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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2676/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2676/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cara e Parte_1
Maristella Urbini, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
CP
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 19/06/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21/09/2022 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile a Campolongo sul Brenta in data 07/12/1996 con CP
, da cui era nato il figlio (il 17/09/1996), e che, con decreto del
[...] Per_1
Tribunale di Bassano del Grappa in data 23/01/2007, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- dall'epoca della separazione i coniugi non avevano ripreso la convivenza né si erano riconciliati;
- i coniugi, come pure il figlio di 28 anni, erano ormai Per_1
economicamente indipendenti ed avevano già definito ogni rapporto patrimoniale pregresso.
All'udienza del 27/01/2023 il ricorrente ha confermato la sua volontà di non volersi riconciliare e di vivere separato dalla moglie senza soluzione di continuità dal tempo della separazione ed il Presidente, dichiarata la contumacia della resistente, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, L n. 898/1970 e s.m.i.:
- Conferma le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Bassano del Grappa con decreto del 23/01/2007.
Passato il procedimento alla fase contenziosa in cui la resistente, pur regolarmente citata, è rimasta contumace, all'udienza del 19/06/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970..
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza di comparizione e dalla mancata comparizione della resistente, rimasta contumace sia nella fase presidenziale - tanto che non è stato possibile di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi
- sia nella successiva fase contenziosa.
Tale comportamento della resistente conferma sostanzialmente l'assunto di cui in domanda e la conseguente impossibilità della ricostruzione dell'unione coniugale.
Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
In ordine al mantenimento del figlio , sul rilievo della raggiunta Persona_2
indipendenza economica dello stesso (cfr. lettera di assunzione 05/06/2017, CUD
2018 e visura camerale in data 08/02/2023), deve essere revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nella fase separativa. Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 07/12/1996 a Campolongo sul Brenta (VI); CP
2) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
3) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
4) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2676/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cara e Parte_1
Maristella Urbini, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
CP
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 19/06/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21/09/2022 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile a Campolongo sul Brenta in data 07/12/1996 con CP
, da cui era nato il figlio (il 17/09/1996), e che, con decreto del
[...] Per_1
Tribunale di Bassano del Grappa in data 23/01/2007, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- dall'epoca della separazione i coniugi non avevano ripreso la convivenza né si erano riconciliati;
- i coniugi, come pure il figlio di 28 anni, erano ormai Per_1
economicamente indipendenti ed avevano già definito ogni rapporto patrimoniale pregresso.
All'udienza del 27/01/2023 il ricorrente ha confermato la sua volontà di non volersi riconciliare e di vivere separato dalla moglie senza soluzione di continuità dal tempo della separazione ed il Presidente, dichiarata la contumacia della resistente, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, L n. 898/1970 e s.m.i.:
- Conferma le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di Bassano del Grappa con decreto del 23/01/2007.
Passato il procedimento alla fase contenziosa in cui la resistente, pur regolarmente citata, è rimasta contumace, all'udienza del 19/06/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970..
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza di comparizione e dalla mancata comparizione della resistente, rimasta contumace sia nella fase presidenziale - tanto che non è stato possibile di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi
- sia nella successiva fase contenziosa.
Tale comportamento della resistente conferma sostanzialmente l'assunto di cui in domanda e la conseguente impossibilità della ricostruzione dell'unione coniugale.
Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
In ordine al mantenimento del figlio , sul rilievo della raggiunta Persona_2
indipendenza economica dello stesso (cfr. lettera di assunzione 05/06/2017, CUD
2018 e visura camerale in data 08/02/2023), deve essere revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nella fase separativa. Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 07/12/1996 a Campolongo sul Brenta (VI); CP
2) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
3) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
4) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)