Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 88 della Costituzione , cosi' come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".
sostituito dal seguente:
"Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 88 della Costituzione , cosi' come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".