CONCLUSIONI A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2025, con ordinanza del 17 novembre 2025, il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini, attesa la rinuncia di parte appellante per la contumacia di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione del 07.11.2022 ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 l' dinanzi al Giudice di Pace di Rodi Garganico per sentire accertare Controparte_1 l'avvenuta perdita della proprietà o del possesso dell'autovettura Fiat Punto, tg. BE073PM, a far data dal 17.04.2014, e cessazione di ogni responsabilità civile, penale, amministrativa derivante dalla circolazione, proprietà o possesso dell'autovettura, e sentir altresì dichiarate non dovute le relative tasse automobilistiche. Più precisamente, parte attrice ha esposto di essere stata proprietaria dell'autovettura Fiat Punto, tg. BE073PM, e che in data 17.04.2014 ha incaricato l' , in San Severo, alla Controparte_1 rottamazione di detto veicolo;
che le è stato, quindi, rilasciato un certificato di rottamazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 209/03; che, per tali ragioni, non ha provveduto al pagamento delle tasse pagina 1 di 4 automobilistiche, ritenendo che l'autovettura fosse stata cancellata dai registri;
che dal mese di dicembre 2021 le sono state notificate cartelle di pagamento relative agli anni 2015, 2016 e 2017 per mancato versamento del bollo auto relativo a tali anni;
che ha tempestivamente informato la società convenuta a provvedere ai pagamenti;
che l' non ha, pertanto, provveduto alla Controparte_1 rottamazione e alla cancellazione al P.R.A. Parte attrice ha, infine, chiesto di condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 529,16, relativa alle suddette cartelle esattoriali. La convenuta , regolarmente citata in giudizio, non si è costituita;
pertanto, ne Controparte_1 è stata dichiarata la contumacia. Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, è stato definito con sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rodi Garganico, il quale ha rigettato la domanda attorea, in quanto parte attrice non ha provato il pagamento delle somme richieste. Con l'odierno atto d'appello, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza al fine Parte_1 dell'accertamento dell'avvenuta consegna dell'autovettura alla società convenuta, della perdita del possesso dell'auto Fiat Punto, tg. BE073PM, della mancata rottamazione per fatto e colpa della società convenuta ed, infine, della condannare dell'appellata alla refusione delle Controparte_1 spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. Parte appellante, peraltro, ha rilevato l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure della proposta domanda: il Gdp ha rigettato la richiesta di dichiarazione della perdita del possesso, sebbene in motivazione abbia riconosciuto come documentalmente provata dal certificato di rottamazione la consegna dell'auto. Parte appellante ha riferito, altresì, di aver fornito prova di ingiunzione di pagamento da parte dell'Agente della riscossione delle tasse automobilistiche relative agli anni 2015/2017, epoca in cui l'attrice aveva fatto affidamento, legittimo, sull'avvenuta demolizione a cura della ditta che era stata a tal uopo incaricata. La convenuta , regolarmente citata in giudizio, non si è costituita;
pertanto, ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia anche in appello. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, con ordinanza del 17 novembre 2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2025, ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini, attesa la rinuncia di parte appellante per la contumacia di controparte.
******** Nel merito, l'appello proposto è fondato per i motivi di seguito indicati. Dalla lettura degli atti di primo grado, risulta vera la circostanza per cui aveva dato Parte_1 in carico al centro di rottamazione appellato la propria Fiat Punto targata BE073PM. Tanto è sufficiente ad acclarare la perdita di possesso da parte dell'appellante dell'autoveicolo oggetto di causa a far data dal 17.04.2014, perché documentalmente provato attraverso il certificato di rottamazione allegato nel fascicolo di parte. Viceversa, parte appellata, non costituendosi, ha rinunciato a contestare quanto provato dall'istante, ovvero il rilascio del certificato di rottamazione, su cui è apposta firma e timbro riferibili alla ditta di autodemolizione appallata. La sentenza di primo grado, sul punto, merita dunque riforma con la conseguente dichiarazione della perdita di possesso dell'autoveicolo oggetto di causa da parte di a far data dal mese Parte_1 di aprile 2014. Difatti, il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, cui il caso in questione fa riferimento, prevede che per la rottamazione il veicolo può essere consegnato ad un centro di autodemolizioni, autorizzato dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami (ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 in materia di rifiuti pericolosi), il quale provvede a presentare istanza di cancellazione del veicolo al P.R.A. Il centro di raccolta deve rilasciare al proprietario del veicolo il certificato di rottamazione (art. 5, comma VII, D.Lgs. n. 209 del 2003), che deve indicare, tra l'altro, i dati necessari per l'identificazione del proprietario e del veicolo e che contiene l'obbligo, a carico del centro medesimo, di provvedere entro 30 giorni alle necessarie annotazioni al P.R.A. È a carico del gestore del pagina 2 di 4 centro di raccolta, infatti, l'obbligo di provvedere alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) attraverso la presentazione della richiesta di “cessazione della circolazione per demolizione”. Il certificato di rottamazione, a sua volta, prova la perdita di possesso del veicolo da parte del proprietario, il quale, può essere sollevato da responsabilità tributarie alle condizioni e secondo le disposizioni normative delle singole Regioni, il cui accertamento non costituisce oggetto del presente giudizio, fermo restando che, in ogni caso, in seguito alla radiazione del veicolo dal curata dal CP_2 centro di raccolta o dal concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice cui è stato consegnato, viene a cessare l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), a carico dell'intestatario al P.R.A. Alla luce dei principi espressi, deve ritenersi che abbia perso il possesso Parte_1 dell'autovettura Fiat Punto, tg. BE073PM, il giorno 17.04.2014 per averla consegnata all' , avente autorizzazione al “a) al trattamento del veicolo come disposto Controparte_1 dall'art. 8 (dlgs n. 209/2003); b) alla corretta gestione del veicolo;
c) a provvedere alla cancellazione al P.R.A.” (cfr., come riportato nel certificato di rottamazione, allegato in fascicolo di parte attrice), circostanze che chiaramente risultano dal certificato di rottamazione depositato e da cui si evince, altresì, l'obbligo, assunto dal centro, di provvedere all'annotazione al P.R.A. Tuttavia, nel caso che ci occupa, pur provando il certificato di rottamazione la perdita di possesso del veicolo da parte del proprietario, quest'ultimo non viene sollevato da responsabilità tributarie e, in particolare, dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), fino a quando non avvenga la radiazione del veicolo dal P.R.A. Tanto premesso, in punto di pagamento delle cartelle esattoriali (rectius, tassa automobilistica), pur se tale profilo non costituisca oggetto del presente giudizio, dal momento che l'appellante ha limitato il gravame all'accertamento della perdita di possesso dell'auto, occorre, tuttavia, condividere quanto disposto dal Giudice di prime cure ai fini della regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. Ed infatti, parte attrice, pur provando documentalmente la consegna dell'auto Fiat Punto in data 17.04.2014, come da certificato di rottamazione rilasciato dalla convenuta e il ricevimento delle cartelle esattoriali relative agli anni 2015, 2015, 2017, non ha di contro provato il pagamento delle somme richieste. Ne consegue che alcun danno e/o rimborso potesse esserle riconosciuto. E' del tutto evidente, inoltre, che la domanda giudiziale volta a veder dichiarate non dovute imposte o sanzioni amministrative pecuniarie certamente non potesse essere esercitata nei confronti dell' , la stessa non essendo titolare passiva del rapporto, neppure Controparte_1 astrattamente. Si condivide, infine, l'osservazione del Giudice di Pace, il quale ha evidenziato il contributo causale dell'appellante alla produzione del danno per non essersi attivato sin dal 2015, prima richiesta di pagamento, al fine di chiarire con l'amministrazione tributaria imponente la propria posizione in punto di perdita del possesso. Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – accolto l'appello – le stesse seguono la soccombenza;
viceversa meritano compensazione le spese di lite relative al primo grado di giudizio, per le ragioni esposte in merito alla parziale correttezza della decisione impugnata e di cui si è chiesta solo la riforma parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando quale giudice di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 42/2023 depositata dal giudice di Pace di Rodi Garganico il 28.4.2023, dichiara la perdita del possesso dell'autoveicolo Fiat Punto targata BE073PM in capo a a far data dal 17.04.2014; Parte_1
- compensa le spese di giudizio di primo grado;
pagina 3 di 4 - condanna l'appellata alle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 462,00 per compenso professionale, oltre contributo, marca, iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5868/2023 promossa da: (C.F., ), con il patrocinio dell'avv. AGRICOLA Parte_1 C.F._1 EUSTACHIO, elettivamente domiciliata in ISCHITELLA (FG) - in Via Roma, 6 - presso lo studio del difensore avv. AGRICOLA EUSTACHIO APPELLANTE contro
(C.F., ), Controparte_1 C.F._2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 42/2023 del Giudice di Pace di Rodi Garganico – perdita possesso.
CONCLUSIONI A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2025, con ordinanza del 17 novembre 2025, il Giudice, ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini, attesa la rinuncia di parte appellante per la contumacia di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione del 07.11.2022 ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 l' dinanzi al Giudice di Pace di Rodi Garganico per sentire accertare Controparte_1 l'avvenuta perdita della proprietà o del possesso dell'autovettura Fiat Punto, tg. BE073PM, a far data dal 17.04.2014, e cessazione di ogni responsabilità civile, penale, amministrativa derivante dalla circolazione, proprietà o possesso dell'autovettura, e sentir altresì dichiarate non dovute le relative tasse automobilistiche. Più precisamente, parte attrice ha esposto di essere stata proprietaria dell'autovettura Fiat Punto, tg. BE073PM, e che in data 17.04.2014 ha incaricato l' , in San Severo, alla Controparte_1 rottamazione di detto veicolo;
che le è stato, quindi, rilasciato un certificato di rottamazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 209/03; che, per tali ragioni, non ha provveduto al pagamento delle tasse pagina 1 di 4 automobilistiche, ritenendo che l'autovettura fosse stata cancellata dai registri;
che dal mese di dicembre 2021 le sono state notificate cartelle di pagamento relative agli anni 2015, 2016 e 2017 per mancato versamento del bollo auto relativo a tali anni;
che ha tempestivamente informato la società convenuta a provvedere ai pagamenti;
che l' non ha, pertanto, provveduto alla Controparte_1 rottamazione e alla cancellazione al P.R.A. Parte attrice ha, infine, chiesto di condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 529,16, relativa alle suddette cartelle esattoriali. La convenuta , regolarmente citata in giudizio, non si è costituita;
pertanto, ne Controparte_1 è stata dichiarata la contumacia. Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, è stato definito con sentenza n. 42/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rodi Garganico, il quale ha rigettato la domanda attorea, in quanto parte attrice non ha provato il pagamento delle somme richieste. Con l'odierno atto d'appello, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza al fine Parte_1 dell'accertamento dell'avvenuta consegna dell'autovettura alla società convenuta, della perdita del possesso dell'auto Fiat Punto, tg. BE073PM, della mancata rottamazione per fatto e colpa della società convenuta ed, infine, della condannare dell'appellata alla refusione delle Controparte_1 spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio. Parte appellante, peraltro, ha rilevato l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure della proposta domanda: il Gdp ha rigettato la richiesta di dichiarazione della perdita del possesso, sebbene in motivazione abbia riconosciuto come documentalmente provata dal certificato di rottamazione la consegna dell'auto. Parte appellante ha riferito, altresì, di aver fornito prova di ingiunzione di pagamento da parte dell'Agente della riscossione delle tasse automobilistiche relative agli anni 2015/2017, epoca in cui l'attrice aveva fatto affidamento, legittimo, sull'avvenuta demolizione a cura della ditta che era stata a tal uopo incaricata. La convenuta , regolarmente citata in giudizio, non si è costituita;
pertanto, ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia anche in appello. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, con ordinanza del 17 novembre 2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2025, ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini, attesa la rinuncia di parte appellante per la contumacia di controparte.
******** Nel merito, l'appello proposto è fondato per i motivi di seguito indicati. Dalla lettura degli atti di primo grado, risulta vera la circostanza per cui aveva dato Parte_1 in carico al centro di rottamazione appellato la propria Fiat Punto targata BE073PM. Tanto è sufficiente ad acclarare la perdita di possesso da parte dell'appellante dell'autoveicolo oggetto di causa a far data dal 17.04.2014, perché documentalmente provato attraverso il certificato di rottamazione allegato nel fascicolo di parte. Viceversa, parte appellata, non costituendosi, ha rinunciato a contestare quanto provato dall'istante, ovvero il rilascio del certificato di rottamazione, su cui è apposta firma e timbro riferibili alla ditta di autodemolizione appallata. La sentenza di primo grado, sul punto, merita dunque riforma con la conseguente dichiarazione della perdita di possesso dell'autoveicolo oggetto di causa da parte di a far data dal mese Parte_1 di aprile 2014. Difatti, il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, cui il caso in questione fa riferimento, prevede che per la rottamazione il veicolo può essere consegnato ad un centro di autodemolizioni, autorizzato dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami (ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 in materia di rifiuti pericolosi), il quale provvede a presentare istanza di cancellazione del veicolo al P.R.A. Il centro di raccolta deve rilasciare al proprietario del veicolo il certificato di rottamazione (art. 5, comma VII, D.Lgs. n. 209 del 2003), che deve indicare, tra l'altro, i dati necessari per l'identificazione del proprietario e del veicolo e che contiene l'obbligo, a carico del centro medesimo, di provvedere entro 30 giorni alle necessarie annotazioni al P.R.A. È a carico del gestore del pagina 2 di 4 centro di raccolta, infatti, l'obbligo di provvedere alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) attraverso la presentazione della richiesta di “cessazione della circolazione per demolizione”. Il certificato di rottamazione, a sua volta, prova la perdita di possesso del veicolo da parte del proprietario, il quale, può essere sollevato da responsabilità tributarie alle condizioni e secondo le disposizioni normative delle singole Regioni, il cui accertamento non costituisce oggetto del presente giudizio, fermo restando che, in ogni caso, in seguito alla radiazione del veicolo dal curata dal CP_2 centro di raccolta o dal concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice cui è stato consegnato, viene a cessare l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), a carico dell'intestatario al P.R.A. Alla luce dei principi espressi, deve ritenersi che abbia perso il possesso Parte_1 dell'autovettura Fiat Punto, tg. BE073PM, il giorno 17.04.2014 per averla consegnata all' , avente autorizzazione al “a) al trattamento del veicolo come disposto Controparte_1 dall'art. 8 (dlgs n. 209/2003); b) alla corretta gestione del veicolo;
c) a provvedere alla cancellazione al P.R.A.” (cfr., come riportato nel certificato di rottamazione, allegato in fascicolo di parte attrice), circostanze che chiaramente risultano dal certificato di rottamazione depositato e da cui si evince, altresì, l'obbligo, assunto dal centro, di provvedere all'annotazione al P.R.A. Tuttavia, nel caso che ci occupa, pur provando il certificato di rottamazione la perdita di possesso del veicolo da parte del proprietario, quest'ultimo non viene sollevato da responsabilità tributarie e, in particolare, dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), fino a quando non avvenga la radiazione del veicolo dal P.R.A. Tanto premesso, in punto di pagamento delle cartelle esattoriali (rectius, tassa automobilistica), pur se tale profilo non costituisca oggetto del presente giudizio, dal momento che l'appellante ha limitato il gravame all'accertamento della perdita di possesso dell'auto, occorre, tuttavia, condividere quanto disposto dal Giudice di prime cure ai fini della regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. Ed infatti, parte attrice, pur provando documentalmente la consegna dell'auto Fiat Punto in data 17.04.2014, come da certificato di rottamazione rilasciato dalla convenuta e il ricevimento delle cartelle esattoriali relative agli anni 2015, 2015, 2017, non ha di contro provato il pagamento delle somme richieste. Ne consegue che alcun danno e/o rimborso potesse esserle riconosciuto. E' del tutto evidente, inoltre, che la domanda giudiziale volta a veder dichiarate non dovute imposte o sanzioni amministrative pecuniarie certamente non potesse essere esercitata nei confronti dell' , la stessa non essendo titolare passiva del rapporto, neppure Controparte_1 astrattamente. Si condivide, infine, l'osservazione del Giudice di Pace, il quale ha evidenziato il contributo causale dell'appellante alla produzione del danno per non essersi attivato sin dal 2015, prima richiesta di pagamento, al fine di chiarire con l'amministrazione tributaria imponente la propria posizione in punto di perdita del possesso. Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – accolto l'appello – le stesse seguono la soccombenza;
viceversa meritano compensazione le spese di lite relative al primo grado di giudizio, per le ragioni esposte in merito alla parziale correttezza della decisione impugnata e di cui si è chiesta solo la riforma parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando quale giudice di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 42/2023 depositata dal giudice di Pace di Rodi Garganico il 28.4.2023, dichiara la perdita del possesso dell'autoveicolo Fiat Punto targata BE073PM in capo a a far data dal 17.04.2014; Parte_1
- compensa le spese di giudizio di primo grado;
pagina 3 di 4 - condanna l'appellata alle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 462,00 per compenso professionale, oltre contributo, marca, iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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