Articolo 164 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 163Articolo 165
Versione
15 gennaio 1976
Art. 164.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976