Art. 164.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878 .
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878 .